Pubblicazioni - Annali 2002 |
Una
imprecisione di Gai 4,28? |
Gai
4,26
28..Lege autem introducta est pignoris capio velut lege XII tabularum
;
item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum
populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent. E'
stato più volte osservato che Gaio, accennando al fatto che la pignoris capio
era data publicanis lege censoria, ed inquadrando la fattispecie nell'ambito
del per pignoris capionem agere lege, e non moribus, avrebbe commesso una
imprecisione. Altra cosa è, infatti, la legge delle XII tavole chiamata in
causa all'inizio di Gai 4,28, altra cosa la lex censoria. Le XII tavole era
una lex publica populi Romani, la lex censoria era un regolamento disposto dal
censore in base alla propria potestas. La conclusione più benevola per Gaio
che si è fatta dipendere dalla presunta imprecisione è che si sia trattato
d'un equivoco, occasionato dalla volontà di proporre un esauriente
inquadramento sistematico dei fenomeni giuridici; e concretamente causato da
una "assonanza dovuta al fatto che il giurista non si rendeva più
completamente conto della portata della lex censoria" (1). Io
mi domando se non sia possibile, e probabile, una lettura del passo che
spieghi diversamente il richiamo della lex censoria. Occorre
osservare che, mentre per i due casi decemvirali Gai 4,28 usa la struttura
lege introducta est pignoris capio, per il caso dei pubblicani si dice che
lege censoria data est pignoris capio. Mi pare che le due strutture non siano
identiche, e che non si possa affermare con sicurezza che Gaio abbia inteso
(per una svista o per un'assonanza, insomma per imprecisione) accennare ad una
creazione della pignoris capio a favore del pubblicano da parte della legge
censoria. Dare
è cosa ben diversa da introducere; e quindi si può pensare che Gaio abbia
voluto dire -certo in modo sommario e non del tutto perspicuo-soltanto che la
pignoris capio a favore dei pubblicani era prevista nella lex censoria (in
ogni lex censoria, naturalmente), ma in relazione ad una norma autorizzativa
(vera fonte, quindi, della pignoris capio) contenuta nelle leggi pubbliche che
imponevano il pagamento dei vectigalia. A
siffatte leggi Gaio accenna sul finire del paragrafo parlando dei soggetti qui
aliqua lege vectigalia deberent. Certo,
si potrebbe pensare che questo riferimento alla legge istitutiva dei
vectigalia sia stato fatto da Gaio solo per richiamare la necessità che i
vectigalia, in relazione al cui mancato versamento da parte dei soggetti
titolari del debere (2), fossero stati tassativamente previsti da leges. Ma mi
sembra che non si possa escludere che Gaio abbia voluto invece attribuire
esplicitamente la introduzione della pignoris capio che ci interessa alle
specifiche leggi istitutive dei singoli vectigalia, sul presupposto che erano
quelle leges che autorizzavano i censori ad inserire nella loro lex censoria,
mero atto amministrativo, la facoltà di pignoris capio a favore dei
pubblicani. Sicchè la "introduzione" della legis actio in questo
caso sarebbe stata operata da leges publicae, mentre le leges censoriae si
sarebbero limitate a regolare modalità pratiche del rimedio previsto dalle
leges publicae. (1)
Così, da ultimo Talamanca, Il riordinamento augusteo del processo, in
Atti Copanello 1996: Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale (2000),
107s., nt. 181; si tratta d'una presa di posizione più equilibrata di quella
(per me insostenibile) di quanti hanno parlato, nel nostro caso, ma anche in
generale, d'una grave insufficienza di Gaio, addirittura considerato come
scrittore non giurista (cfr. op. cit., 106, nt. 180). (2)
A questo debere, che non è un dare oportere, accenna pure Gai 4,32
(qui si parla di luere debere da parte del contribuente esposto alla pignoris
capio). Ad un dare oportere del contribuente nei confronti del pubblicano si
ritiene che alluda Lex agraria,
linee 36-40; sul punto, assai controverso e difficile, con adesione alla tesi
del Wlassak, e, più ampiamente, del Pugliese, per cui si tratterebbe di una
fattispecie eccezionale legata alle circostanze concrete dell'emanazione della
legge agraria, per tutti, Talamanca, op.cit., 105s.
|
|
Ultima modifica: