Luoghi del diritto, luoghi del potere (fig. 1)
Principia iuris. Richiamando la giornata iniziale di questo
Seminario interdisciplinare e la lezione di Franco Viola, che ha parlato dei
vari significati dellespressione principia iuris, vorrei chiudere un ciclo, un cerchio non solo in senso metaforico!
Due dei tanti concetti delineati, ritengo che siano particolarmente utili per il tema che mi accingo a trattare: principia come inizio, come passaggio dal non-essere allessere. Certo penserete che uno storico non possa che essere interessato allinizio, allantico e spero che non associate tale pensiero al connotato marginale che talvolta si attribuisce al cominciamento.
Laltro significato dei principia è quello del disvelamento, del ritrovare qualcosa che esiste da sempre: i principi fondamentali appunto! Ancora una volta potreste pensare che il ritrovare qualcosa, lo svelare rimandi allarcheologia, laltra grande passione del mestiere di storico! Ma non è così perché i principi fondamentali, le cose in cui si crede, non sono archeologia!
Principia iuris dunque tanto come inizio, che come rivelazione del diritto. Teniamo fermi questi due concetti fondamentali.
Quali sono i luoghi del diritto, i luoghi del potere?
Il Palazzo, il Tribunale, il Carcere, ma anche i luoghi del Consiglio, dellAssemblea, del Mercato, per ricordare i più evidenti.
Esemplificando: Acropoli ed Agorà, almeno nellassetto urbanistico occidentale che ci è consueto da più di quattromila anni. Prima la situazione era certamente diversa. A Çatal Hüyük (fig. 2), una proto-città anatolica di 7000 anni fa, in una unica collina spianata e scavata allinterno non vera acropoli, né mura, né strade o piazze[1]. Alle abitazioni si accedeva da ununica terrazza superiore, ampia quanto lintera città, attraverso pozzi che sprofondavano in corti interne. Strutture urbane del genere si ritiene richiamino assetti istituzionali e sociali antichissimi di tipo egualitario e comunitario.
La comparsa nella Creta minoica, sul finire del III millennio a.C. (fig. 3), di uno spazio centrale pubblico e successivamente di un palazzo è stata invece interpretata come un sintomo di una profonda trasformazione del potere politico, da una forma di governo a partecipazione in qualche modo diffusa ad unaltra fondata su unautorità di tipo centrale[2]. Sembra che allinizio le città minoiche abbiano conosciuto un sistema politico diverso da quello palaziale. Le loro rovine ne hanno conservato inequivocabilmente limpronta: una grande piazza pubblica situata al centro della prima rete urbana ha indotto a chiedersi se, sul cammino della storia, la democrazia, creatura tra le più fragili dello spirito umano, non abbia compiuto tentativi e subìto insuccessi che noi ignoriamo[3]. Come la scrittura dei distruttori dei palazzi minoici, i micenei, ha anticipato in caratteri sillabici il greco alfabetico, così la democrazia delle poleis potrebbe non essere altro che il ricordo di situazioni ben più antiche, anche se, ovviamente, parlare di democrazia per unetà protostorica è certamente improprio.
Ancor prima, in centri del Vicino Oriente sottoposti ad una regalità divina, per una precoce rivoluzione urbana, erano già apparse inaccessibili cittadelle ed erte muraglie, che sono state ritenute necessarie - più che per scopi di difesa - per impedire invece ai pacifici agricoltori inurbati di fuggire lontano da un potere guerriero arroccatosi sullacropoli con funzionari e sacerdoti, con magazzini per derrate da redistribuire e santuari[4]. Si tratta di una regalità dispotica propria dellOriente, ben diversa dalla occidentale, come quella dei primi re di Roma (fig. 4), insediata non in migliaia di metri quadrati di palazzo, come a Cnosso, ma in una arcaica casa aristocratica della seconda metà dellVIII sec. a.C., di poco superiore ai cento metri quadrati, adesso rintracciata da Carandini tra Palatino e Foro, nei pressi della casa delle Vestali e del santuario primitivo di Vesta. Solo il re della fondazione poteva vivere nellarea sacra ove fu acceso per la prima volta il fuoco della città, che le Vestali dovevano custodire (fig. 5). Quando i Tarquini dominarono Roma costruendo una nuova domus regia, nel luogo rimase il rex sacrorum, sacerdozio di nuova creazione che conservava le attribuzioni sacerdotali dellantico monarca latino-sabino.
Acropoli come caput, come luogo elevato della mente coordinatrice che a Palermo, come a Roma, ha finito per scendere sulla strada che conduce al palazzo, sul Cassaro appunto. Cassaro infatti non indica a Palermo il Palazzo Reale, il castello, ma lintero quartiere del Castrum, dellacropoli. Acropoli come mente dicevo, come nelle imbarcazioni, ove il luogo di governo risiede nel cassero, acropoli della nave. Allora ulteriormente semplificando uno solo in realtà è il luogo del potere, il luogo del diritto: la mente che concepisce sia acropoli, che agorà; tanto le strutture del potere, che del diritto.
