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Sulla tavola perduta

       della Lex de auctoritate Vespasiani [1]

 

in: AUPA, XLV, 1998 = Minima Epigraphica  et  Papyrologica, II, 1998, 2, pp. 261-295


Il testo della tavola bronzea superstite, conservata a Roma nella sala del Fauno del Museo Capitolino (inv. n. 7180 = CIL VI, 930) e comunemente denominata Lex de imperio Vespasiani[1] - che contiene il conferimento dei poteri imperiali a Vespasiano - è palesemente privo, sia della parte iniziale dell’atto (praescriptio), sia di un tratto della prima clausola a noi pervenuta (l.1:...foedusve cum quibus volet facere liceat...), sia infine di eventuali altre clausole comprese in una o più tavole mancanti[2].

Lo spazio superiore libero da ogni traccia di scrittura,  l’assenza di qualunque resezione della parte alta della tavola  (fig. 1), l’armonico rapporto tra ampiezza ed altezza del testo, non inciso, ma fuso in uno spazio di dimensioni già di per sè notevoli[3], dimostrano l’originaria esistenza di almeno un’altra tavola di accurata esecuzione[4] e di analoga misura, che assai difficilmente avrebbe potuto presentare l’inizio dell’atto d’investitura di Vespasiano, posto al di sotto di un qualsiasi altro provvedimento. Per rispetto della simmetria si può dunque ragionevolmente supporre che manchino al testo almeno quaranta linee di scrittura, tenendo conto del fatto che una praescriptio in caratteri più grandi avrebbe potuto occupare all’incirca lo stesso spazio della sanctio, presente nella parte finale della tavola superstite.

Il testo del provvedimento (fig. 2) è stato oggetto,  fin dal momento della sua stessa promulgazione tra il 22 dicembre del 69 ed i primi giorni del gennaio del 70 d.C.[5], di controverse interpretazioni, di divergenti valutazioni, spintesi addirittura nel medioevo ad una utilizzazione simbolica, ad un impiego specifico per scopi di propaganda politica.

E’ difficile infatti pensare che la portata della clausola ottava, detta di retroattività o transitoria, sia stata già all’atto del suo concepimento e della successiva promulgazione, di interpretazione chiara per tutto il senato ed il popolo di Roma  in quegli ultimi giorni del tormentato anno dei quattro imperatori.

 

Utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta

decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto)

  iussu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataq(ue)

    sint ac si populi plebisve iussu acta essent

 

E’ controverso se la ratifica degli atti compiuti o delegati da Vespasiano, acclamato imperatore dalle truppe in Egitto il 1 luglio del 69 ed il 3 luglio proclamato Cesare Augusto dalle legioni della Giudea a Cesarea, prima della morte di Vitellio avvenuta il 20 o 21 dicembre del medesimo anno, decorresse dal giorno dell’acclamazione o piuttosto dall’emanazione del decretum senatus del 22 dicembre sino all’approvazione della lex rogata, avvenuta sul finire del 69 o nei primi giorni del mese di gennaio del 70. Se la clausola in questione servisse, in altri termini, per sanare la normale vacatio tra il decreto del senato e l’approvazione del popolo[6], o, come successivamente fu interpretata, per legittimare sin dal suo esordio gli atti compiuti da Vespasiano oppositore del legittimo imperatore Vitellio[7].

E’ assai probabile che alla fine del drammatico anno 69, dopo l’assassinio di Sabino fratello di Vespasiano in Campidoglio, l’incendio e la distruzione di oltre tremila tavole bronzee ivi custodite[8], il linciaggio nel Foro di Vitellio[9], la scelta tra le due possibilità sia stata deliberatamente affidata ad un’esegesi libera dal vincolo della determinazione di un incontrovertibile termine iniziale. Se Vitellio in segno di tatto e moderazione aveva accolto come data ufficiale della propria ascesa quella accettata dal senato, il 19 aprile del 69, piuttosto che il giorno della proclamazione, il 2 gennaio, per opera dell’esercito in Germania, Vespasiano invece interpretò, successivamente alla proclamazione della lex de auctoritate, quella che per noi è oggi la clausola ottava del testo pervenutoci come volta a retrodatare il primo giorno del suo principato alle calende di luglio, legittimando così gli atti compiuti dopo l’acclamazione da parte delle truppe[10], dando un significativo segnale all’esercito ed al senato.

Se dunque, già al momento stesso della sua approvazione, le clausole della lex de auctoritate furono interpretate in maniera non univoca, ancor più i fraintendimenti e gli stravolgimenti interpretativi si accentuarono al tempo del tribuno romano Cola di Rienzo, ritenuto falsamente il rinvenitore intorno al 1347. In precedenza, come dichiara lo stesso  Cola [11], all’epoca di Bonifacio VIII il testo della lex de auctoritate era stato utilizzato, con evidente intento simbolico, come mensa d’altare per celebrarvi la messa in S. Giovanni in Laterano e per ribadire così la supremazia del sacerdotium sull’imperium.

Ma se agli inizi del ‘300 la lex era stata oggetto di tale strumentalizzazione politica, ci si chiede quando sia stata per la prima volta rinvenuta; dove fosse originariamente collocata; quale fosse il suo originario aspetto e la sua possibile struttura.

E’ probabile che la dottrina moderna si sia posta solo marginalmente tali quesiti, non per la loro scarsa importanza, ma piuttosto per la rarità di notizie e di indizi disponibili. Se si rinuncia in partenza ad indagare sulla parte iniziale del documento e sulle sue vicende, trascurando  il percorso di ricerca intrapreso da chi invece ha tentato di valutare una controversa testimonianza offerta sulle sue origini da Cola di Rienzo[12], ci si affida ad uno scetticismo di fondo, forse giustificato dalla modestia dei risultati in prospettiva ottenibili e dalla circostanza che appena due delle  otto clausole pervenuteci sembrano trovare chiaro riscontro nelle parole di Cola[13], ma non si rende certo un buon servizio alla ricerca, che per sua natura è sempre incerta. La rilevanza della legge d’investitura dell’imperatore fu tale da condizionare nei secoli l’ideologia del potere e dunque potrebbe aver lasciato qualche traccia non a pieno valutata. Le parole infine di Cola, ritenute da alcuni evidente frutto di fantasia, sono state al contrario attendibilmente spiegate  in base alla lex Valeria de Sulla dictatore creando[14] e tale spiegazione non è riuscita tuttavia ad imporsi al punto da essere ricordata in ulteriori studi recenti dedicati al tema in questione[15] .

Una recente  scoperta epigrafica avvenuta in Spagna getta luce su un quesito originariamente proposto da Beseler[16] e ribadito da altri[17]:  come poteva Cola di Rienzo parlare del conferimento dell’auctoritas da parte del senato a Vespasiano, al punto da far dipingere in S. Giovanni un affresco con la raffigurazione dell’assemblea senatoria nell’atto di attribuire all’imperatore la lex, materialmente incastonata nella scena, se nulla nel testo superstite induce ad attribuire l’atto al senato?

Nella Cronaca dell’Anonimo romano, stesa a distanza di qualche tempo dai fatti descritti, ma con precisi ed attendibili dettagli si narra infatti:[18]

 

“...(Cola) ammonío lo puopolo per uno bello sermone vulgare lo quale fece in Santo Ianni de Laterani. Dereto dallo coro, nello muro, fece ficcare una granne e mannifica tavola de metallo con lettere antique scritta, lo quale nullo sapeva leiere né interpretare, se non solo esso. Intorno a quella tavola fece pegnere figure, como lo Senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore. Là, in mieso della chiesia, fece fare uno parlatorio de tavole e fece fare gradi de lename assai aiti per sedere. E fece ponere ornamenta de tappiti e de celoni. E congregao moiti potienti de Roma, fra i quali fu Stefano della Colonna e Ianni Colonna sio figlio, lo quale era delli più scaitriti e mannifichi de Roma. Anche ce fuoro moiti uomini savii, iudici e decretalisti, moita aitra iente de autoritate. Sallìo in sio pulpito Cola de Rienzi fra tanta bona iente. Vestuto era con una guarnaccia e cappa alamanna e cappuccio alle gote de fino panno bianco. In capo aveva uno capelletto bianco. Nella rota dello capelletto stavano corone de aoro, fra le quale ne stava denanti una la quale era partuta per mieso. Dalla parte de sopra dello capelletto veniva una spada d’ariento nuda, e la sia ponta feriva in quella corona e sì la partiva per mieso. Audacemente sallìo. Fatto silenzio, fece sio bello sermone, bella diceria, e disse ca Roma iaceva abattuta in terra e non poteva vedere dove iacessi, ca li erano cavati li uocchi fòra dello capo. L’uocchi erano lo Papa e lo Imperatore, li quali aveva Roma perduti per la iniquitate de loro citatini. Puoi disse: ‘Vedete quanta era la mannificenzia dello Senato, ca la autoritate dava allo Imperio’. Puoi fece leiere una carta nella quale erano scritti li capitoli colla autoritate che lo puopolo de Roma concedeva a Vespasiano  imperatore.

