Pubblicazioni - Annali 2002

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Una imprecisione di Gai 4,28?
di Bernardo Albanese

Gai 4,26…28..Lege autem introducta est pignoris capio velut lege XII tabularum…; item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent.

E' stato più volte osservato che Gaio, accennando al fatto che la pignoris capio era data publicanis lege censoria, ed inquadrando la fattispecie nell'ambito del per pignoris capionem agere lege, e non moribus, avrebbe commesso una imprecisione. Altra cosa è, infatti, la legge delle XII tavole chiamata in causa all'inizio di Gai 4,28, altra cosa la lex censoria. Le XII tavole era una lex publica populi Romani, la lex censoria era un regolamento disposto dal censore in base alla propria potestas. La conclusione più benevola per Gaio che si è fatta dipendere dalla presunta imprecisione è che si sia trattato d'un equivoco, occasionato dalla volontà di proporre un esauriente inquadramento sistematico dei fenomeni giuridici; e concretamente causato da una "assonanza dovuta al fatto che il giurista non si rendeva più completamente conto della portata della lex censoria" (1).

Io mi domando se non sia possibile, e probabile, una lettura del passo che spieghi diversamente il richiamo della lex censoria.

Occorre osservare che, mentre per i due casi decemvirali Gai 4,28 usa la struttura lege introducta est pignoris capio, per il caso dei pubblicani si dice che lege censoria data est pignoris capio. Mi pare che le due strutture non siano identiche, e che non si possa affermare con sicurezza che Gaio abbia inteso (per una svista o per un'assonanza, insomma per imprecisione) accennare ad una creazione della pignoris capio a favore del pubblicano da parte della legge censoria.

Dare è cosa ben diversa da introducere; e quindi si può pensare che Gaio abbia voluto dire -certo in modo sommario e non del tutto perspicuo-soltanto che la pignoris capio a favore dei pubblicani era prevista nella lex censoria (in ogni lex censoria, naturalmente), ma in relazione ad una norma autorizzativa (vera fonte, quindi, della pignoris capio) contenuta nelle leggi pubbliche che imponevano il pagamento dei vectigalia.

A siffatte leggi Gaio accenna sul finire del paragrafo parlando dei soggetti qui aliqua lege vectigalia deberent.

Certo, si potrebbe pensare che questo riferimento alla legge istitutiva dei vectigalia sia stato fatto da Gaio solo per richiamare la necessità che i vectigalia, in relazione al cui mancato versamento da parte dei soggetti titolari del debere (2), fossero stati tassativamente previsti da leges. Ma mi sembra che non si possa escludere che Gaio abbia voluto invece attribuire esplicitamente la introduzione della pignoris capio che ci interessa alle specifiche leggi istitutive dei singoli vectigalia, sul presupposto che erano quelle leges che autorizzavano i censori ad inserire nella loro lex censoria, mero atto amministrativo, la facoltà di pignoris capio a favore dei pubblicani. Sicchè la "introduzione" della legis actio in questo caso sarebbe stata operata da leges publicae, mentre le leges censoriae si sarebbero limitate a regolare modalità pratiche del rimedio previsto dalle leges publicae.

 

 

(1)          Così, da ultimo Talamanca, Il riordinamento augusteo del processo, in Atti Copanello 1996: Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale (2000), 107s., nt. 181; si tratta d'una presa di posizione più equilibrata di quella (per me insostenibile) di quanti hanno parlato, nel nostro caso, ma anche in generale, d'una grave insufficienza di Gaio, addirittura considerato come scrittore non giurista (cfr. op. cit., 106, nt. 180).

 

(2)          A questo debere, che non è un dare oportere, accenna pure Gai 4,32 (qui si parla di luere debere da parte del contribuente esposto alla pignoris capio). Ad un dare oportere del contribuente nei confronti del pubblicano si ritiene che alluda  Lex agraria, linee 36-40; sul punto, assai controverso e difficile, con adesione alla tesi del Wlassak, e, più ampiamente, del Pugliese, per cui si tratterebbe di una fattispecie eccezionale legata alle circostanze concrete dell'emanazione della legge agraria, per tutti, Talamanca, op.cit., 105s.  


© Bernardo Albanese


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