Inizierei allora col focalizzare un punto preciso: quello della sorgente del diritto. Prendiamo dunque avvio dalla metafora delle fonti di produzione del diritto (fig. 6).
Si è sostenuto che lespressione metaforica fonti del diritto, se dal punto di vista dogmatico affonda le radici nel pensiero giuridico europeo dal 1600 al 1800, dal punto di vista filologico non è certo estranea al linguaggio degli scrittori latini (fontes iuris o legum)[5]. In realtà è di gran lunga più antica.
E a tutti noto che con lespressione fonti del diritto oggi ci si riferisce tanto a fonti di cognizione (da definire nella maniera più ampia come ogni elemento idoneo a far conoscere un determinato diritto), quanto a fonti di produzione, agli organi cioè, o agli atti, in grado di creare, modificare o estinguere le norme di un ordinamento giuridico. Si distinguono dunque le fonti di produzione in senso materiale (cioè gli organi, ad esempio il senato, il popolo ), dalle fonti di produzione in senso formale (cioè gli atti, risultato di tale attività; ad esempio i senatoconsulti, le leggi ).
In una prospettiva storica e più tecnica oggi si parla di evoluzione dalle fontifatto alle fontiatto. Il diritto romano si evolve verso atti normativi astratti partendo da un diritto fattuale e concreto basato sullattività umana (actio) e sul valore degli individui, dei singoli individui al punto che nella praescriptio dei senatoconsulti, più dellindicazione del raggiungimento del numero complessivo dei votanti necessario per l'approvazione, anche contava la specifica menzione del nome di ogni singolo partecipante, di coloro qui scribundo adfuerunt. Così viene indicato che un SC è approvato per singulorum sententias exquisitas (per appello nominale), pur essendo sempre votato per discessionem (per separazione dellassemblea in due parti). Sembra quasi che un atto normativo approvato da determinati individui, valga più di un atto deliberato da altri. Sono gli uomini che ancora contano, più dellastratto procedimento deliberativo che equipara nel prodotto realizzato lattività dei singoli individui.
In tali condizioni potremmo dire che le fonti di produzione in senso materiale precedono quelle in senso formale, nel senso che i soggetti fisici o i gruppi collettivamente intesi, che con la loro attività producono le norme giuridiche finiscono poi per renderle staccate ed indipendenti dagli organi che le hanno prodotte; esse cioè assumono una forma autonoma, concreta ed obbiettiva[6].
Romanisti come Orestano hanno quindi preferito parlare anziché di fonti di produzione del diritto, di fatti normativi e di fatti di produzione normativa, che consentirebbero di distinguere e separare il momento della produzione, sia dai motivi determinanti, che dal risultato. In tal modo il termine fonte resterebbe riservato alle sole fonti di cognizione del diritto.
Ma la metafora delle fonti di produzione del diritto è antichissima ed è stata concepita nel Vicino Oriente oltre quattromila anni fa. Ingloba numerosi concetti, che possono essere diversamente valutati nelle varie epoche dalle popolazioni che la utilizzarono, sino ai nostri giorni:
· lidea di sorgente può implicare tanto la novità di un flusso giuridico che viene per la prima volta prodotto, quanto la manifestazione di una realtà giuridica immutabile, che esiste da sempre, ma che è rimasta ignota alluomo fino al momento della scaturigine. Concezione questultima lontana dal sentire moderno, che invece collega la fonte al divenire ed al nuovo, piuttosto che al rivelarsi di una realtà immutabile. A ben guardare però lacqua, nel cuore del monte, esiste da sempre!
· lidea dellacqua poi si collegava ad una freschezza, ad un lenimento, ad una vitalità e capacità di vitalizzare che la moderna produzione del diritto talvolta stenta a ricordare. Lacqua spegne le fiamme e seda i contrasti. Ancora nella metà del Cinquecento (fig. 7) limmagine della Salamandra era assunta come impresa danima da Francesco I per la credenza che lanimale, freddo più del ghiaccio in grado di attraversare indenne le fiamme, potesse essere simbolo di un re che era chiamato a spegnere i contrasti tra gli uomini. In antico si sarebbe detto capace di trasformare il disordine in ordine, il caos in cosmos.