· In prima, che Vespasiano potessi fare a sio beneplacito leje e confederazione con quale iente o puopolo volessi;

· anche che potessi mancare e accrescere lo ogliardino de Roma, cioène Italia;

· potessi dare contado più e meno, como volessi;

· anche potessi promovere uomini a stato de duca e de regi e deponere e degradare;

· anco potessi disfare citate e rarefare;

· anco potessi guastare lietti de fiumi e trasmutarli aitrove;

·anco potessi imponere gravezze e deponere allo benepiacito.

Tutte queste cose consentìo lo puopolo de Roma a Vespasiano imperatore in quella fermezza che avea consentuto a Tiberio Cesari. Lessa questa carta, questi capitoli, disse: ‘Signori, tanta era la maiestate dello puopolo de Roma, che allo imperatore dava la autoritate. Ora l’avemo perduta’.

 

Se pur nella parte finale di questo testo si dichiarava che era stato il popolo di Roma a concedere l’autorità a Vespasiano, non vi è dubbio che in precedenza la medesima facoltà era stata da Cola attribuita al senato, tanto da indurre a raffigurare in S. Giovanni tale assemblea come concedente “la autoritate a Vespasiano imperatore”. Ma se Cola avesse avuto a sua disposizione soltanto l’unica tavola bronzea a noi giunta, non avrebbe potuto in realtà disporre di alcun elemento per pensare ad un conferimento da parte del senato.

Non tanto perchè il testo per ben due volte si dichiara espressamente come lex rogata (ll. 29  e 34) o presenta una tipica clausola della legge pubblica del popolo romano, la sanctio,  scritta al centro in caratteri più grandi, ma soprattutto perchè certamente Cola non avrebbe mai potuto possedere la sensibilità stilistica in grado di distinguere tra lo stile formale del senatoconsulto e quello caratteristico della lex publica populi romani [19].

E’ opinione  tralatizia ipotizzare che nella formulazione dei singoli capoversi al congiuntivo (Utique ei liceat...) possa essere stata sottintesa l’espressione senatui placuit, tipica del senatoconsulto. Si tratterebbe così di un senatoconsulto incorporato in una legge comiziale, che normalmente avrebbe richiesto l’imperativo futuro, modalità verbale che puntualmente invece finirebbe per comparire solo nella conclusiva sanctio legislativa, ma non nel testo del provvedimento[20].

In realtà recenti acquisizioni epigrafiche dimostrano che, se i senatoconsulti presupponevano di solito il congiuntivo imperfetto dipendente dal conclusivo: ita senatores  censuerunt o, con maggiore sinteticità, censuerunt, come nel senatoconsulto compreso nella lex Valeria Aurelia della Tabula Siarensis[21], anche nella rogatio della lex publica si sarebbe potuto usare il congiuntivo, seppur nella forma del presente, come nella rogatio della stessa lex Valeria Aurelia della Tabula Hebana[22]. Infatti, non solo un sottinteso senatui placuit prima di utique, inesistente nel testo della lex de auctoritate Vespasiani, avrebbe potuto richiedere l’uso del congiuntivo, ma anche la risposta alla domanda rituale: “Velitis iubeatis quirites...” di una rogatio legislativa avrebbe potuto prescrivere l’impiego di utique ed il congiuntivo[23].

In altri termini, la forma delle clausole della lex de auctoritate Vespasiani non può oggi ritenersi in alcun modo decisiva per sostenere che si tratti del testo di un senatoconsulto sottoposto in forma inalterata al popolo e da questo corpo approvato con la mera inserzione della sanctio, e non piuttosto, come ormai appare probabile alla luce delle suddette testimonianze epigrafiche, di una rogatio legislativa, magari facente riferimento ad un provvedimento del senato[24], ma espressamente dichiarantesi lex, non solo nella indiscussa sanctio, ma anche nel testo stesso dell’atto, nella clausola ottava in particolare[25]. Appare così finalmente definita l’annosa questione, lasciata ancora aperta in recenti studi dedicati all’argomento[26]: anche se senato e popolo conferirono il potere a Vespasiano, l’atto dal punto di vista formale non dimostra in alcun modo la partecipazione del senato, che pur sicuramente in precedenza vi era stata.

In ogni caso queste sottigliezze formali  non avrebbero potuto affatto turbare Cola, che nel riferirsi al senato finiva per dimostrare, al di là di ogni possibile dubbio, di aver avuto effettivamente a disposizione la parte iniziale, oggi  mancante, dell’epigrafe e tutto ciò  induce oggi a prestare la massima attenzione alle sue dichiarazioni, pur riconoscendole non esenti da imprecisioni in qualche caso giustificabili e consone ovviamente  ai criteri esegetici del suo tempo[27].

Una delle più importanti informazioni che Cola ci trasmette è relativa alla disponibilità del testo al tempo di Bonifacio VIII[28]. La notizia, sembra suffragata dalla ristrutturazione dell’altare maggiore di S. Giovanni in Laterano proprio alla fine del XIII sec.,  dal verificarsi di un incendio della basilica (1308) nel periodo successivo alla morte del papa ed al protrarsi dei lavori di ricostruzione sino al 1346[29]. E’ dunque assai probabile che in tale periodo si offrisse all’emergente tribuno l’occasione di recuperare il testo, a tergo literis occultatis,  in un altare della basilica che aveva subito interventi da parte di Bonifacio intorno al 1297 - 1300[30]. Posto in un altare e rivolto verso il sottosuolo, l’atto d’investitura appariva  simbolicamente consacrato agli inferi e volto a subire lo sfregio dell’autorità papale con la celebrazione quotidiana dell’ufficio sacro.

Tutto ciò implica il rinvenimento della lex in data coeva o anteriore e la necessità per noi di prendere in considerazione, risalendo indietro nel tempo, dal XIV sec., ogni elemento o ipotesi sulla presunta conoscenza della legge.

Il glossatore Odofredo in occasione di un viaggio a Roma intorno al 1236 dichiara di aver visto una grande testa di bronzo dorato posta su di una colonna in Campidoglio ed invece in Laterano due tavole antiche appartenenti addirittura alla lex duodecim tabularum[31]. La straordinaria notizia è stata ritenuta incredibile e per giustificarla si è pensato ad una confusione con la c.d. lex de imperio Vespasiani[32]. Si è addirittura sostenuto che dimostri l’esistenza della seconda tavola mancante prima del rinvenimento di Cola[33]. Ma di tale prova non v’è, come si è visto, alcun bisogno e la lex de auctoritate Vespasiani è la più chiara iscrizione latina finora a noi pervenuta. Non presenta scriptio continua, ma interpuzione e capoversi ben evidenti: dati questi in palese contrasto con le affermazioni di Odofredo. E’ poi impensabile che un profondo conoscitore di diritto romano, come Odofredo, non comprendesse istantaneamente il contenuto e l’importanza di una legge regia. E’ allora evidente che ciò che vide Odofredo fu un’iscrizione di media o alta età repubblicana di assai più difficile comprensione e lettura. A tale testo, ancora una volta confuso con la lex de auctoritate Vespasiani e riconducibile alle Dodici Tavole, può forse riferirsi un’altra notizia, relativa alla fine del XII sec. E’ opinione alquanto diffusa[34] identificare infatti la tavola bronzea posta in Laterano dinnanzi alla Lupa e descritta nei Mirabilia  di magister Gregory, dotto inglese che visitò Roma intorno agli ultimi anni del XII e i primi del XIII sec.[35],  con la c.d. lex de imperio Vespasiani. Nella suddetta dettagliata guida per pellegrini si dichiara: Ante hanc (la celebre statua della Lupa) in porticu ante hiemale palatium domini Papae (cioè il Laterano) aenea tabula est ubi pociora legis praecepta scripta sunt. Quae tabula prohibens peccatum dicitur. In hac tabula plura legi, sed pauca intellexi. Sunt enim afforism<i>, ubi fere omnia verba subaudiantur. Come nel  caso di Odofredo l’attenzione del lettore è attratta dalla forma brachilogica di non agevole risoluzione, dalla difficoltà del lessico - indizio di arcaismo - e soprattutto dal tenore precettivo, che è stato raffrontato a mero titolo esemplificativo al tono del precetto decemvirale: hominem mortuum in urbe ne sepelito[36]. A prescindere dall’impossibilità del riconoscimento del sopracitato testo, in significativa sintonia comunque con le indicazioni di Odofredo, non v’è dubbio che anche in questo caso sia stata infondatamente ricordata la lex de auctoritate Vespasiani, che non  presenta  abbreviazioni, se non trascurabili, né pone precetti o proibisce alcunchè[37].

