Luoghi del diritto, luoghi del potere (fig. 1)

 

Principia iuris. Richiamando la giornata iniziale di questo Seminario interdisciplinare e la lezione di Franco Viola, che ha parlato dei vari significati dell’espressione principia iuris, vorrei chiudere un ciclo, un cerchio non solo in senso metaforico!

Due dei tanti concetti delineati, ritengo che siano particolarmente utili per il tema che mi accingo a trattare: principia come inizio, come passaggio dal non-essere all’essere. Certo penserete che uno storico non possa che essere interessato all’inizio, all’antico e spero che non associate tale pensiero al connotato marginale che talvolta si attribuisce al cominciamento.

L’altro significato dei principia è quello del disvelamento, del ritrovare qualcosa che esiste da sempre: i principi fondamentali appunto! Ancora una volta potreste pensare che il ritrovare qualcosa, lo svelare rimandi all’archeologia, l’altra grande passione del “mestiere di storico”!  Ma non è così perché i principi fondamentali, le cose in cui si crede, non sono archeologia!

Principia iuris dunque tanto come inizio, che come rivelazione del diritto. Teniamo fermi questi due concetti fondamentali.

 

 Quali sono i luoghi del diritto, i luoghi del potere?

Il Palazzo, il Tribunale, il Carcere, ma anche i luoghi del Consiglio, dell’Assemblea, del Mercato, per ricordare i più evidenti.

Esemplificando: Acropoli ed Agorà, almeno nell’assetto urbanistico occidentale che ci è consueto da più di quattromila anni. Prima la situazione era certamente diversa. A Çatal Hüyük (fig. 2), una proto-città anatolica di 7000 anni fa, in una unica collina spianata e scavata all’interno non v’era acropoli, né mura, né strade o piazze[1]. Alle abitazioni si accedeva da un’unica terrazza superiore, ampia quanto l’intera città, attraverso pozzi che sprofondavano in corti interne. Strutture urbane del genere si ritiene richiamino assetti istituzionali e sociali antichissimi di tipo egualitario e comunitario.

La comparsa nella Creta minoica, sul finire del III millennio a.C. (fig. 3), di uno spazio centrale pubblico e successivamente di un palazzo è stata invece interpretata come un sintomo di una profonda trasformazione “del potere politico, da una forma di governo a partecipazione in qualche modo diffusa ad un’altra fondata su un’autorità di tipo centrale”[2]. Sembra che all’inizio le città minoiche abbiano conosciuto  un sistema politico diverso da quello palaziale. Le loro rovine ne hanno conservato inequivocabilmente l’impronta: una grande piazza pubblica situata al centro della prima rete urbana” ha indotto a chiedersi se, “sul cammino della storia, la democrazia, creatura tra le più fragili dello spirito umano, non abbia compiuto tentativi e subìto insuccessi che noi ignoriamo”[3]. Come la scrittura dei distruttori dei palazzi minoici, i micenei, ha anticipato in caratteri sillabici il greco alfabetico, così la democrazia delle poleis potrebbe non essere altro che il ricordo di situazioni ben più antiche, anche se, ovviamente, parlare di democrazia per un’età protostorica è certamente improprio.

Ancor prima, in centri del Vicino Oriente sottoposti ad una regalità divina, per una precoce rivoluzione urbana, erano già apparse inaccessibili cittadelle ed erte muraglie, che sono state ritenute necessarie - più che per scopi di difesa - per impedire invece ai pacifici agricoltori inurbati di fuggire lontano da un potere guerriero arroccatosi sull’acropoli con funzionari e sacerdoti, con magazzini per derrate da redistribuire e santuari[4]. Si tratta di una regalità dispotica propria dell’Oriente, ben diversa dalla occidentale, come quella dei primi re di Roma (fig. 4), insediata non in migliaia di metri quadrati di palazzo, come a Cnosso, ma in una arcaica casa aristocratica della seconda metà dell’VIII sec. a.C., di poco superiore ai cento metri quadrati, adesso rintracciata da Carandini tra Palatino e Foro, nei pressi della casa delle Vestali e del santuario primitivo di Vesta. Solo il re della fondazione poteva vivere nell’area sacra ove fu acceso per la prima volta il fuoco della città, che le Vestali dovevano custodire (fig. 5). Quando i Tarquini dominarono Roma costruendo una nuova domus regia, nel luogo rimase il rex sacrorum, sacerdozio di nuova creazione che conservava le attribuzioni sacerdotali dell’antico monarca latino-sabino. 

Acropoli come caput, come luogo elevato della mente coordinatrice che a Palermo, come a Roma, ha finito per scendere sulla strada che conduce al palazzo, sul Cassaro appunto. Cassaro infatti non indica a Palermo il Palazzo Reale, il castello, ma l’intero quartiere del Castrum, dell’acropoli.  Acropoli come mente dicevo, come nelle imbarcazioni, ove il luogo di governo risiede nel cassero, acropoli della nave. Allora ulteriormente semplificando uno solo in realtà è il luogo del potere, il luogo del diritto: la mente che concepisce sia acropoli, che agorà; tanto le strutture del potere, che del diritto.

Inizierei allora col focalizzare un punto preciso: quello della sorgente del diritto. Prendiamo dunque avvio dalla metafora delle fonti di produzione del diritto (fig. 6).

 

Si è sostenuto che “l’espressione metaforica ‘fonti del diritto’, se dal punto di vista dogmatico affonda le radici nel pensiero giuridico europeo dal 1600 al 1800, dal punto di vista filologico non è certo estranea al linguaggio degli scrittori latini (fontes iuris o legum[5]. In realtà è di gran lunga più antica.