Si è sostenuto che in diritto romano lidea di un rapporto di
causalità genetica fra il diritto come prodotto e le sue fonti come fattori di
produzione affiora soltanto in un testo giurisprudenziale (D. 1, 1, 7 pr.)
delletà dei Severi, che è caratterizzata dal tendenziale, ma non certo univoco
superamento del risalente pluralismo dei iura
populi romani[7]. In Livio infatti
Ma in Papiniano, affermandosi che: E diritto civile ciò che scaturisce da leggi, plebisciti, senatoconsulti, decreti dei principi, autorità dei giuristi, etc. , non solo si distingue tra ius da una parte e leges, plebiscita, dallaltra, ma appare qui in modo chiaro instaurato un rapporto di causalità genetica che prelude in sostanza alla metafora di fonti del diritto, come suggestivamente ha scritto lAnselmo. Distintamente si ode già in quel venire ex il metaforeggiante fluire del ius dalle sue fonti[9].
Quelleco tuttavia sembra essere ben più antico. Come si spiega ciò?
Nel Museo del Louvre è conservata la statua di Gudea (fig. 11), sovrano di Lagash ed uno dei più antichi legislatori (ben quattrocento anni prima di Hammurabi). Tale immagine reca un'iscrizione dalla quale si deduce che essa fu realizzata come dono votivo per il tempio della dea Geshtinanna, la dea "dell'acqua vivificante". Lautore di uno dei più antichi codici poggia allora sul suo cuore un vaso dal quale fluisce lacqua vivificante.
Limmagine potrebbe essere signficativa per il nostro tema se non fosse stata sospettata di contraffazione in quanto, a differenza di altre, scoperte durante scavi, non appare di diorite, ma di tenera calcite. E stata poi acquistata sul mercato antiquario e mostra il sovrano con quel vaso zampillante, oggetto che nel resto dellarte mesopotamica compare sì, ma solo nelle mani degli dei. Per fortuna, è stato però osservato che, nonostante le notevoli differenze stilistiche rispetto alle altre statue provenienti da scavo, liscrizione sumerica sembra assolutamente genuina e sarebbe stata molto difficile da contraffare. Inoltre Gudea rimise a nuovo i templi di Girsu, ove sono state ritrovate mediante scavi ben undici altre statue che lo raffigurano. In una delle immagini di Gudea ritrovate in seguito a scavo il sovrano tiene in grembo proprio la pianta delledificio templare che sta costruendo in onore della dea dellacqua vivificante.
E allora possibile che nel tempio di Geshtinanna, il sovrano legislatore venisse precocemente raffigurato come dispensatore di linfa vitale, oltre che di precetti per il suo popolo, mediatore tra luomo e la divinità : tutte idee, certamente ben lontane dai pensieri di un falsario e addirittura sottese dalla teoria greca della sovranità e richiamate nella, lontana nel tempo, concezione bizantina e medievale del nÒmoj myucoj, del sovrano come lex animata, che governa il mondo per autorità divina, immagine vivente di Cristo in terra, che, come acqua, vivificava la terra.
Nel film Lawrence dArabia un capo beduino, sfidato da Lawrence a convincere il suo popolo ad attraversare linfernale deserto di Aqaba, risponde: Io sono un fiume per il mio popolo. Se uno sceneggiatore moderno può inconsapevolmente far pronunciare una frase corrente nel mondo arabo che rievoca unantichissima metafora, non sembra tuttavia credibile che un falsario, con tutto il rispetto per la diabolica specializzazione, possa spingersi a tal punto di sofisticazione da anticipare sviluppi tanto particolari della ricerca storico giuridica.
All'ingresso della scuola di diritto di Bisanzio (fig. 12), al tempo di Giustiniano, era iscritta sulla lunetta sovrastante la porta la seguente frase:
«Io sono un luogo consacrato alle leggi. Da qui scaturisce una fonte ricca di diritto romano che scorre eternamente per tutti e che offre i suoi flussi alla gioventù qui raccolta».
L'iscrizione probabilmente faceva da didascalia ad una scena
raffigurante allegoricamente la fonte suddetta, unitamente all'imperatore, ed
assimilabile alle opere musive tardo romane, riscontrabili a Ravenna e altrove,
che mostrano il Paradiso con i suoi fiumi, che dissetano le pecorelle ai piedi
di Cristo, Buon Pastore. Con tale immagine si voleva indicare che, come i
precetti divini vivificavano
In alcuni monumenti a Palermo si riscontra un riflesso di tale ideologia (fig. 13). Un mosaico della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio rappresenta l'incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo. La regalità normanna, come già la bizantina, aspirava a una legittimazione divina che poneva il sovrano su un piano trascendente. «Imitatore del Cristo» in terra, il volto di Ruggero somiglia a quello di Cristo. Egli impugna il rotolo della Legge che Ruggero provvederà poi a incarnare e a trasmettere agli uomini.
È possibile che la c.d.
"cuffia" di Costanza, rinvenuta in un sarcofago della Cattedrale, sia
proprio il kamelàukion, la corona bizantina del cosmocratore. Simbolo deposto da Federico II nella tomba della
giovane moglie, Costanza dAragona, nel 1222, quando il sogno normanno della
realizzazione di un impero mediterraneo in sostituzione del bizantino era ormai
definitivamente svanito.