Di maggiore interesse può invece apparire, tralasciando la questione dell’autenticità,  l’episodio ricordato da Goffredo da Viterbo[38] che, nel riferire il discorso che nel 1158 i quattro dottori di Bologna avrebbero rivolto al Barbarossa in occasione della dieta di Roncaglia, sembra utilizzare un’espressione riscontrabile nel discorso di Cola: Tu...potes dare, solvere, condere leges. Stantque, caduntque duces, regnant te iudice reges. Cola dirà che “Vespasiano potessi fare a sio beneplacito leje...anche potessi promovere uomini a stato de duca e de regi e deponere e degradare”.

Nonostante l’apparente coincidenza, la menzione non sembra essere particolarmente significativa, trattandosi di prerogative imperiali non caratterizzanti.

Né alla ricerca di pur vaghe tracce anteriori all’età di Bonifacio VIII, sembra essere di giovamento una glossa di Irnerio (1055? - 1130?) che si collega alla lex regia[39], poichè essa è evidentemente ispirata ad un passo della  Deo Auctore (§ 7), noto ai Glossatori attraverso il Codice[40]. Ben difficilmente un testo come la lex de auctoritate Vespasiani avrebbe potuto non essere adeguatamente valorizzato da maestri filoimperiali del XII sec., se ne avessero avuto il pur minimo sentore, ed è altrettanto significativo che nelle notizie delle reiterate offerte dei romani della corona all’imperatore non si riscontri alcun indizio di un documento, che se fosse stato in qualche modo noto nell’ambiente romano, avrebbe dovuto essere in certa misura riecheggiato. Ed invece quando nel 1145 si offrì a Corrado la corona imperiale si accompagnò l’invito a risiedere a Roma con la speranza di far rivivere “i tempi di Costantino e di Giustiniano” - ma non di Vespasiano - “che governarono il mondo coi poteri del Senato e del popolo di roma”[41]. Anche nel 1130 all’invito rivolto a Lotario era associata la semplice richiesta, orgogliosa e ingenua al tempo stesso[42], che il re “si sottomettesse alle leggi di Roma ed evitasse di turbare la concordia dei suoi cittadini”. E la stessa incauta rivendicazione[43] diede luogo nel 1155 addirittura ad un grave incidente diplomatico, che la conoscenza e menzione della Tabula Vespasiani da parte dei romani e di Federico Barbarossa avrebbe potuto in qualche modo contribuire a lenire[44].

Nonostante tali indizi concomitanti, è tuttavia astrattamente possibile che già l’epigrafe fosse stata rinvenuta e giacesse trascurata in qualche atrio o cortile romano. E’ indubbio infatti che quelli erano tempi in cui l’interesse per le iscrizioni latine come fonte storica era pressocchè nullo[45], che la scarsa autorità della scrittura e la realizzazione di numerose falsificazioni (come le presunte lettere di Giulio Cesare e di Nerone, dimostrate false dal Petrarca nel 1355[46] o di falsi privilegi, come l’Hadrianum, il Privilegium maius o minus[47]) non contribuivano certo ad incrementare, ma soprattutto era quella un’età - assai diversa dalla nostra - di lenta ed imperfetta diffusione delle notizie, di parziale divulgazione delle scoperte e di comunicazioni molto limitate. Significativo appare che ancora intorno alla metà del Cinquecento nell’accurata pubblicazione di Carlo Sigonio dei Fasti consulares rinvenuti nel 1546 e nel collegato commento di Paolo Manuzio De legibus romanis[48] o nella successiva opera De antiquo iure populi romani dello stesso Sigonio[49] - solo allora tanto attento all’interesse per la ricostruzione storico-giuridica delle testimonianze epigrafiche da trascriverle integralmente [lex Thoria (lex agraria Beabia ?), lex Servilia (lex Acilia repetundarum), lex Antonia de Termessibus, Lex Cornelia de XX quaestoribus; SC de Asclepiade, etc...][50]- manchi un qualsiasi accenno alla lex di Vespasiano affissa da Cola in S. Giovanni da più di duecento anni, pur occupandosi i suddetti autori della lex regia e, ampiamente, dell’imperium[51].  E tuttavia due anni più tardi (1576) lo stesso papa Gregorio XIII, menzionato all’inizio dell’opera di Sigonio De antiquo iure populi romani, trasportava in Campidoglio “la tavola dell’antica sanzione” di Vespasiano.

Altrettanto significativo è che Sigonio, che per primo diede tanto rilievo alla documentazione epigrafica da poter essere ricordato come un precursore nel campo della moderna epigrafia giuridica, pur occupandosi diffusamente della cittadinanza ai Galli e del ius honorum, non menzioni la Tavola di Lione rinvenuta nel 1528.[52]

Sussiste un debole indizio[53] che la lex de auctoritate Vespasiani fu letta e paradossalmente non compresa già intorno al 1061, al tempo di Gregorio VII, ma tale traccia è stata sottovalutata[54], anche se di essa è difficile fornire una diversa e accettabile spiegazione.

Il vescovo Benzone d’Alba, messo imperiale a Roma, ospitato in Campidoglio in un antico rudere riadattato, il c.d. Palazzo di Ottaviano[55], sovrastante o quanto meno prossimo ad uno stilobate con colonne, che già l’Itinerario di Einsiedeln (VIII sec.) e i Mirabilia Urbis Romae di Benedetto canonico (1140-44) identificavano sulla base di un’iscrizione come Templum Vespasiani[56],  mentre rivela sorprendenti interessi storico epigrafici menzionando l’imperatore Vespasiano[57], solitamente trascurato, dichiara che Roma: Caput mundi est vocata per magnum Tyberium,/ Multis plantis qui adauxit publicum pomerium. Si tratta dello stesso fraintendimento del termine pomerium per pomarium nel quale incorre Cola che attribuisce all’imperatore la facoltà di mancare o accrescere l’ogliardino de Roma.

E’ stata ripercorsa l’origine della sovrapposizione nel medioevo del concetto di pomerio giardino su quello sacrale di pomerium romano, la zona lasciata libera al di qua e al di là del muro di cinta, che distingueva l’ambito dell’imperium domi da quello dell’ imperium militiae[58] - dalle costituzioni imperiali di Rodolfo e di Alberto d’Asburgo del 1275, 1281, 1298, a Dante che chiama l’Italia il “giardin dell’Imperio”[59], a Cola -  ma si è considerata la dichiarazione di Benzone poco significativa, sulla base dell’osservazione che nella clausola (§ 5) relativa al ius proferendi pomerii della lex de auctoritate Vespasiani non si nomina Tiberio, ma Claudio soltanto[60]. Tuttavia uno dei nomi più frequentemente ricorrenti, posto proprio al centro della tavola superstite, è quello di Tiberio e questa circostanza potrebbe ben giustificare l’equivoco di Cola, che tra i numerosi predecessori di Vespasiano ricorda solo Tiberio (Tutte queste cose consentìo lo puopolo de Roma a Vespasiano imperatore in quella fermezza che avea consentuto a Tiberio Cesari), come anche la possibile svista di un più antico lettore in difficoltà.   Soprattutto poi la notizia fornita difficilmente potrebbe essere stata desunta da fonti diverse dalle epigrafiche. Sia Messalla, che Tacito ricordano infatti come precedente a Claudio (49 d. C.), l’ampliamento di Lucio Silla[61], ma dopo l’età regia anche Giulio Cesare, forse Augusto e Nerone, Vespasiano nel 73 d.C., forse Traiano, Adriano nel 121 d.C., Commodo e Aureliano detennero ed utilizzarono il ius proferendi pomerii[62]. Nessuna fonte letteraria menziona in proposito Tiberio ed a prescindere da un improbabile accurata conoscenza delle  fonti da parte di Benzone, è più plausibile supporre che una distratta lettura di una epigrafe come la Tabula Vespasiani e la sua distorta interpretazione possano aver determinato nel vescovo d’Alba quel curioso convincimento, forse formatosi indirettamente.