E’ a tutti noto che con l’espressione fonti del diritto oggi ci si riferisce tanto a fonti di cognizione (da definire nella maniera più ampia come ogni elemento idoneo a far conoscere un determinato diritto), quanto a fonti di produzione, agli organi cioè, o agli  atti, in grado di creare, modificare o estinguere le norme di un ordinamento giuridico. Si distinguono dunque le fonti di produzione in senso materiale (cioè gli organi, ad esempio il senato, il popolo…), dalle fonti di produzione in senso formale (cioè gli atti, risultato di tale attività; ad esempio i senatoconsulti, le leggi…).

In una prospettiva storica e più tecnica oggi si parla di evoluzione dalle fonti–fatto alle fonti–atto. Il diritto romano si evolve verso atti normativi astratti partendo da un diritto fattuale e concreto basato sull’attività umana (actio) e sul valore degli individui, dei singoli individui al punto che nella praescriptio dei senatoconsulti, più dell’indicazione del raggiungimento del numero complessivo dei votanti necessario per l'approvazione, anche contava la  specifica menzione del nome di ogni singolo partecipante, di coloro qui scribundo adfuerunt. Così viene indicato che un SC è approvato per singulorum sententias exquisitas (per appello nominale), pur essendo sempre votato per discessionem (per separazione dell’assemblea in due parti). Sembra quasi che un atto normativo approvato da determinati individui, valga più di un atto deliberato da altri. Sono gli uomini che ancora contano, più dell’astratto procedimento deliberativo che equipara nel prodotto realizzato l’attività dei singoli individui.

In tali condizioni potremmo dire che le fonti di produzione in senso materiale precedono quelle in senso formale, nel senso che i soggetti fisici o i gruppi collettivamente intesi, che con la loro attività producono le norme giuridiche finiscono poi per renderle “staccate ed indipendenti dagli organi che le hanno prodotte; esse cioè assumono una forma autonoma, ‘concreta’ ed ‘obbiettiva’[6].  

Romanisti come Orestano hanno quindi preferito parlare anziché di fonti di produzione del diritto, di fatti normativi e di fatti di produzione normativa, che consentirebbero di distinguere e separare il momento della produzione, sia dai motivi determinanti, che dal risultato. In tal modo il termine fonte resterebbe riservato alle sole fonti di cognizione del diritto.

Ma la metafora delle fonti di produzione del diritto è antichissima ed è stata concepita nel Vicino Oriente oltre quattromila anni fa. Ingloba numerosi concetti, che possono essere diversamente valutati nelle varie epoche dalle popolazioni che la utilizzarono, sino ai nostri giorni:

 

·        l’idea di sorgente può implicare tanto la novità di un flusso giuridico che viene per la prima volta prodotto, quanto la manifestazione di una realtà giuridica immutabile, che esiste da sempre, ma che è rimasta ignota all’uomo fino al momento della scaturigine. Concezione quest’ultima lontana dal sentire moderno, che invece collega la fonte al divenire ed al nuovo, piuttosto che al rivelarsi di una realtà immutabile. A ben guardare però l’acqua, nel cuore del monte, esiste da sempre!

·        l’idea dell’acqua poi si collegava ad una freschezza, ad un lenimento, ad una vitalità e capacità di vitalizzare che la moderna produzione del diritto talvolta stenta a ricordare. L’acqua spegne le fiamme e seda i contrasti. Ancora nella metà del Cinquecento (fig. 7) l’immagine della Salamandra era assunta come “impresa d’anima” da Francesco I per la credenza che l’animale, freddo più del ghiaccio in grado di attraversare indenne le fiamme, potesse essere simbolo di un re che era chiamato a spegnere i contrasti tra gli uomini. In antico si sarebbe detto capace di trasformare il disordine in ordine, il caos in cosmos.

 

Si è sostenuto che in diritto romano “l’idea di un rapporto di causalità genetica fra il diritto come prodotto e le sue fonti come fattori di produzione affiora soltanto in un testo giurisprudenziale (D. 1, 1, 7 pr.) dell’età dei Severi, che è caratterizzata dal tendenziale, ma non certo univoco superamento del risalente pluralismo dei iura populi romani”[7]. In Livio infatti la Lex Duodecim Tabularum è qualificata come fons omnis publici privatique iuris (fig. 8). Dunque, all’inizio dell’età imperiale, il termine fons viene utilizzato come fonte di cognizione, in quanto “testo” che contiene l’intero diritto romano, da cui scaturisce una conoscenza alla quale si può attingere. In Cicerone (fig. 9) la metafora della fonte è utilizzata in senso filosofico per indicare il fondamento, la ragion d’essere del diritto[8]. In Pomponio, nel II sec. d.C., la legge delle Dodici Tavole non è causa genetica del ius civile, ma inizio di uno sviluppo storico che ha portato alla graduale configurazione, tramite l’interpretazione giurisprudenziale, di una parte del diritto: il ius civile. Esistono dunque (fig. 10) delle “forme storiche” (viae iuris costituendi), attraverso le quali si è, per Pomponio, manifestato e realizzato il fenomeno della creazione del diritto, ma esse non sono fonti di produzione del diritto in senso moderno, poiché non ancora coinvolgono una causalità genetica tra fattori e prodotto, ma solo un rapporto tra “parti” ed “insieme” dell’ordine giuridico. In Gaio, ancora nel II sec. d.C., sono articolazioni storiche della trasformazione del diritto, del processus iuris.

Ma in Papiniano, affermandosi che: “E’ diritto civile ciò che scaturisce da leggi, plebisciti, senatoconsulti, decreti dei principi, autorità dei giuristi, etc.…”, non solo si distingue “tra ius da una parte e leges, plebiscita, … dall’altra, ma appare qui in modo chiaro instaurato un rapporto di causalità genetica che prelude in sostanza alla metafora di ‘fonti del diritto”, come suggestivamente ha scritto l’Anselmo. “Distintamente si ode già in quel venire ex il metaforeggiante fluire del ius dalle sue fonti”[9]. 

Quell’eco tuttavia sembra essere ben più antico. Come si spiega ciò?

Nel Museo del Louvre è conservata la statua di Gudea (fig. 11), sovrano di Lagash ed uno dei più antichi legislatori (ben quattrocento anni prima di Hammurabi). Tale immagine reca un'iscrizione dalla quale si deduce che essa fu realizzata come dono votivo per il tempio della dea Geshtinanna, la dea "dell'acqua vivificante". L’autore di uno dei più antichi codici poggia allora sul suo cuore un vaso dal quale fluisce l’“acqua vivificante”.

L’immagine potrebbe essere signficativa per il nostro tema se non fosse stata sospettata di contraffazione in quanto, a differenza di altre, scoperte durante scavi, non appare di diorite, ma di tenera calcite. E’ stata poi acquistata sul mercato antiquario e mostra il sovrano con quel vaso zampillante, oggetto che nel resto dell’arte mesopotamica compare sì, ma solo nelle mani degli dei. Per fortuna, è stato però osservato che, nonostante le notevoli differenze stilistiche rispetto alle altre statue provenienti da scavo, l’iscrizione sumerica sembra assolutamente genuina e sarebbe stata molto difficile da contraffare. Inoltre Gudea rimise a nuovo i templi di Girsu, ove sono state ritrovate mediante scavi ben undici altre statue che lo raffigurano. In una delle immagini di Gudea ritrovate in seguito a scavo il sovrano tiene in grembo proprio la pianta dell’edificio templare che sta costruendo in onore della dea “dell’acqua vivificante”.

 E’ allora possibile che nel tempio di Geshtinanna, il sovrano legislatore venisse precocemente raffigurato come dispensatore di linfa vitale, oltre che di precetti per il suo popolo, mediatore tra l’uomo e la divinità : tutte idee, certamente ben lontane dai pensieri di un falsario e addirittura sottese dalla teoria greca della sovranità e richiamate nella, lontana nel tempo, concezione bizantina e medievale del nÒmoj œmyucoj, del sovrano come lex animata, che governa il mondo per autorità divina, immagine vivente di Cristo in terra, che, come acqua, vivificava la terra.

Nel film “Lawrence d’Arabia” un capo beduino, sfidato da Lawrence a convincere il suo popolo ad attraversare l’infernale deserto di Aqaba, risponde: “Io sono un fiume per il mio popolo”. Se uno sceneggiatore moderno può inconsapevolmente far pronunciare una frase corrente nel mondo arabo che rievoca un’antichissima metafora, non sembra tuttavia credibile che un falsario, con tutto il rispetto per la diabolica specializzazione, possa spingersi a tal punto di sofisticazione da anticipare sviluppi tanto particolari della ricerca storico giuridica.

All'ingresso della scuola di diritto di Bisanzio (fig. 12), al tempo di Giustiniano, era iscritta sulla lunetta sovrastante la porta la seguente frase:

 

«Io sono un luogo consacrato alle leggi. Da qui scaturisce una fonte ricca di diritto romano che scorre eternamente per tutti e che offre i suoi flussi alla gioventù qui raccolta».

 

L'iscrizione probabilmente faceva da didascalia ad una scena raffigurante allegoricamente la fonte suddetta, unitamente all'imperatore, ed assimilabile alle opere musive tardo romane, riscontrabili a Ravenna e altrove, che mostrano il Paradiso con i suoi fiumi, che dissetano le pecorelle ai piedi di Cristo, Buon Pastore. Con tale immagine si voleva indicare che, come i precetti divini vivificavano la Chiesa, così il diritto che promanava ormai da un imperatore Christomimétes (imitatore del Cristo) finiva per costituire l’unica fonte di vita dell'Impero e della sua organizzazione burocratica, che nella scuola trovava la sua formazione di base.

In alcuni monumenti a Palermo si riscontra un riflesso di tale ideologia (fig. 13). Un mosaico della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio rappresenta l'incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo. La regalità normanna, come già la bizantina, aspirava a una legittimazione divina che poneva il sovrano su un piano trascendente. «Imitatore del Cristo» in terra, il volto di Ruggero somiglia a quello di Cristo. Egli impugna il rotolo della Legge che Ruggero provvederà poi a incarnare e a trasmettere agli uomini.

È possibile che la c.d. "cuffia" di Costanza, rinvenuta in un sarcofago della Cattedrale, sia proprio il kamelàukion, la corona bizantina del cosmocratore. Simbolo deposto da Federico II nella tomba della giovane moglie, Costanza d’Aragona, nel 1222, quando il sogno normanno della realizzazione di un impero mediterraneo in sostituzione del bizantino era ormai definitivamente svanito.

Nella Zisa di Palermo (fig. 14), solatium di Guglielmo II, può forse cogliersi l’eco del fluire del diritto e del potere all'interno del salsabil, ambiente nobile tipico della cultura araba, dove gli ospiti stranieri venivano introdotti alla presenza del re, mentre le donne dell’harem occhieggiavano dalle feritoie delle sovrastanti muqarnas (fig. 15). Sul fondo della sala, in luogo del trono regale delle aule nordiche, dominava il sadirwan, uno scivolo a forma di trono solcato da chevrons sul quale l'acqua corrente suscitava mormorii e riflessi. Il re probabilmente sedeva su cuscini per terra sulle sponde del corso d’acqua che attraversava la sala, in quello che in realtà era un luogo del paradiso coranico, riservato ai morti per la fede. Tutto ciò inevitabilmente suggeriva che come l'acqua fecondava la terra, così la monarchia normanna vivificava il regno con le sue opere e leggi.