Nella Zisa di Palermo (fig. 14), solatium di Guglielmo II, può forse cogliersi leco del fluire del diritto e del potere all'interno del salsabil, ambiente nobile tipico della cultura araba, dove gli ospiti stranieri venivano introdotti alla presenza del re, mentre le donne dellharem occhieggiavano dalle feritoie delle sovrastanti muqarnas (fig. 15). Sul fondo della sala, in luogo del trono regale delle aule nordiche, dominava il sadirwan, uno scivolo a forma di trono solcato da chevrons sul quale l'acqua corrente suscitava mormorii e riflessi. Il re probabilmente sedeva su cuscini per terra sulle sponde del corso dacqua che attraversava la sala, in quello che in realtà era un luogo del paradiso coranico, riservato ai morti per la fede. Tutto ciò inevitabilmente suggeriva che come l'acqua fecondava la terra, così la monarchia normanna vivificava il regno con le sue opere e leggi.
La metafora delle fonti del diritto, che ancor oggi viene utilizzata, ha dunque origini molto antiche e ramificate (come lo stesso tema del Buon Pastore) ed affonda certamente le proprie radici in concezioni mediorientali, greche ed ellenistiche della sovranità, che tendevano a considerare il Re, legislatore e pastore del suo popolo, dispensatore di linfa vivificatrice per la comunità.
Ma allora come si spiega che nel mondo romano solo nel III sec. d.C., con Papiniano come si è visto, si sia affermata la metafora delle fonti di produzione del diritto?
La risposta è probabile che si trovi nella contrapposizione, posta in luce da Santoro[10], tra una concenzione strumentale del diritto, tipica delletà arcaica e repubblicana romana, ed una concezione esemplare del diritto, alla quale siamo oggi assuefatti. Secondo la concezione strumentale, il diritto appariva come uno strumento del quale servirsi (hoc iure utimur ), poiché ius equivaleva a rito, a schema rituale da utilizzare per conseguire caso per caso un determinato risultato. In tale età, passato e presente sembravano coesistere in una ciclicità immutabile del tempo. Da qui la ripetizione del tipico, il formalismo ed il rifiuto di ogni innovazione. Vè un diritto concreto e fattuale basato sulle azioni e le pronunce rituali (leges) che può essere applicato momento per momento, ma non innovato. Occorre infatti tener presente che la religione romana non è data da un dio a partire da un determinato momento, ma praticata attraverso azioni rituali.
In tale situazione, il diritto non poteva essere prodotto, ma solo
utilizzato, attraverso una conoscenza rituale da conseguire momento per
momento, con laiuto di sacerdoti pontefici, mediatori del ius. Non esisteva in pratica una concezione astratta del diritto,
che implicava la possibilità di una concezione esemplare, alla quale essere
soggetti; di una produzione e di una costante innovazione, come avverrà nel radicarsi di una concezione
normativa che finirà per esser tipica delletà di Papiniano, allorquando i
cittadini diverranno sudditi di un dominus,
soggetti alla legge.
In Oriente (fig. 16) da tempo sussistevano sudditi e sovrani legislatori che da millenni ponevano codici casistici di equivalenze, che non solo auto-glorificavano lautore, ma soddisfacevano la coscienza del dovere regale di garantire lequità. In tal modo anche qui un diritto casistico e concreto poteva fluire, ma non come novità, bensì come rivelazione agli uomini di immutabili equivalenze che vivificavano il popolo.
Nel mondo greco, tra thesmoi e nomoi, la situazione era più complessa. Demetra, thesmoforos, con il dono delle regole della coltivazione della terra aveva suggerito alluomo di darsi una vita giuridicamente ordinata, guardando come base ultima della normatività alle leggi di natura (thesmoi), che - in quanto immutabili - apparivano addirittura sovradivine. Apollo invece, collegato alle ninfe, al canto ed alle sorgenti, era un legislatore in un aspetto diverso, giacché egli manifestava la volontà di Zeus, attraverso i nomoi che rappresentavano lordine cosmico, ordine che aveva un suo riflesso nella razionalità dellindividuo. In quanto Apollo era dio della misura e dellarmonia, si può dire che esprimesse un valore che non può mancare nel diritto: lequità della legge, leunomia[11]. Lordine delluniverso e dellintelletto, la legge della natura, il senso del giusto si manifestavano dunque in forme religiose, ma erano, al tempo stesso, frutto di una visione razionale del diritto[12], che poteva essere ispirata dal dio ad un nomotheta (fig. 17), lex incarnata, latore e voce di una legge, prima orale e poi scritta, al punto che il magistrato potrà essere definito come legge parlante, la legge poi, in riferimento alla polemica della supremazia delloralità sulla scrittura - delluomo sul documento scritto - il magistrato muto (fig. 18). La legge è un dono di Dio in un noto passo di Demostene, citato da Marciano nel Digesto[13], dono che deve essere reso noto a tutti per iscritto e presto sarà codificato.
Dal Decalogo di Mosè (fig. 19), che con la sua verga fece scaturire lacqua nel deserto, si palesa una legge rivelata e immutabile nel solco di tradizioni orientali, ma soprattutto greche, che influenzeranno profondamente il pensiero occidentale. Qualche storico data la narrazione dellEsodo (19-34) nella Bibbia tra il VII ed il VI sec. a.C.[14] Ma è con Alessandro Magno, il fondatore di una nuova concezione della regalità, che il sovrano legislatore, da rivelatore di norme immutabili, diviene dichiarato produttore di novità.
La fine del IV sec. a.C. in Grecia e a Roma è unepoca di profondi mutamenti. Sembra che ora comincino a contare meno i secoli del passato, di più gli anni del presente. Presto nel mondo romano Appio Claudio dichiarerà di essere artefice della propria fortuna, come il condottiero Alessandro era stato arbitro del proprio destino, spingendosi al di là del mondo conosciuto. A Roma, caduto lantico formalismo, gli uomini vogliono fare il loro ingresso nella storia come individui, e non più solo come componenti di un gruppo gentilizio o familiare[15] attraverso la ripetizione del tipico, il ricordo degli antenati. Sarà presto possibile la palese innovazione e dunque arrivare a concepire una causa genetica per il diritto.
Come si spiega allora la tradizione romana di sovrani legislatori, come Romolo o Numa (fig. 20)?
Del noto testo di Livio (I, 8, 1) su Romolo unesegesi più aderente
alle concezioni arcaiche può ritenere Roma fondata in un momento preciso,
astronomicamente determinato (al punto che cè chi si è spinto a proporre che
fosse stata fondata di lunedì, 10 febbraio del
Anche Numa viene presentato come un sovrano legislatore, ispirato da
Egeria, la dea delle fonti (fig. 21), come il lucumone di Chiusi Arrunte, indotto
dalla ninfa Vegoia ad emanare le leggi intangibili sulla proprietà[16]. E
noto che la figura di Numa (fig.
22), collegata anacronisticamente a Pitagora, fu oggetto alla fine del
IV ed ancora agli inizi del II sec. a.C., in occasione del ritrovamento dei
libri di Numa nel
Recentemente in Sardegna è stato rinvenuto un monumento nuragico, assai insolito (fig. 25), del XIII/IX sec. a.C., che è stato collegato al culto dellacqua. In un ambiente assai ristretto pochi individui potevano riunirsi sedendo su di una panchina circolare intorno ad un bacino centrale alimentato da zampilli che, scaturendo in prossimità del loro capo, fluivano unificandosi nella vasca al centro (fig. 26). Ovviamente non vè alcuna prova che si trattasse di un consesso di capi in unappartata valle del Supramonte, anche se lambiente di particolare rifinitura fu poi utilizzato per conservare un tesoro costituito da gran numero di stipi metalliche.
Abbandonando tali divagazioni sarde, torniamo dunque a Roma, nel centro arcaico del potere e del diritto, tra le origini ed il IV sec. a.C.: nel comizio, ove sussistono numerosi pozzi che indicano lorientamento più antico.
Allinizio delletà
imperiale non si sapeva più cosa fosse il niger lapis (fig. 27), il luogo nel
foro romano ove era collocata, nei pressi di unara, una stele arcaica (fig. 28) con una
iscrizione che i romani delletà repubblicana, incapaci di decifrarla,
consideravano greca (fig. 29).
Era invece latino e
menzionava alla fine del VI sec. a.C. il rex
ed il suo calator (banditore)[19],
nel sito (licio) dove si riunivano i comitia curiata. Il luogo era
dubbiosamente considerato la tomba di Romolo (fig. 30), forse per il gran numero
di ossa presenti nellarea (fig. 31) per i sacrifici effettuati
nei secoli nellaltare antistante (fig. 32). Al
tempo della fondazione, marcata da ossa davvoltoio, pochi forse erano in grado
di leggere lepigrafe, ma tutti ne intendevano certamente il senso. Il suo scopo era quello di fissare una
prescrizione sacrale dinanzi ad unara sacrificale collegata
allattività del comizio (fig. 33). Secondo Santoro, liscrizione
avrebbe marcato il luogo in cui
al tempo del
re Servio Tullio - come indicano i frammenti ceramici -
in seguito ad un sacrificio ed
allapertura del periodo favorevole per il compimento dellattività
giuridica (fig. 34), si sarebbe svolta loriginaria attività dellagere (fig. 35), riferibile quindi ad un momento in cui pratiche negoziali, elettorali,
legislative e giudiziarie non erano ancora distinte, ma tutte si risolvevano in pronunzie solenni
(leges) effettuate, in seguito ad un
rito, dal re e dagli altri appartenenti alla comunità arcaica[20]
in comizio (fig. 36).