Un antico sentiero dal Foro conduceva al Campidoglio, passando nei pressi del tempio di Vespasiano. In una bolla di Anacleto II (1130 - 1138) viene espressamente ricordata quella via che nel frattempo era divenuta una scalinata e che presto sarebbe stata ulteriormente sistemata[63] in occasione dell’insediamento del risorto senato sul colle capitolino (1143 - 1144)[64]. Anche Bonifacio VIII e Cola di Rienzo furono interessati alla ristrutturazione di quella zona[65] nella quale già da tempo avrebbe potuto essere stata ritrovata la legge d’investitura dell’imperatore Vespasiano, senza riuscire ad essere, nel gran numero di antichità allora presenti a Roma, valorizzata e compresa, come invece certamente avvenne con papa Bonifacio. Si tratta di una mera ipotesi, che tra l’altro dovrebbe tener in conto le ignote capacità esegetiche di Benzone, acuite dal bisogno del messo imperiale di disporre in quel momento proprio di un documento di tale natura.

Il templum Vespasiani era stato dedicato dal senato all’imperatore alla sua morte, avvenuta nel 79 d. C., e terminato da Domiziano in seguito al trapasso del fratello Tito nell’81 d. C. L’edificio, stretto tra il declivio e l’antistante Aerarium Saturni, che determinava l’anomala collocazione dei gradini del tempio all’interno del colonnato, presentava un podio tanto ampio da sostenere le statue dei due imperatori divinizzati[66] e con un specchio frontale idoneo a delle tavole bronzee commemorative (fig. 4).

La posizione in quel luogo della lex de auctoritate Vespasiani[67], giustificherebbe allora la sostanziale perfezione dell’iscrizione ricavata in seguito ad un procedimento di fusione[68], ma tale circostanza potrebbe anche implicare la sua realizzazione non nel 69 - 70 d.C., come tutti sinora sembrano pensare, ma dopo la morte di Vespasiano, seppure in base ad una registrazione pressocchè coeva all’investitura.

Dalle informazioni che Cola ci trasmette sulla tavola perduta, secondo la Sordi[69], non solo si ricava un conferimento da parte del senato e del popolo dell’auctoritas a Vespasiano, ma  anche la sussistenza del ius agris dandis adsignandis (potessi dare contado più e meno, como volessi), del ius regibus creandis vel deponendis (anche potessi promovere uomini a stato de duca e de regi e deponere e degradare), del diritto di inviare colonie, fondare città e devastarle (anco potessi disfare citate e rarefare), del diritto d’imporre tributi e toglierli (anco potessi imponere gravezze e deponere allo benepiacito), del ius terminandi riparum et alvei Tiberis (anco potessi guastare[70] lietti de fiumi e trasmutarli aitrove) e, indipendentemente dalla testimonianza di Cola, con ogni probabilità del connesso ius terminandis aquaeductis, del diritto cioè di determinare il percorso degli acquedotti, che da Augusto in poi sembra essere epigraficamente attestato come spettante all’imperatore[71]. Anche il diritto di stipulare pace o dichiarare guerra, strettamente collegato con la prima delle clausole della tavola superstite in tema di politica estera, è assai probabile che concludesse la tavola perduta.

Ma ciò che più è interessante in questo nostro tentativo di ricostruzione è l’accostamento del testo con la lex Valeria de Sulla dictatore creando, che presenta clausole significativamente simili[72]. E’ probabile che una certa resistenza in dottrina ad ammettere un collegamento del genere sia derivata più dall’associazione tra la dittatura e l’impero, che appare giuridicamente inaccettabile, più che da dubbi in merito alla testimonianza offerta da Plutarco nella Vita di Silla § 33, che presenta indiscutibili coincidenze, anche di recente poste in evidenza per altri aspetti[73]:

 

'Eyhf…sqh d/aÚtù p£ntwn ¥deia tîn gegonÒtwn, prÕj d tÒ mšllon ™xous…a qan£tou, dhmeÚsewj, klhrouxiîn kt…sewj, porq”sewj, ¢felšsqai basile…an <kaˆ>  û boÚloito car…sasqai:

 

“Inoltre fece votare l’impunità per tutti i suoi atti passati, e per il futuro il diritto di mettere a morte e di confiscare, d’inviare colonie, fondare città o di sopprimerle, di togliere e di dare il regno a chi gli piacesse”.

 

La clausola ottava, c.d. di retroattività, della lex de auctoritate Vespasiani trova così un   precedente nell’esordio del brano di Plutarco, ma anche l’espressione di Cola “anco potessi disfare citate e rarefare” ricalca il diritto degli imperatori in genere[74] e di Silla in particolare d’inviare colonie, fondare città o di sopprimerle. Le parole di Cola: “anco potessi promovere uomini a stato de duca e de regi e deponere e degradare  sono chiaramente riflesse nel diritto del dittatore, e dell’imperatore in generale, di affidare comandi militari (duces) o di disporre autonomamente del governo di territori sottomessi (regna)[75].

La connessione di ben tre clausole, di cui una nella tavola a noi giunta e due in un testo medioevale di un autore, che non poteva conoscere e in qualche caso ha frainteso le attribuzioni dell’imperatore o i poteri un tempo concessi al dittatore Silla, non può essere casuale e ciò, implicando la certezza che Cola vide un testo più ampio, non solo giustifica la ricostruzione proposta dalla Sordi, ma spiega anche l’anomalia della precocità della legibus solutio prevista già per Vespasiano. Costui infatti non è evidentemente legibus solutus come gli imperatori dall’età dai Severi in poi, ma come lo era stato Silla, sciolto dall’osservanza di particolari provvedimenti comiziali[76]. Con Silla infatti il senato ebbe la potestà di liberare dall’osservanza delle leggi, ma nel 67 a.C. con la lex Cornelia de legibus solvendo si stabilì che le deliberazioni senatorie relative a legibus solutio, per la cui validità si rendeva necessaria la presenza di duecento senatori, dovessero essere successivamente sottoposte all’approvazione dell’assemblea popolare. Potrebbe essere questa la lontana origine dell’iter procedurale della c.d. lex de imperio e certamente non privo di significato appare in questa prospettiva il fatto che il pretore in seguito alla lex Cornelia de iurisdictione fu detto aÙtokr£twr ˜autÒu e che l’espressione è stata significativamente accostata al principe e al suo potere normativo, in particolare al contenuto delle clausole sesta e settima della  lex de auctoritate Vespasiani [77].

Trattandosi di una rogatio, la lex de auctoritate avrebbe dovuto essere preceduta da una praescriptio. La lex Quinctia de aquaeductibus dell’8 a.C. può offrire un valido esempio[78]:  T. Quinctius Crispinus consul [de s(enatus) s(ententia)] populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris aedis divi Iulii pr(idie) [k.] Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu Sex... L. f. Virro [primus scivit].

Dopo un esordio di tal genere, facente esplicito riferimento all’auctoritas ed al  decretum senatus che conferiva l’imperium proconsulare, è plausibile supporre che la rogatio trattasse innanzitutto della tribunicia potestas, potere consono all’atto che si mirava a compiere. Il silenzio del tribuno Cola in proposito, se non fu giustificato dalle condizioni ignote della tavola, è apparso significativo[79], poichè non v’è dubbio che in quel momento  di mediazione e di tentata riconciliazione dell’Impero col Papato, ma anche di rinvendicazione dell’autonomia del popolo romano, sarebbe stato “inopportuno e pericoloso” rievocare il conferimento popolare della potestà tribunizia all’imperatore, come gli amplissimi poteri sulle cose divine ed umane (ll. 17 - 21), la prerogativa della legibus solutio (ll. 22 - 28), la clausola che ratificava tutti gli atti compiuti in precedenza dall’imperatore (ll. 29 – 33), facoltà certamente conosciute da Cola e deliberatamente taciute.