 

 

 

 

La metafora delle fonti del diritto, che ancor oggi viene utilizzata, ha dunque origini molto antiche e ramificate (come lo stesso tema del Buon Pastore) ed affonda certamente le proprie radici in concezioni mediorientali, greche ed ellenistiche della sovranità, che tendevano a considerare il Re, legislatore e pastore del suo popolo, dispensatore di linfa vivificatrice per la comunità.

Ma allora come si spiega che nel mondo romano solo nel III sec. d.C., con Papiniano come si è visto, si sia affermata la metafora delle fonti di produzione del diritto?

La risposta è probabile che si trovi nella contrapposizione, posta in luce da Santoro[10], tra una concenzione strumentale del diritto, tipica dell’età arcaica e repubblicana romana, ed una concezione esemplare del diritto, alla quale siamo oggi assuefatti. Secondo la concezione strumentale, il diritto appariva come uno strumento del quale servirsi (hoc iure utimur…), poiché ius equivaleva a rito, a schema rituale da utilizzare per conseguire caso per caso un determinato risultato. In tale età, passato e presente sembravano coesistere in una ciclicità immutabile del tempo. Da qui la ripetizione del tipico, il formalismo ed il rifiuto di ogni innovazione. V’è un diritto concreto e fattuale basato sulle azioni e le pronunce rituali (leges) che può essere applicato momento per momento, ma non innovato. Occorre infatti tener presente che la religione romana  non è data da un dio a partire da un determinato momento, ma praticata attraverso azioni rituali.

In tale situazione, il diritto non poteva essere prodotto, ma solo utilizzato, attraverso una conoscenza rituale da conseguire momento per momento, con l’aiuto di sacerdoti pontefici, mediatori del ius. Non esisteva in pratica una concezione astratta del diritto, che implicava la possibilità di una concezione esemplare, alla quale essere soggetti; di una produzione e di una costante innovazione,  come avverrà nel radicarsi di una concezione normativa che finirà per esser tipica dell’età di Papiniano, allorquando i cittadini diverranno sudditi di un dominus, soggetti alla legge.

In Oriente (fig. 16) da tempo sussistevano sudditi e sovrani legislatori che da millenni ponevano codici casistici di equivalenze, che non solo auto-glorificavano l’autore, ma soddisfacevano la coscienza del dovere regale di garantire l’equità. In tal modo anche qui un diritto casistico e concreto poteva fluire, ma non come novità, bensì come rivelazione agli uomini di immutabili equivalenze che vivificavano il popolo.

Nel mondo greco, tra thesmoi e nomoi, la situazione era più complessa. Demetra, thesmoforos, con il dono delle regole della coltivazione della terra aveva suggerito all’uomo di darsi una vita giuridicamente ordinata,  guardando come base ultima della normatività alle leggi di natura (thesmoi), che - in quanto immutabili - apparivano addirittura sovradivine. Apollo invece, collegato alle ninfe, al canto ed alle sorgenti, era un legislatore in un aspetto diverso, giacché egli manifestava la volontà di Zeus, attraverso i nomoi che rappresentavano l’ordine cosmico, ordine che aveva un suo riflesso nella razionalità dell’individuo. In quanto Apollo era dio della misura e dell’armonia, si può dire che esprimesse un valore che non può mancare nel diritto: l’equità della legge, l’eunomia[11].  “L’ordine dell’universo e dell’intelletto, la legge della natura, il senso del giusto si manifestavano dunque in forme religiose, ma erano, al tempo stesso, frutto di una visione razionale del diritto”[12], che poteva essere ispirata dal dio ad un nomotheta (fig. 17), lex incarnata, latore e voce di una legge, prima orale e poi scritta, al punto che il magistrato potrà essere definito come legge parlante, la legge poi, in riferimento alla polemica della supremazia dell’oralità sulla scrittura - dell’uomo sul  documento scritto - il “magistrato muto” (fig. 18).  La legge è un “dono di Dio” in un noto passo di Demostene, citato da Marciano nel Digesto[13], dono che deve essere reso noto a tutti per iscritto e presto sarà codificato.

Dal Decalogo di Mosè (fig. 19), che con la sua verga fece scaturire l’acqua nel deserto, si palesa una legge rivelata e immutabile nel solco di tradizioni orientali, ma soprattutto greche, che influenzeranno profondamente il pensiero occidentale. Qualche storico data la narrazione dell’Esodo (19-34) nella Bibbia tra il VII ed il VI sec. a.C.[14] Ma è con Alessandro Magno, il fondatore di una nuova concezione della regalità, che il sovrano legislatore, da rivelatore di norme immutabili, diviene dichiarato produttore di novità.

La fine del IV sec. a.C. in Grecia e a Roma è un’epoca di profondi mutamenti. Sembra che ora comincino a contare meno i secoli del passato, di più gli anni del presente. Presto nel mondo romano Appio Claudio dichiarerà di essere artefice della propria fortuna, come il condottiero Alessandro era stato arbitro del proprio destino, spingendosi al di là del mondo conosciuto. A Roma, caduto l’antico formalismo, gli uomini vogliono fare il loro ingresso nella storia come individui, e non più solo come componenti di un gruppo gentilizio o familiare[15] attraverso la ripetizione del tipico, il ricordo degli antenati. Sarà presto possibile la palese innovazione e dunque arrivare a concepire una causa genetica per il diritto.

Come si spiega allora la tradizione romana di sovrani legislatori, come Romolo o Numa (fig. 20)?