Si può forse dire che in questo luogo, marcato da numerosi pozzetti che hanno
consentito di determinare la forma quadrangolare (fig. 37), la cultura giuridica
occidentale abbia iniziato a distinguere privato da pubblico, le competenze
elettorali, da quelle legislative e giudiziarie delle assemblee popolari (fig. 38).
Un
cippo funerario di Chiusi nel Museo di Palermo (fig. 39), mostra un re, forse
Porsenna, assiso in tribunal con
scriba ed augure, per lassegnazione di premi in seguito a giochi in onore di
un illustre defunto (fig. 40). Roma a quel tempo (la fine del VI sec. a.C.) era etrusca ed in comizio
avrebbe potuto compiersi una legis actio con
una rappresentazione certamente assimilabile.
Con
lampliamento delle mura serviane (fig. 41) il luogo di convocazione del popolo fu incluso nel pomerio, ma il sito
della riunione restò fisso nellarea consacrata dellantico comizio. Il
comizio era infatti un templum,
nonostante qualche incertezza in proposito[21], con
i pozzetti lustrali. Ciò determinava che la nuova assemblea centuriata degli
armati per costituirsi in comizio, adesso votante, avrebbe dovuto spostarsi in
Campo Marzio, poiche le armi, come è noto, non potevano esser portate
allinterno del pomerio. Per i disarmati comizi tributi alla fine del IV sec.,
al tempo del censore Appio Claudio, il problema invece non si poneva, ma
langusto spazio arcaico di circa una quarantina di metri per lato era divenuto
palesemente insufficiente (fig. 42) e tuttavia per le ragioni sacrali sopra
descritte non poteva essere agevolmente mutato. Resterà lo stesso sino alla
fine del II sec. a. C.
Sembra che Appio Claudio, censore nel
In tale momento larea del comizio (fig. 44) appare coinvolta in radicali trasformazioni che denotano il travaglio al quale furono soggette le concezioni di base del pensiero giuridico romano e la razionalizzazione delle strutture interne dello Stato[23]. La modifica della forma quadrangolare del comizio in circolare, la realizzazione nel 304 delledicola della Concordia da parte di Gneo Flavio, lerezione, bello samniti, delle statue di Pitagora, di Alcibiade, del podio della Graecostasis per gli ambasciatori greci, della statua di Marsia (fig. 45) e della colonna Maenia, che ricordavano la liberazione dal nexum, della collocazione della Tabula Valeria con la pugna equestris di Agatocle nellAthenaion di Siracusa, dei gemelli posti dagli Ogulnii sotto la lupa nel momento in cui si ammettevano i plebei al pontificato con la lex Ogulnia del 300, sono tutti eventi che rinviano chiaramente a mutamenti profondi e ad un particolare contesto culturale: quello delle città greche (pitagoriche) della Magna Grecia e della Sicilia.
I fratelli Ogulnii - forse gemelli legati al serpente di Esculapio -
collocando con i ricavi delle multe imposte agli usurai i gemelli Romolo e Remo
sotto la lupa nei pressi della ficus Navia, alludevano alla piena
uguaglianza ormai raggiunta tra patrizi e plebei con laccesso persino al
pontificato ed allaugurato. Eguale fonte di finanziamento aveva avuto
ledicola di Gn. Flavio che voleva commemorare la conciliazione del populus.
Come gli edili Ogulnii avevano contribuito a superare una delle più
importanti pretese dei patrizi, così Flavio aveva divulgato una delle
prerogative più gelosamente custodite dai pontefici fino ad allora. Il Marsia
del Comizio con il braccio alzato ed i ceppi (compedes), dedicato da C.