Allora anche gli altri silenzi di Cola, piuttosto che essere giustificati in ogni caso da incomprensione[80], avrebbero potuto essere una conseguenza dei rischi di un’esegesi ‘politica’ del testo, che accordava all’imperatore poteri ampi e pericolosi sul senato e sui magistrati di Roma[81]. Si potrebbe addirittura arrivare a supporre che nella parte iniziale dell’epigrafe fosse stato previsto per l’imperatore - e prudentemente taciuto da Cola - il titolo di Pontifex Maximus, come molti hanno proposto[82] senza valutare i rischi che avrebbe potuto comportare una paradossale interpretazione di tale clausola nel momento del contrasto tra Impero e Papato, che avrebbe potuto indurre addirittura a far sparire la prima tavola, come in effetti, comunque, è avvenuto. 

Ma senza spingerci a tanto, è possibile che il conferimento del pontificato previsto nel provvedimento senatorio, non fosse stato espresso nella rogatio, se non in quanto incluso in una generica ed irriconoscibile menzione iniziale del decretum senatus.

In conseguenza del tentativo di ricostruzione del contenuto della tavola perduta, sulla base della testimonianza offerta da Cola e del puntuale accostamento alla legge di Silla,  risulta sempre più difficile credere all’unicità dell’atto d’investitura di Vespasiano[83].

Nonostante da Tacito si ricavi con chiarezza che “il senato conferì a Vespasiano tutte le attribuzioni di rito per i principi”[84] e che dalla tavola capitolina si rilevi in maniera differenziata, clausola per clausola, l’attribuzione di specifici poteri ai predecessori,  si è sostenuto che Tacito si esprima “in modo improprio, in quanto i poteri derivanti dalla lex de imperio Vespasiani non potevano essere definiti, data la novità del loro modo di attribuzione e della loro formulazione, se non della loro sostanza, cuncta principibus solita[85].

Sebbene di una lex tralaticia manchino le prove - né forse mai è esistita nel senso di un formale atto astratto d’investitura - tuttavia essa si è concretizzata in un reiterato conferimento di poteri specifici. In tal senso infatti depone non solo l’accertata mancanza di un criterio stabile per la determinazione del dies imperii, nonostante l’avvento di Vespasiano[86] e la variazione nel tempo a seconda delle circostanze del rito d’investitura accompagnato da cerimonie solenni di assunzione del potere, ma soprattutto la natura concreta della concezione romana del potere - azione[87], risultante da una somma di attività realmente effettuabili. E’ stato sottolineato che le strutture del nuovo sistema ‘costituzionale’ apparivano formate “da una rete di necessitudines  e di connessi poteri-azioni, in ordine ai quali la reductio ad unitatem veniva svolta, fuori di ogni previsione normativa, dall’auctoritas principis[88]. E dunque la natura concreta del potere e la spiccata fattualità dell’ordinamento romano inducono a valutare le c.d. leges de imperio, anche quella di Vespasiano, come costituite da un complesso di attribuzioni specifiche, collegate alla personalità del potere imperiale, senza che nessuna si ponga come una sorta di formalizzato atto di  ‘costituzione’ del principato[89]. 

 L’asserita novità che avrebbe connotato il principatus di Vespasiano rispetto a quelli immediatamente precedenti avrebbe dovuto essere almeno riflessa nell’assenza di predecessori per la clausola sesta e settima. Invece Augusto, Tiberio e Claudio sono espressamente menzionati nelle ll. 19 - 27 ed è vano sostenere che in questo caso si tratta di un vago riferimento all’auctoritas dei predecessori, poichè “siffatti poteri assoluti”, se fossero stati concessi, “avrebbero segnato la cancellazione ufficiale di ogni parvenza di res publica”, già sotto i principes giulio-claudii [90].

Senza entrare nel merito della questione relativa alla portata della clausola sesta, si segnala la recente interpretazione di Crawford, che escludendo “deleghe in bianco” del potere e riferendosi a quanto il princeps avrebbe potuto compiere per l’utilitas rei publicae come tutore dei mores, presenta inoltre il vantaggio di collegarsi a specifici precedenti espressamente indicati nella tabula [91], riscontrando elementi connessi alla tradizionale preghiera dei censori[92] e differenze tra l’espressione ex usu rei publicae alla l. 17 ed il più semplice modo di esprimersi della l. 14 (ex re publica).

Nessun predecessore è menzionato per la clausola terza,  relativa alla validità delle sedute senatorie volute dal principe anche se fossero state violate le regole procedurali, per la quarta, che rende automatica l’elezione di magistrati commendati o suffragati, per l’ottava, che convalida retroattivamente gli atti dall’acclamazione. Anche se si è in genere dubitato della precisione dei riferimenti della lex e l’assenza di predecessori è stata spiegata nel primo caso per evitare una ripetizione delle indicazioni della collegata clausola precedente[93], è probabile invece che essa costituisse realmente una novità, un progresso volto ad evitare manovre ostruzionistiche di un’opposizione politica   che fosse in grado di denunciare poco rispetto da parte del principe per i regolamenti e le tradizioni repubblicane.

Anche nel secondo caso è possibile che si tratti di una novità, perchè a prescindere dal caso straordinario nell’anno 7 d.C. della nomina da parte di Augusto di tutti i magistrati per l’anno seguente, non risulta alcuna regolamentazione legale successiva[94].

L’assenza della menzione di precedenti principi nella clausola ottava si giustifica facilmente, riconoscendo la novità della concessione, non solo evidentemente poichè Silla non era stato un princeps, ma anche perché gli stessi triumviri rei publicae constituendae, che nel 37 a.C. ebbero certamente analoga necessità di convalidare retroattivamente gli atti compiuti dallo scadere della lex Titia nel 38, non potevano essere considerati predecessori, nonostante tra costoro fosse stato ricompreso lo stesso Ottaviano.

Le tre innovazioni della parte finale della Tabula Vespasiani rappresentano tutto sommato troppo poco per giustificare una svolta in senso ‘costituzionale’ del principato[95] ed i collegamenti col precedente sillano, ma anche con altri atti di conferimento di poteri[96], possono indurre a credere che vi fossero tante leges tralatizie di conferimento dei poteri, nessuna comunque, neppure quella di Vespasiano, con un valore formale e rigidamente stabilizzato per l’assunzione del potere supremo.

Quanto alla dichiarazione filosofica di matrice ellenistica della preminenza delle leges sull’auctor rei publicae (leges super principem), essa aveva nella sostanza radici antiche, al fascino delle quali neanche esponenti della conclusa dinastia giulio-claudia avrebbero potuto sottrarsi, né in effetti lo fecero[97].

In rapporto alla sorte ultima della tavola  perduta,  si possono formulare solo congetture. Quando Gregorio XIII nel 1576 ordinò ai canonici del Laterano la cessione della tabula antiquae sanctionis e l’esposizione in Campidoglio per la restituzione populo romano, ancora un volta l’equivoco sull’unicità della tabula avrebbe potuto offrire l’occasione agli indispettiti canonici di rispettare formalmente il decreto papale, ma di giocare a tutti, persino a noi moderni, un brutto scherzo: quello di sopprimere la parte iniziale del testo con le sue clausole non facili e forse d’interpretazione politicamente rischiosa.

 

 

                                                            Gianfranco Purpura

                                                   Dipartimento Storia del Diritto

                                                           Università di Palermo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didascalie delle figure:

  Fig. 1-2: Roma, Musei Capitolini. Tabula superstite della lex de auctoritate Vespasiani (trascrizione a fronte di Crawford).

 

Fig. 3: Il Templum Vespasiani prima e dopo gli scavi del 1827/8 di Nibby.

 

Fig. 4: Ipotetica ricostruzione della scalinata del Templum Vespasiani.