Del noto testo di Livio (I, 8, 1) su Romolo un’esegesi più aderente alle concezioni arcaiche può ritenere Roma fondata in un momento preciso, astronomicamente determinato (al punto che c’è chi si è spinto a proporre che fosse stata fondata di lunedì, 10 febbraio del 765 a.C.) attraverso la pronuncia di leges arcaiche, formule ed azioni rituali che nel rito dell’aratio determinavano la nascita della città, che non avrebbe appunto potuto costituirsi in altro modo, che attraverso tali pronunce.

Anche Numa viene presentato come un sovrano legislatore, ispirato da Egeria, la dea delle fonti (fig. 21), come il lucumone di Chiusi Arrunte, indotto dalla ninfa Vegoia ad emanare le leggi intangibili sulla proprietà[16]. E’ noto che la figura di Numa (fig. 22), collegata anacronisticamente a Pitagora, fu oggetto alla fine del IV ed ancora agli inizi del II sec. a.C., in occasione del ritrovamento dei libri di Numa nel 181 a.C., di una ampia utilizzazione politica[17] (fig. 23), che può aver rimodellato antichi ricordi sotto l’influsso dell’esperienza greca (fig. 24). Le teorie sulla regalità di Archita, Diotogene, Ecfanto e Isocrate sono evidenti nel Numa di Plutarco[18] ed è stato rilevato il dissidio tra un Numa dei mores e della religio, ispirato ai valori di pax, iustitia e fides,  ed un Numa dei politeumata, portatore di una concordia pitagoricamente ed ellenicamente intesa come omonoia: cioè un sentimento di accordo e benevolenza tra i cittadini, reso possibile o dalla subordinazione di tutti a un nomos impersonale – o un eghemōn personale -, o dall’aiuto di persone di differente condizione sociale, in grado di trasformare il caos in cosmos. In altri termini, lo spirito di conservatorismo di Fides, che consiste nel ricercare, non tanto l’armonia e l’intesa, quanto nel preservare l’integrità di una tradizione, dei contratti, degli accordi, era profondamente diverso da quello di Concordia, alla quale si richiamano per sedare i contrasti tra le classi tanto Appio alla fine del IV sec., che i Gracchi nel II sec. a.C. Quel che è  certo è che Numa non era un legislatore che innovava e alla base del collegamento con la dea delle fonti Egeria potrebbe esservi la traccia di antiche pratiche regie basate sulla divinazione e sull’acqua, sulla idromanzia. Un altare di Fonte si trovava presso la tomba di Numa al Gianicolo, colle di Giano, dio del passaggio, del disvelamento, che con Giuturna, dea delle acque sorgive “vivificanti”, condivideva la facoltà di fare sgorgare le acque. Ma come passato e futuro coesistono in Giano, così le acque non passavano nella fonte dal non-essere all’essere, chiaramente preesistendo nelle viscere della montagna! E gli antichi lo sapevano bene!  

Recentemente in Sardegna è stato rinvenuto un monumento nuragico, assai insolito (fig. 25), del XIII/IX sec. a.C., che è stato collegato al culto dell’acqua. In un ambiente assai ristretto pochi individui potevano riunirsi sedendo su di una  panchina circolare intorno ad un bacino centrale alimentato da zampilli che, scaturendo in prossimità del loro capo, fluivano unificandosi nella vasca al centro (fig. 26). Ovviamente non v’è alcuna prova che si trattasse di un consesso di capi in un’appartata valle del Supramonte, anche se l’ambiente di particolare rifinitura fu poi utilizzato per conservare un tesoro costituito da gran numero di stipi metalliche.

 

Abbandonando tali divagazioni sarde, torniamo dunque a Roma, nel centro arcaico del potere e del diritto, tra le origini ed il IV sec. a.C.: nel comizio, ove sussistono numerosi pozzi che indicano l’orientamento più antico.

All’inizio dell’età imperiale non si sapeva più cosa fosse il niger lapis (fig. 27), il luogo nel foro romano ove era collocata, nei pressi di un’ara, una stele arcaica (fig. 28) con una iscrizione che i romani dell’età repubblicana, incapaci di decifrarla, consideravano greca (fig. 29). Era invece latino e menzionava alla fine del VI sec. a.C. il rex ed il suo calator (banditore)[19], nel sito (licio) dove si riunivano i comitia curiata. Il luogo era dubbiosamente considerato la tomba di Romolo (fig. 30), forse per il gran numero di ossa presenti nell’area (fig. 31) per i sacrifici effettuati nei secoli nell’altare antistante (fig. 32). Al tempo della fondazione, marcata da ossa d’avvoltoio, pochi forse erano in grado di leggere l’epigrafe,  ma tutti  ne intendevano certamente il senso.  Il suo scopo era quello di fissare  una  prescrizione sacrale dinanzi ad un’ara sacrificale collegata all’attività del comizio (fig. 33). Secondo Santoro, l’iscrizione  avrebbe marcato il luogo in cui  al  tempo  del  re  Servio  Tullio - come indicano i frammenti ceramici - in seguito  ad un sacrificio ed all’apertura del periodo favorevole per il compimento  dell’attività  giuridica (fig. 34), si sarebbe svolta l’originaria attività dell’agere (fig. 35), riferibile quindi ad un momento in cui pratiche negoziali,  elettorali,  legislative  e giudiziarie  non erano ancora distinte,  ma tutte si risolvevano in pronunzie solenni (leges) effettuate, in seguito ad un rito, dal re e dagli altri appartenenti alla comunità arcaica[20] in comizio (fig. 36). Si può forse dire che in questo luogo, marcato da numerosi pozzetti che hanno consentito di determinare la forma quadrangolare (fig. 37), la cultura giuridica occidentale abbia iniziato a distinguere privato da pubblico, le competenze elettorali,  da quelle legislative  e giudiziarie delle assemblee popolari (fig. 38).