Marcio Censorino, primo augure plebeo
nel
Ci si può chiedere se ladozione della forma circolare per uno spazio destinato alle riunioni del popolo non avesse in Roma, come altrove, un preciso significato politico, ideologico e simbolico. Sembra che in Sicilia (fig. 47), come ad Atene a partire dalla fine del IV sec., lutilizzazione di teatri con funzione di ecclesiasteria sia stata la conseguenza della diffusione della democrazia, o quanto meno dellaccentuazione del carattere democratico della vita politica. Le dottrine politiche pitagoriche del IV sec. sembrano aver cercato di conciliare gli interessi di una aristocrazia composta da grandi proprietari fondiarii con le rivendicazioni democratiche di un popolo di artigiani e commercianti, dando origine al concetto di democrazia moderata: nelle città pitagoriche, come Agrigento, la forma circolare degli ecclesiasteria traduceva la volontà di conferire un maggiore valore al dibattito politico, adottando un simbolo con forte dimensione politica ed ideologica che rappresentava la comunità dei cittadini. Lutopia è evidente: i cittadini più ricchi avrebbero dovuto aiutare i più poveri in un clima di concordia che si uniformava alla scansione armonica dellUniverso. La forma circolare assunta ora dal Comizio romano, nel contesto del complesso delle riforme di Appio Claudio: dai comizi tributi al calendario, dal nuovo valore della Concordia alla pubblicazione del formulario delle azioni, conferiva a tale spazio una dimensione cosmica, centro simbolico della città associato al mundus (cosmos, appunto) e specchio delle sue istituzioni, in armonia con le leggi geometriche dellUniverso. Per i Pitagorici il cerchio costituiva una figura geometrica perfetta, poiché era la rappresentazione piana (a due dimensione) del volume della sfera, immagine della terra e del cosmo (a tre dimensioni) ed il confronto della concordia civica con larmonia dellUniverso sembrava rientrare in un sistema di teoria politica che rappresentava lorganizzazione di una Città come una imitazione della costituzione dellUniverso. La riorganizzazione del Comizio e ladozione della forma circolare verso la fine del IV sec. costituiva dunque la traduzione monumentale degli importanti cambiamenti istituzionali ed ideologici propugnati da Appio ed altri, che tentavano di conformarsi ai principi pitagorici di organizzazione dellUniverso. Cerchio e quadrato (fig. 48), come nellottagono che sarà utilizzato da Nerone nella Domus Aurea, da Giustiniano, dagli arabi, da Carlo Magno ad Aquisgrana, da Federico II a Castel del Monte per segnalare la capacità imperiale di dominare il mondo trasformando il caos in cosmos per autorità divina.
Dal quadro delineato si evince la riorganizzazione dello spazio, che si accompagna alla riorganizzazione del tempo con la pubblicazione del calendario da parte di Gneo Flavio. Sembra infatti che dal calendario lunare di Numa si passi ora ad un calendario solare (cerchio rivoluzione del sole; terra quadrata nella concezione antica), che venne pubblicato nel Comizio (fig. 49) con lindicazione dei giorni fasti e nefasti, relativi alla nuova determinazione dellattività comiziale ed allazione. Il Comizio stesso funzionava come un gigantesco orologio solare, marcato da punti di riferimento collegati a mire costituite dai recenti monumenti, tutti eretti nel periodo delle riforme di Appio. Regolando la vita economica e giuridica della città, nel punto di convergenza della forensis factio di Gneo Flavio ed Appio Claudio, non solo si tenevano i comizi della popolazione adesso divisa per tribù, in prossimità del mercato nel foro e del macello, ove affluivano i contadini al momento delle nundinae, ma in quel luogo si trovava anche il tribunale del pretore e là, senza dubbio, dovevano essere esposte le legis actiones e i fasti; venivano accolte le legazioni straniere presso ledicola dedicata alla Concordia di tutti, la dea Omonoia greca che si uniformava nellinterpretatio romana alla regola della isonomia, rispettata dal buon legislatore e suscettibile di trasformare il disordine in ordine. Lantica utopia è oggi se possibile ancor più urgente: se i ricchi aristocratici avessero dato aiuto ai poveri plebei, equiparando geometricamente le differenze
Lo spazio del solo comizio (fig. 50) era divenuto ormai palesemente insufficiente. Il
problema fu risolto mantenendo il luogo consacrato di convocazione presso il niger lapis, ma riunendo il popolo nel
Foro e chiamando per il voto la singola tribù (uno vocatu) nel Comizio. Da Caio Gracco, e non dal
Secondo Humm - lo studioso
che ha ispirato insieme a Coarelli, alla Storchi Marino, a Loreto e ad altri -
parte delle precedenti riflessioni, la riforma del calendario appare
inseparabile dalla riforma delle tribù di Appio Claudio, il cui risultato portò
a una completa riorganizzazione dello spazio e del tempo della città. Aggiungerei,
anche alla visione di un Numa pitagorico, presto legislatore ed innovatore. Se
il complesso del Comizio costituì poi il modello per la costruzione del foro
delle colonie che Roma fondava, esso rappresentò non solo il vero centro
funzionale della città, ma anche lo specchio in una prospettiva cosmica della
nuova organizzazione dello spazio e del tempo civico, dello sforzo di
razionalizzazione del pensiero giuridico, che diverrà immagine dellordine
amministrativo e burocratico dellimpero.
Riferendosi a Giustiniano, nel
corso di questo Seminario Falcone ha ricordato il concetto di templum iustitiae e i satellites. Ancora una volta quadrato e
cerchio!