[1] La denominazione lex de imperio Vespasiani è stata proposta, non sulla base di diretti riferimenti al documento in questione, ma ricavandola da fonti più tarde. Appare possibile che l’indicazione antica, ancora riferita intorno al 1346 - 7 dal tribuno romano Cola di Rienzo sulla base della tavola perduta,  sia stata in realtà: lex de auctoritate Vespasiani (Anonimo romano, Cronaca, 18, 137 - 188: “...lo Senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore...Vedete quanta era la mannificenzia dello Senato, ca la autoritate dava allo Imperio...li capitoli colla autoritate che lo puopolo de Roma concedeva a Vespasiano imperatore...tanta era la maiestate dello puopolo de Roma, che allo imperatore dava l’autoritate”).  Già Levi [La legge dell’iscrizione CIL VI, 930 (Lex de potestate Vespasiani), Athenaeum, XVI, 1, 1958, pp. 85 - 95 =  Il tribunato della plebe ed altri scritti su istituzioni pubbliche romane, Milano, 1978, pp. 209 - 218] ha sollevato il dubbio sulla legittimità della denominazione comunemente invalsa, ma non facendo perno sulla testimonianza offerta dal tribuno Cola, ha pensato alla tribunicia potestas, indubbiamente conferita dal popolo, mentre l’imperium  proconsulare veniva attribuito dal senato. Non costituisce ovviamente un ostacolo all’ipotesi della denominazione de auctoritate della lex, il fatto che già alle ll. 24; 28 e 30 Vespasiano venga denominato imperator, Caesar e soprattutto Augustus, titolo formalmente legittimo solo dopo il decretum senatus (cfr. in tal senso anche Milazzo, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps dalla morte di Augusto all’avvento di Vespasiano, Napoli, 1989, p. 205), provvedimento che tuttavia formava un tutt’uno, logicamente inscindibile e facente parte di un iter, con quella che si dimostrerà essere solo ed esclusivamente una rogatio che concedeva tra l’altro la legibus solutio.

     Anche se è probabile, come si vedrà, che la realizzazione della tavola pervenuta sia stata effettuata solo in età tardo-flavia, sembra assicurata la conformità di essa ad un testo più antico, pressocchè coevo all’emanazione. Gli antichi dubbi di falsificazione del testo sono stati definiti come “puerili” già dal Gravina,  De ortu et progressu Iuris Civilis, Venezia, 1758, p.64; cfr. anche Vico, Ragionamento Secondo dintorno alla Legge Regia di Triboniano,  Opere, I, Napoli, 1953, pp. 898 ss. (praecipue cpv. 1457 ss.); Metastasio, De Lege Regia, Roma, 1757 (n. v.); Cramer, Vespasianus, Jenae, 1785 (n. v.).

[2] Sordi, Cola di Rienzo e le clausole mancanti della ‘Lex de imperio Vespasiani’, Studi Volterra, II, Milano, 1971, p. 305 e nt. 8 : “...se esisteva un’altra tavola, essa doveva presentarsi affiancata, non sovrapposta, alla tavola a noi giunta”. L’esame infatti della tabula rimasta conferma questa ipotesi: essa “presenta nel suo margine sinistro una caratteristica incavatura e lo spazio per un mezzo bullone”. 

[3] Altezza: cm.164; larghezza: cm.113; spessore: cm. 4,5; altezza lettere: cm. 2; altezza lettere l. 33: (SANCTIO): cm. 6. Cfr. Crawford, Roman Statutes,  I, London, 1996, p. 549.

[4] L’affermazione di Crifò, Lezioni di Storia del diritto romano, Bologna, 1996, p. 303 che “si osserva una certa incuria dell’epigrafe”, non è certo confortata dai rari errori riscontrati e corretti in antico: l’inserzione del termine alla l. 25 in seguito ad omissione, la cancellazione della ripetizione Aug.  Aug. con l’inserzione di una doppia interpunzione alla l. 28 e l’omissione, non corretta alla l. 18 (huma<na>rum). Cfr. Otha Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, Paris, 1972, pp. 77ss.; Crawford, Rom. Statutes, I, cit., p.  549. L’unico lieve errore epigrafico non corretto si rileva alla l. 18: la ripetizione di una e alla fine della linea (esse{e}). 

[5] Sebbene il testo non sia datato, non v’è dubbio che il provvedimento popolare seguì il decretum senatus che le fonti indicano per il 22 dicembre del 69. Diverso è naturalmente il problema, mai finora affrontato, della realizzazione della copia bronzea a noi pervenuta. Sul punto cfr. infra, p. 244.

[6] Lesuisse, La clause transitoire de la Lex de imperio Vespasiani, Rev. Belge de Philologie et d’Histoire, 40, 1962, pp. 51 ss. Ma adesso si veda Milazzo, op. cit., pp. 200 ss.

[7] Lucrezi, Leges super principem. La ‘monarchia costituzionale di Vespasiano’, Napoli, 1982,  p. 134. Milazzo, op. cit., p. 201 osserva che si trattò di “una convalida retroattiva e non già di una retrodatazione del potere imperiale”.

[8] Svetonio, Vesp. 8: Ipse (Vespasianus) restitutionem Capitolii adgressus ruderibus purgandis manus primus admonuit ac suo collo quaedam extulit; aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverunt, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum et vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis.

[9] Svetonio, Vitellius 17.

[10] Svetonio, Vesp. 6: Ceterum divulgato facto Tiberius Alexander praefectus Aegypti primus in verba Vespasiani legiones adegit Kal. Iul., qui principatus dies in posterum observatus est; Iudaicus deinde exercitus V Idus Iul. apud ipsum iuravit. Lucrezi (op. cit., p. 135) rileva la coincidenza della data del 1° luglio anche per l’assunzione della tribunicia potestas di Ottaviano ed ipotizza che sia stato proprio questo il motivo che abbia indotto Tiberio Giulio Alessandro a dirigere il pronunciamento militare delle truppe egiziane in questa data e a suggerire a Vespasiano l’opportunità di preferire il 1° luglio alla data del 3 luglio del 69, quando giurarono per lui le legioni della Giudea, di cui egli era comandante. Veniva così in realtà trascurata l’interpretazione proposta da Flavio giuseppe (Bellum Iudaicum VI, 312 - 313) dell’identificazione del Messia addirittura con Vespasiano in base ad un’ “ambigua profezia” “secondo cui  in quel tempo uno sarebbe divenuto il dominatore del mondo dal loro paese”. Provenendo dalla Giudea, appunto.

       Milazzo, op. cit., p. 204 osserva tuttavia che in base a Tacito, Hist. 2, 79 - 80, 1 solo il 3 luglio Vespasiano fu acclamato con i titoli di imperator, Caesar e Augustus, mentre l’unico avvenimento tramandato per il 1 luglio è il giuramento in verba Vespasiani delle legioni d’Egitto. Ricorda inoltre le prudenti conclusioni di Hammond, The tribunician day during the early empire, MAAR, 15, 1938, p.34, secondo cui la tribunicia potestas di Vespasiano cominciò a decorrere in un giorno compreso tra il 21 maggio ed il 2 dicembre del 69. In  un miliario della Giudea del 69 d.C. Vespasiano è infatti ancora indicato come imperator ed Augustus (Isaac, Roll, A milestone of A.D. 69 from Judaea: the elder Trajan and Vespasian, JRS, 66, 1976, pp. 15 - 19), come in numerose monete del 69 [BMC Emp. II, p. LXIII (luglio); p. LXII (agosto); p. LIV (ottobre); p. XXVIII (dicembre)], invece in un diploma del marzo del 70 (ILS 1989) gli appare già conferita la tribunicia potestas. Cfr. Brunt, Lex de Imperio Vespasiani, JRS, 67, 1977, p. 106. 