Un cippo funerario di Chiusi nel Museo di Palermo (fig. 39), mostra un re, forse Porsenna, assiso in tribunal con scriba ed augure, per l’assegnazione di premi in seguito a giochi in onore di un illustre defunto (fig. 40). Roma a quel tempo (la fine del VI sec. a.C.) era etrusca ed in comizio avrebbe potuto compiersi una legis actio con una rappresentazione certamente assimilabile.

Con l’ampliamento delle mura serviane (fig. 41) il luogo di convocazione del popolo fu incluso nel pomerio, ma il sito della riunione restò fisso nell’area consacrata dell’antico comizio. Il comizio era infatti un templum, nonostante qualche incertezza in proposito[21], con i pozzetti lustrali. Ciò determinava che la nuova assemblea centuriata degli armati per costituirsi in comizio, adesso votante, avrebbe dovuto spostarsi in Campo Marzio, poiche le armi, come è noto, non potevano esser portate all’interno del pomerio. Per i disarmati comizi tributi alla fine del IV sec., al tempo del censore Appio Claudio, il problema invece non si poneva, ma l’angusto spazio arcaico di circa una quarantina di metri per lato era divenuto palesemente insufficiente (fig. 42) e tuttavia per le ragioni sacrali sopra descritte non poteva essere agevolmente mutato. Resterà lo stesso sino alla fine del II sec. a. C.

Sembra che Appio Claudio, censore nel 312 a.C., sia stato fautore di radicali riforme che riguardarono il comizio in un momento in cui la dissoluzione delle vecchie strutture agrarie e il primo albore di un’economia di scambio basata sulla moneta avevano messo a nudo l’inadeguatezza del quadro arcaico istituzionale ed avevano aggravato l’antico problema dell’imprigionamento per debiti (nexum). Allo scopo di rinvigorire l’esercito nel contesto delle guerre sannitiche, effettuò la leva per tribù introducendo la nuova struttura militare dei manipoli. Ciò mobilitava i più poveri per i quali creava uno stipendium regolarmente finanziato da un tributum, un’imposta prelevata per tribù (tributum a tribubus dictum), resa ora possibile dall’apparizione della prima moneta regolare di bronzo (fig. 43).  La moneta greca d’argento, usata a Roma dal 350 a.C. venne soppiantata da una moneta romana, prima fusa e poi coniata, che implicò che da un’economia fondiaria si passasse gradualmente ad una economia monetaria. Così  il computo del censo per le varie classi, necessario per “l’esercizio del mestiere di cittadino, per il godimento cioè dei diritti politici” - per utilizzare una colorita espressione di Claude Nicolet[22] – pare venisse calcolato, non più sul valore fondiario, ma sul patrimonio stimato in denaro. E’ evidente il rilievo così attribuito da Appio ai nuovi ceti mercantili emergenti. Inquadrò i poveri, distribuendoli in tutte le  tribù territoriali, alterando in modo rivoluzionario il meccanismo di formazione della volontà popolare. La reazione non si fece attendere e nel 304 (anno di pubblicazione del formulario delle azioni che teneva conto del rotacismo, del calendario ad opera del liberto di Appio, Gneo Flavio, divenuto edile curule in conseguenza della riforma, grazie all’appoggio della forensis factio), nel 304 dicevo, Q. Fabio Rulliano trasferì gli humillimi nelle quattro tribù urbane, vanificando la portata sovversiva dell’innovazione.

In tale momento l’area del comizio (fig. 44) appare coinvolta in radicali trasformazioni che denotano il travaglio al quale furono soggette le concezioni di base del pensiero giuridico romano e “la razionalizzazione delle strutture interne dello Stato”[23]. La modifica della forma quadrangolare del comizio in circolare, la realizzazione nel 304 dell’edicola della Concordia da parte di Gneo Flavio, l’erezione, bello samniti, delle statue di Pitagora, di Alcibiade, del podio della Graecostasis per gli ambasciatori greci, della statua di Marsia (fig. 45) e della colonna Maenia, che ricordavano la liberazione dal nexum, della collocazione della Tabula Valeria con la pugna equestris di Agatocle nell’Athenaion di Siracusa, dei gemelli posti dagli Ogulnii sotto la lupa nel momento in cui si ammettevano i plebei al pontificato con la lex Ogulnia del 300, sono tutti eventi che rinviano chiaramente a mutamenti profondi e ad un particolare contesto culturale: quello delle città greche (pitagoriche) della Magna Grecia e della Sicilia.

I fratelli Ogulnii - forse gemelli legati al serpente di Esculapio - collocando con i ricavi delle multe imposte agli usurai i gemelli Romolo e Remo sotto la lupa nei pressi della ficus Navia, alludevano alla piena uguaglianza ormai raggiunta tra patrizi e plebei con l’accesso persino al pontificato ed all’augurato. Eguale fonte di finanziamento aveva avuto l’edicola di Gn. Flavio che voleva commemorare la conciliazione del populus. Come gli edili Ogulnii avevano contribuito a superare una delle più importanti pretese dei patrizi, così Flavio aveva divulgato una delle prerogative più gelosamente custodite dai pontefici fino ad allora. Il Marsia del Comizio con il braccio alzato ed i ceppi (compedes), dedicato da C. Marcio Censorino,  primo augure plebeo nel 300 in seguito alla Ogulnia, sfidava con la minaccia della manus iniectio introdotta dalla lex Marcia (fig. 46) gli usurai che sotto la colonna Maenia vantavano i loro ingiusti crediti davanti al tribunal praetoris urbani, in violazione della lex Genucia del 342 a.C. Nel 326 la lex Poetelia aveva inoltre abolito il nexum per i debiti. Marcio Censorino collegava i Marci al mitico re Marsia e a Numa Marcio primo pontefice massimo. E’ probabile che in quel momento la tradizione su Numa sia stata appunto oggetto di una reinterpretazione.