Se la forma delle moderne
assemblee deliberanti appare un cerchio iscritto in un quadrato, lutopia
pitagorica di colmare geometricamente le differenze tra ricchi e poveri,
riflettendo una concordia civica e
cosmica, non è certo oggi realizzata.
Il cerchio si chiude: principia iuris come rivelazione del diritto alle origini e come novità da Papiniano in poi.
Così il diritto romano oggi, non ovviamente come rivelazione di arcaici principi immutabili, ma come flusso storico che ha una fonte di produzione della quale non si può prescindere per una vera conoscenza ed innovazione del fenomeno giuridico: il diritto degli antichi.
Palermo, 21 maggio 05 Gianfranco Purpura
[1] J. Mellaart, Çatal Hüyük. Une des
premières cité du monde, 1971.
[2] S. Damiani Indelicato,
[3] S. Damiani Indelicato, op. cit. p. 467.
[4] L. Mumford, La città nella storia, I, Milano, 1990, pp. 59 ss.
[5] P. Cerami, Potere e ordinamento nellesperienza costituzionale romana, Torino, 1996, p. 50 nt. 83, che indica come testi in appoggio Cicerone, De legibus 1, 5, 16; 1, 6, 20 e Livio 3, 34, 6.
[6] C. Cosentini, Lezioni di Esegesi delle fonti del diritto romano, Catania, 1978, pp. 31 e s.
[7] P. Cerami, l.c.
[8] L Mossini, Fonti del diritto. Contributo alla storia di una metafora giuridica, Studi senesi, 74, 1, 1962, pp. 139-196.
[9] G. Aricò Anselmo, Partes
iuris, AUPA, 39, 1987, p. 109.
[10] R. Santoro, Sul Ius Papirianum, Mél. A. Magdelain, 1995, pp. 399 ss.; Id., Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius, AUPA, 47, 2002, pp. 295 ss.
[11] Gioffredi, Dei legislatori, Nuovi Studi di diritto
greco e romano, SDHI, Roma, 1980, p.
54.
[12] Gioffredi, l.c.
[13] D. 1, 3, 2. R. Martini, Diritti greci, Bologna, 2005, p. 10.
[14] R. Lane Fox, Verità e invenzione nella Bibbia, Milano, 1992, pp. 55 ss.
[15] F. Lucrezi, Ius imaginum, nova nobilitas, Labeo, 32, 1986, pp. 172 e s.
[16] J. Heurgon, La vita quotidiana degli etruschi, Milano 1967, p. 152.
[17] A. Storchi Marino, C. Marcio Censorino, il pontificato e la tradizione su Numa, AION, 14, 1992, pp. 105 147.
[18] A. Storchi Marino, op. cit., p. 114.
[19] CIL I, 1: quoi hon[
/
] sakros es/ed sord[
/
]a ias/
recei io[
/
]evam / quos re[
/
]m kalato/rem hab[
/
]tod iouxmen/ta kapia do
tau[
]/m i ter pe[
/
]m quoi ha/ velod neq(.)u[
/
]iod iovestod loivquiod
qo[
]. Nonostante le difficoltà di lettura e di un latino tanto arcaico da
indurre Dionigi di Alicarnasso (1, 87, 2; 3, 1, 2; 2, 54, 2) a parlare forse
per questa stele di caratteri greci, il significato di alcuni termini è
intellegibile (recei = regi; kalatorem =
calatorem; quoi = qui; sakros esed = sacer esset; iouxmenta = iumenta; iovestod
= iusto) ed il senso generale dellepigrafe intuibile
(minaccia della sanzione di sacertà
per il violatore del cippo o del luogo e forse
di una sanzione diversa per chi lo insozzi). Seguono disposizioni
relative alle modalità di un sacrificio, che hanno forse per destinatario il
re, del quale si dice che deve avere un calator,
che avrà proceduto alla convocazione dellassemblea in vista dellesecuzione
del sacrificio. Riguardo a questo sono indicati gli animali da sacrificare (una
coppia aggiogata di tori: iouxmenta duo
taura e forse un giovane agnello). Tutto questo in vista del risultato
dellatto compiuto ritualmente, che è un comitiare,
ossia un riunire i quirites mediante
unassemblea (licio), che è
qualificata giusta (iusto) proprio
per il compimento delle formalità rituali. Santoro, Il tempo ed il luogo dellactio, cit., pp. 25 e s. (estratto).
[20] Santoro, Il tempo ed il luogo dellactio, cit., pp. 300 ss.
[21] J.
Vaahter, On the
religious nature of the place of assembly, in Senatus populusque romanus. Studies in roman
republican legislation,
[22] C. Nicolet, Il mestiere
di cittadino nellantica Roma, Roma, 1980.
[23] L. Loreto, La censura di Appio Claudio, ledilità di Gneo Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello Stato romano, Atene e Roma, 36, 1991, pp. 181-203.