[11] In una lettera inviata da Cola (Epistole, ed. A. Gabrielli, Roma, 1890, p. 165) intorno al 1350 all’arcivescovo di Praga Ernesto di Parbubitz si dichiara: “...patet etiam de his quedam tabula magna erea, sculptis literis antiquitus insignita, quam Bonifacius Papa VIII in odium imperii occultavit et de ea quoddam altare construxit, a tergo literis occultatis. Ego autem ante tribunatus assumpcionem posui illam in medio Lateranensis ecclesiae ornatam, in loco videlicet eminenti ut possit ab omnibus inspici atque legi, et sic ornata adhuc permanet et intacta”. Anche se Cola allude quì ad una sola tabula magna erea, la convinzione di trovarsi dinnanzi ad un documento  unitario incastonato in un unico riquadro circondato da un affresco in S. Giovanni in Laterano, può ben giustificare l’esistenza di un’altra tavola  (Sordi, op. cit,, p. 310: “anche noi, se possedessimo ambedue le tavole, parleremmo di ‘iscrizione’ e non di  ‘iscrizioni’.”). Anche Crawford, Roman Statutes, I, cit., p. 551 ritiene che la menzione al singolare di tabula magna erea non sia assolutamente concludente, ancora una volta chiedendosi: How would they have described, e. g., a double tablet like those of the Lex Coloniae Genetivae? Si supera così plausibilmente la conclusione che Barbieri, Lex de imperio Vespasiani, DE, IV, fasc. 24, p. 758, seguito da De Martino, Storia della costituzione romana, IV, 1, Napoli, 1974, p. 462 e s. e Brunt, op. cit., p, 95 n. 2, ritiene di poter trarre dalla lettera di Cola e dalla Cronaca dell’Anonimo romano sull’unicità della grande tavola,  priva dell’inizio e non resecata. Dunque, con l’espressione Tabula Vespasiani appare legittimo riferirsi al documento epigrafico nella sua interezza.

[12] Sordi, op. cit., pp. 303 - 311.

[13] Lucrezi, op. cit., pp. 164 e s.

[14] Sordi, op. cit., pp. 307 ss.

[15] Mancuso,  In tema di Lex Valeria de Sulla Dictatore e di Lex de Imperio Vespasiani, BIDR, 96 - 97, 1998, pp. 269 - 277.

[16] Beseler, Juristische Miniaturen, Leipzig, 1929, p.162.

[17] Barbieri, op. cit., p. 758; Sordi, op. cit., p. 309.

[18] Anonimo Romano, Cronica 18, 137- 188.

[19] Sordi, op. cit., p. 309: “Cola di Rienzo non era certamente in grado di apprezzare nel suo giusto significato la differenza fra l’uso del congiuntivo e quello dell’imperativo futuro nelle singole parti del nostro documento; eppure, senza alcuna esitazione, egli fece ‘pegnere come lo senato romano concedea l’autoritate a Vespasiano imperatore’ e fece notare a più riprese ai suoi ascoltatori che la legge era, insieme, emanazione del senato e del popolo. Solo il possesso della tavola iniziale può spiegare la sua conoscenza degli organi deliberanti.”

[20] Mommsen, Droit Public Romain, V, Paris, 1896, p. 154 nt. 3 (= Staatrecht, II, 2, Leipzig, 1887, p. 877 e 878 nt. 2). L’opinione del Mommsen è tanto radicata che Brunt, op. cit., p. 95, per salvarla, pur constatando nella rogatio della Tabula Hebana la clausola con ut..., ritiene anche in quel caso il provvedimento del senato formalmente riversato nella rogatio. Per fortuna la scoperta della parte iniziale della lex Valeria Aurelia, inglobante un senatoconsulto in forma diversa, seguito dalla rogatio della Tabula Hebana, dimostra l’infondatezza di tale ipotesi.

[21] Tab. Siarensis, frg. (a), ll. 3 (uti ageretur); 5 (fieret); 6 (legeret); 8 (existu[marent); 9 (extrueretur); etc.; frg. (b), Col. II, ll. 12 (figeretur); 16 (contineret); etc.

[22] Tab. Hebana, ll.1 - 4 (utique...[ponantur);  4 - 5 (int<e>rponant);  6 (adiciantur); 54 (curet); 57 (veniant); etc. Cfr. Tab.  Siarensis, frg. (b), Col. III, ll. 13 - 16 e Tabula Illicitana ll. 19 (iubeat); 21 (curet); etc.  Dunque la forma utique ed il congiuntivo (sia al presente, che occasionalmente all’imperfetto) è ora da Crawford., Rom. Stat., cit., p. 512 attribuita alle rogationes delle leges publicae populi romani.

[23] In tal senso già Crawford, Roman Statutes, I, p. 10: “the conventional view of the Lex de imperio Vespasiani, is clearly mistaken, namely that it is in form a decree of the senate: the repeated ‘utique’ with subjunctive, depending on an original present ‘velitis iubeatis’, represents the form of  a rogatio.

[24] come indica il ben  noto testo di Tacito sull’attribuzione dei poteri a Vespasiano [Tac., Hist. IV, 3, 3: (senatus) cuncta principibus solita Vespasiano decernit], l’intervento del senato ebbe sicuramente luogo. Nella praescriptio di una lex si poteva far menzione di un precedente provvedimento del senato, come si ipotizza ad esempio nella lex Quinctia de aquaeductibus (cfr. infra, p. 247), e questa indicazione avrebbe determinato la dichiarazione di Cola di un conferimento congiunto tra senato e popolo, influenzando i successivi interpreti. Cfr. supra,  nt. 2.

[25] Cfr. l. 29:...ante hanc legem rogatam...

[26] Mancuso, op. cit., p. 273.

[27] Occorre ricordare che Cola era un pubblico notaio di Roma, appassionato fin da ragazzo da antiche iscrizioni che amorosamente ricercava e copiava. Dichiara l’Anonimo romano: ”tutto lo dì si specolava negl’intagli de’ marmi, li quali giacciono intorno a Roma: non era altri che esso che sapesse leggere gli antichi pitaffi, tutte scritture antiche volgarizzare, queste figure di marmo giustamente interpretare”. La sua buona cultura, formatasi nell’ambiente romano, gli consentiva certamente di leggere e comprendere un testo chiaro come la lex de auctoritate Vespasiani. Si deve a Cola “una primissima collezione di epigrafi latine compilata secondo i principi della scienza moderna”, ritrovata nell’abbazia di S. Nicola l’Arena di Catania e compilata tra il 1344 ed il 1347. Datata in un primo tempo in base a tre copie manoscritte di Roma, Firenze ed Utrecht al 1417-31, è stata attribuita a Cola in seguito al rinvenimento di Catania, riferibile ad una copia manoscritta più antica, realizzata sotto il pontificato di Urbano VI (1378 - 1389). Cfr. Lanciani, L’antica Roma, Bari, 1981, pp. 22 e s.; Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, II, Torino, 1973, pp. 1583 ss.;  Moatti, Roma antica tra mito e scoperta, Trieste, 1992, pp. 25 e s.

[28] Lettera  di Cola all’arcivescovo di Praga E. di Pardubitz:”...quam Bonifacius Papa VIII in odium imperii occultavit et de ea quoddam altare construxit...”.

[29] Cecchelli, Laterano, in La Basilica di S. Giovanni in Laterano, a cura di Pietrangeli, Firenze, 1990, pp. 40 e s. Un altro incendio nel 1361 distrusse tetto e cappelle e anche questa volta le riparazioni procedettero lentamente per diversi anni.

[30] Pomarici, Medioevo. Scultura, in La Basilica di S. Giovanni in Laterano, pp.114 e s. Anche il nuovo altare della Maddalena era stato consacrato nel 1297 nella navata centrale davanti al coro dei canonici. Proprio dinnanzi a questo luogo Cola aveva fatto porre la c.d. lex de imperio Vespasiani (...Dereto dallo coro, nello muro, fece ficcare una granne e mannifica tavola de metallo con lettere antique scritta). Secondo Pomarici (op. cit., p. 112): “la struttura apparteneva...a quella tipologia di ciborio-reliquiario che...si può considerare frutto di una ben precisa politica di propaganda. Nel corso dei lavori seicenteschi l’altare, che già aveva subito uno spostamento, venne demolito. Il suo aspetto è tramandato da un’incisione...Alcuni frammenti sono stati identificati nel chiostro”. Due tavole della misura della lastra di bronzo superstite, se poste testa a testa, avrebbero formato un piano di 328 x 113 cm.; se affiancate, come avrebbero dovuto essere nella collocazione originaria, di 226 x 164 cm.

[31] Odofredo, Lectura super Codicem, XI, 41, 4, (de spectaculis; si qua):...sicut est Rome apud Capitolium ubi est quedam columnam magnam, super ea est caput unum magnum aureum ad memoriam cuiusdam magnatis antiqui. Dicit  imperator ut nullus popularis agitator, vel alius, ut si moriat faciat fieri statuas et ponat in loco publico, quia derisorie esset et si faciat removeatur. Sed si in loco privato vel vili vel ubi ludus fuerit possit statuas tales ponere;  Odofredo, Interpretatio in undecim primos Pandectarum libros, I, 1, 6:...et de istis duabus tabulis (due delle Dodici Tavole) aliquid est apud Lateranum Romae et male sunt scriptae, quia non est ibi punctus nec § in litera et nisi resolveritis ipsas non possetis aliquid intelligere.