Ci si può chiedere se l’adozione della forma circolare per uno spazio destinato alle riunioni del popolo non avesse in Roma, come altrove, un preciso significato politico, ideologico e simbolico. Sembra che in Sicilia (fig. 47), come ad Atene a partire dalla fine del IV sec., l’utilizzazione di teatri con funzione di ecclesiasteria sia stata la conseguenza della diffusione della democrazia, o quanto meno dell’accentuazione del carattere democratico della vita politica. Le dottrine politiche pitagoriche del IV sec. sembrano aver cercato di conciliare gli interessi di una aristocrazia composta da grandi proprietari fondiarii con le rivendicazioni democratiche di un popolo di artigiani e commercianti, dando origine al concetto di “democrazia moderata”: nelle città pitagoriche, come Agrigento, la forma circolare degli “ecclesiasteria” traduceva la volontà di conferire un maggiore valore al dibattito politico, adottando un simbolo con forte dimensione politica ed ideologica che rappresentava la comunità dei cittadini. L’utopia è evidente: i cittadini più ricchi avrebbero dovuto aiutare i più poveri in un clima di concordia che si uniformava alla scansione armonica dell’Universo. La forma circolare assunta ora dal Comizio romano, nel contesto del complesso delle riforme di Appio Claudio: dai comizi tributi al calendario, dal nuovo valore della Concordia alla pubblicazione del formulario delle azioni, conferiva a tale spazio una dimensione cosmica, centro simbolico della città associato al mundus (cosmos, appunto) e specchio delle sue istituzioni, in armonia con le leggi geometriche dell’Universo. Per i Pitagorici il cerchio costituiva una figura geometrica perfetta, poiché era la rappresentazione piana (a due dimensione) del volume della sfera, immagine della terra e del cosmo (a tre dimensioni) ed il confronto della concordia civica con l’armonia dell’Universo sembrava rientrare in un sistema di teoria politica che rappresentava l’organizzazione di una Città come una imitazione della costituzione dell’Universo. La riorganizzazione del Comizio e l’adozione della forma circolare verso la fine del IV sec. costituiva dunque la traduzione monumentale degli importanti cambiamenti istituzionali ed ideologici propugnati da Appio ed altri, che tentavano di conformarsi ai principi pitagorici di organizzazione dell’Universo. Cerchio e quadrato (fig. 48), come nell’ottagono che sarà utilizzato da Nerone nella Domus Aurea, da Giustiniano, dagli arabi, da Carlo Magno ad Aquisgrana, da Federico II a Castel del Monte per segnalare la capacità imperiale di dominare il mondo trasformando il caos in cosmos per autorità divina.

Dal quadro delineato si evince la riorganizzazione dello spazio, che si accompagna alla riorganizzazione del tempo con la pubblicazione del calendario da parte di Gneo Flavio. Sembra infatti che dal calendario lunare di Numa si passi ora ad un calendario solare (cerchio – rivoluzione del sole; terra – quadrata nella concezione antica), che venne pubblicato nel Comizio (fig. 49) con l’indicazione dei giorni fasti e nefasti, relativi alla nuova determinazione dell’attività comiziale ed all’azione. Il Comizio stesso funzionava come un gigantesco orologio solare, marcato da punti di riferimento collegati a mire costituite dai recenti monumenti, tutti eretti nel periodo delle riforme di Appio. Regolando la vita economica e giuridica della città, nel punto di convergenza della forensis factio di Gneo Flavio ed Appio Claudio, non solo si tenevano i comizi della popolazione adesso divisa per tribù, in prossimità del mercato nel foro e del macello, ove affluivano i contadini al momento delle nundinae, ma in quel luogo si trovava anche il tribunale del pretore e là, senza dubbio, dovevano essere esposte le legis actiones e i fasti; venivano accolte le legazioni straniere presso l’edicola dedicata alla Concordia di tutti, la dea Omonoia greca che si uniformava nell’interpretatio romana alla regola della isonomia, rispettata dal buon legislatore e suscettibile di trasformare il disordine in ordine. L’antica utopia è oggi – se possibile – ancor più urgente: se i ricchi aristocratici avessero dato aiuto ai poveri plebei, equiparando geometricamente le differenze… 

Lo spazio del solo comizio (fig. 50) era divenuto ormai palesemente insufficiente. Il problema fu risolto mantenendo il luogo consacrato di convocazione presso il niger lapis, ma riunendo il popolo nel Foro e chiamando per il voto la singola tribù (uno vocatu) nel Comizio. Da Caio Gracco, e non dal 145 a.C. come è stato detto, il magistrato, che dava dunque le spalle al popolo durante la votazione, ruotò verso il Foro consentendo ormai il voto direttamente nel Foro, nel mercato. Altro forte segnale  graccano dell’abbandono di una mentalità rituale e dell’apertura verso la democrazia, col volgere le spalle al senato e alla Curia.

Secondo Humm - lo studioso che ha ispirato insieme a Coarelli, alla Storchi Marino, a Loreto e ad altri - parte delle precedenti riflessioni, “la riforma del calendario appare inseparabile dalla riforma delle tribù di Appio Claudio, il cui risultato portò a una completa riorganizzazione dello spazio e del tempo della città”. Aggiungerei, anche alla visione di un Numa pitagorico, presto legislatore ed innovatore. Se il complesso del Comizio costituì poi il modello per la costruzione del foro delle colonie che Roma fondava, esso rappresentò non solo il vero centro funzionale della città, ma anche lo specchio in una prospettiva cosmica della nuova organizzazione dello spazio e del tempo civico, dello sforzo di razionalizzazione del pensiero giuridico, che diverrà immagine dell’ordine amministrativo e burocratico dell’impero.

Riferendosi a Giustiniano, nel corso di questo Seminario Falcone ha ricordato il concetto di templum iustitiae e i satellites. Ancora una volta quadrato e cerchio!

Se la forma delle moderne assemblee deliberanti appare un cerchio iscritto in un quadrato, l’utopia pitagorica di colmare geometricamente le differenze tra ricchi e poveri, riflettendo una concordia civica e cosmica, non è certo oggi realizzata.

Il cerchio si chiude: principia iuris come rivelazione del diritto alle origini e come novità da Papiniano in poi.

Così il diritto romano oggi, non ovviamente come rivelazione di arcaici principi immutabili, ma come flusso storico che ha una fonte di produzione della quale non si può prescindere per una vera conoscenza ed innovazione del fenomeno giuridico: il diritto degli antichi.

 

Palermo, 21 maggio ‘05                                     Gianfranco Purpura

 



[1] J. Mellaart, Çatal Hüyük. Une des premières cité du monde, 1971.

[2] S. Damiani Indelicato, La Piazza pubblica ed il Palazzo nella Creta minoica, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, XII, 2, 1982, pp. 445- 467; H. Van Effenterre, Le Palais de Mallia et la Cité minoenne; I-II, Roma, 1980, I, p. 193; E. Fiandra, Cultura e scambi commerciali nella civiltà minoica, Le Letture delle Scienze, Milano, 1983, pp. 22-35.

[3] S. Damiani Indelicato, op. cit. p. 467.

[4] L. Mumford, La città nella storia, I, Milano, 1990, pp. 59 ss.

[5] P. Cerami, Potere e ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, Torino, 1996, p. 50 nt. 83, che indica come testi in appoggio Cicerone, De legibus 1, 5, 16; 1, 6, 20 e Livio 3, 34, 6.

[6] C. Cosentini, Lezioni di Esegesi delle fonti del diritto romano, Catania, 1978, pp. 31 e s.

[7] P. Cerami, l.c.

[8] L Mossini, Fonti del diritto. Contributo alla storia di una metafora giuridica, Studi senesi, 74, 1, 1962, pp. 139-196.

[9] G. Aricò Anselmo, Partes iuris, AUPA, 39, 1987, p. 109.

[10] R. Santoro, Sul Ius Papirianum, Mél. A. Magdelain, 1995, pp. 399 ss.; Id., Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius, AUPA, 47, 2002, pp. 295 ss.

[11] Gioffredi, Dei legislatori, Nuovi Studi di diritto greco e romano, SDHI,  Roma, 1980, p. 54.   

[12] Gioffredi, l.c.

[13] D. 1, 3, 2. R. Martini, Diritti greci, Bologna, 2005, p. 10.

[14] R. Lane Fox, Verità e invenzione nella Bibbia, Milano, 1992, pp. 55 ss.

[15] F. Lucrezi, Ius imaginum, nova nobilitas, Labeo, 32, 1986, pp. 172 e s.

[16] J. Heurgon, La vita quotidiana degli etruschi, Milano 1967, p. 152.

[17] A. Storchi Marino, C. Marcio Censorino, il pontificato e la tradizione su Numa, AION, 14, 1992, pp. 105 – 147.  

[18] A. Storchi Marino, op. cit., p. 114. 

[19] CIL I, 1: quoi hon[…/…] sakros es/ed sord[…/…]a ias/ recei io[…/…]evam / quos re[…/…]m kalato/rem hab[…/…]tod iouxmen/ta kapia do tau[…]/m i ter pe[…/…]m quoi ha/ velod neq(.)u[…/…]iod iovestod loivquiod qo[…]. Nonostante le difficoltà di lettura e di un latino tanto arcaico da indurre Dionigi di Alicarnasso (1, 87, 2; 3, 1, 2; 2, 54, 2) a parlare forse per questa stele di caratteri greci, il significato di alcuni termini è intellegibile (recei = regi; kalatorem = calatorem; quoi = qui; sakros esed = sacer esset; iouxmenta = iumenta; iovestod = iusto) ed  il senso generale dell’epigrafe intuibile (minaccia della sanzione di sacertà per il violatore del cippo o del luogo e forse  di una sanzione diversa per chi lo insozzi). Seguono disposizioni relative alle modalità di un sacrificio, che hanno forse per destinatario il re, “del quale si dice che deve avere un calator, che avrà proceduto alla convocazione dell’assemblea in vista dell’esecuzione del sacrificio. Riguardo a questo sono indicati gli animali da sacrificare (una coppia aggiogata di tori: iouxmenta duo taura e forse un giovane agnello). Tutto questo in vista del risultato dell’atto compiuto ritualmente, che è un comitiare, ossia un riunire i quirites mediante un’assemblea (licio), che è qualificata giusta (iusto) proprio per il compimento delle formalità rituali”. Santoro, Il tempo ed il luogo dell’actio, cit., pp. 25 e s. (estratto).

[20] Santoro, Il tempo ed il luogo dell’actio, cit., pp. 300 ss.

[21] J. Vaahter, On the religious nature of the place of assembly, in Senatus populusque romanus. Studies in roman republican legislation, Helsinki, 1993, Acta Instituti Romani Finlandiae, XIII, pp. 107-116.

[22] C. Nicolet, Il mestiere di cittadino nell’antica Roma, Roma, 1980.

[23] L. Loreto, La censura di Appio Claudio, l’edilità di Gneo Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello Stato romano, Atene e Roma, 36, 1991, pp. 181-203.