[32] Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo, II, p. 419; De Rossi, Inscr. Chr., II, p. 301; Cantarelli, La lex de imperio Vespasiani, Bull. Comm. Arch. Comunale di Roma., XVIII, 1890, p. 194 = Studi romani e bizantini, Roma, 1915, p. 110; Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano, 1991, p. 68.

[33] Sordi, op. cit., p.310.

[34] De Grassi, Doxa, II, 1949, p. 63; Krautheimer, Roma profilo di una città.  312 - 1308, Roma, 1981, pp. 242 e s.; Calabi Limentani, op. cit., p. 68.  

[35] Rushforth, Magister Gregorius de  Mirabilibus Urbis Romae: a new description of Rome in the twelfth century, JRS, 9, 1919, p. 17; Moatti, op. cit., p. 24 e s..

[36] Lex XII Tab. X, 1. Rushforth, op. cit., p. 29.

[37] Rushforth, l.c., che ritiene tuttavia un’esagerazione del magister Gregorius affermare che quasi tutte le parole avrebbero potuto essere sottintese. Come è noto invece la brachigrafia è abbastanza frequente nei testi giuridici di età repubblicana.

[38] Morto nel 1191. MGH XXII, p. 316, 388.

[39] Gl. in D. 1, 3, 32, 1 (Giuliano l. 44 Dig:...leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur): Loquitur hec lex secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem abrogabantur. sed quia hodie potestas translata  est in imperatorem nihil faceret desuetudo populi. Cfr. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo, Roma, 1995, p. 73 nt. 30.

[40] C. I, 17, 7: (De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in Digestis referuntur) Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi romani in imperatoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem omnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus, quid possit antiquitas nostris legibus abrogare ? L’importante tema dell’irrevocabilità della lex regia, presente nel Privilegium Maius (Sic ergo populus Romanus, postquam se suo iure privarunt, numquam illut omnino repetere possunt), che metteva al sicuro l’imperatore da manifestazioni di volontà popolare, secondo Cortese (Il diritto nella storia medioevale, I,  L’alto medioevo, Roma,  1996, p. 360 nt. 27) “potrebbe non venire al caposcuola” (Irnerio) “da una tradizione più antica ma essere un’invenzione contemporanea a lui”. V’è infatti chi ha ricondotto la composizione del falso Privilegium maius a Treviri e alla cerchia dell’arcivescovo Egilbert (1074 - 1101).

[41] Ottone di Frisinga, Chronica VII, 27 ss. (MGH SS RG, ed. Hofmeister, pp. 352 ss.) Krautheimer, op. cit., p. 193.

[42] Così Krautheimer, op. cit., p. 192.

[43] Ottone di Frisinga, Gesta Friderici imperatoris II, 21 (MGH  XX, 405, 10): Quod (l’imperio del popolo romano) meum iure fuit, hoc tibi (all’imperatore) dedi.

[44] Ottone di Frisinga, Gesta Friderici II, 27 (MGH, XX,  p. 405, 16 ss.): Ad  haec rex, tam superbo quam inusitato orationis tenore iusta indignatione inflammatus, cursum verborum illorum de suae rei publicae ac imperii iusticia more Italico longa continuatione periodorumque  circuitibus sermonem producturum interrupit, et... respondit:... Gloriaris, me per te vocatum esse, me per te primo civem post principem factum, quod tuum erat a te suscepisse... Principem tuum militem meum feci... Legitimus possessor sum. Eripiat quis si potest clavam de manu Herculis ! ...Taceo quod principem populo, non populum principi leges praescribere oporteat.

[45] Calabi, L’uso storiografico delle iscrizioni latine, Milano, Varese, 1953; Roda, Le fonti epigrafiche latine, in Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di Cracco Ruggini, Bologna, 1996, p. 193.

[46] Calabi Limentani, op. cit., p. 69.

[47] Nell’Hadrianum, concepito secondo l’opinione prevalente intorno alla metà dell’XI sec. a Ravenna, si rievocava una sinodo nel patriarchio lateranense effettuata nel 774, che prendendo spunto dal fatto che il popolo romano con la lex regia aveva trasferito al principe tutti i propri diritti e tutti i poteri, conferiva a Carlo Magno “omne suum ius et potestatem eligendi pontificem et ordinandi apostolicam sedem”. Nei Privilegia  Maius e Minus, attribuiti a Papa Leone VIII (963 - 964), si ripetevano  le disposizioni dell’Hadrianum ed in particolare nel Maius per la prima volta appariva la teoria dell’irrevocabilità del conferimento dei poteri imperiali da parte del popolo con la lex regia. Cfr. Cortese,  Il diritto nella storia medioevale, I, cit., pp. 359 e s. e supra nt. 41.

[48] Sigonio, Fasti consulares ac triumphi acti a Romulo rege usque ad Ti. Caesarem, Venezia, 1556 (la stessa opera edita da Paolo Manuzio, figlio di Aldo, contiene un commento dei Fasti e un trattato De nominibus romanorum di Sigonio, oltre ad un Liber de legibus romanis di Paolo Manuzio).

[49] Sigonio,  De antiquo iure populi romani, Bologna , 1574.

[50] Sigonio,  De antiquo iure, cit., pp. 112 e s.; 129 ss. (lex Cornelia de XX quaestoribus = FIRA I, 10); 221 ss.; 288 e s. (lex Thoria = lex agraria Baebia ? = FIRA I, 8); 317; 526 e le epigrafi trascritte a p. 232; 271 e s.; 288 e s. (SC de Asclepiade clazomenio sociisque = FIRA I, 35)  302; 306;  317 e s. (lex Antonia de Termessibus); 501; 526 ss. (lex Acilia repetundarum = FIRA I, 7).  

[51] Sigonio,  Fasti consulares, cit., p. 25 a; Sigonio,  De antiquo iure, cit., pp. 88 ss.

[52] Cioè l’Oratio Claudii de iure honorum Gallis dando, rinvenuta nel 1528 e pubblicata da Parodinus nel 1573 (CIL XIII, 232 = FIRA I, 43). Cfr. Sigonio, De antiquo iure, cit., pp. 2 ss.;  266 ss.; 83, ove si tratta della cittadinanza romana, delle concessioni alla Gallia, del ius honorum, senza far mostra di aver avuto sentore dell’Oratio Claudii. Cenni all’importante fenomeno della riscoperta umanistica, in particolare nella prima metà del XVI sec. del patrimonio giuridico-epigrafico, evidentemente in conseguenza di un mutato atteggiamento degli studiosi e dei cultori di diritto nei confronti delle antichità, che si accompagna alla Scuola Culta ed all’introduzione della stampa, in Calabi Limentani, op. cit., p. 92 e s. Nello stesso anno 1528, nei pressi dell’Aerarium Saturni e dunque del Tempio di Vespasiano e Tito ai piedi del Campidoglio, veniva ritrovata la lex Cornelia de XX quaestoribus. Cfr. Varvaro, La lex Cornelia de XX quaestoribus, AUPA, XLIII, 1995, pp. 579 ss.

[53] Il primo a rilevarlo sembra essere stato il Bock in una lettera diretta a L. Bethmann intorno ad un manoscritto della Biblioteca di Borgogna, intitolato Liber Guidonis e inserito nell’Annuaire de la Bibliothèque Royale de Belgique, 1851, pp. 105 ss. (cfr. Cantarelli, op. cit., p. 108), seguito da De Rossi  (Prime raccolte di antiche iscrizioni, p. 94; cfr. Bull. dell’Istit., 1871, p. 12).             

[54] Cantarelli, op. cit., p. 108; Sordi, op. cit., p. 306.

[55] Benzone d’Alba, Ad Heinricum Imperatorem libri VII, MGH, XIII ( = SS XI, pp. 591- 681), p. 612: Hii omnes...ad palacium Octaviani assportaverunt. Ubi per singulos dies septimanae peroravi causam pueri regis, domini mei. Sull’ubicazione del “palazzo di Ottaviano” in Campidoglio cfr. Krautheimer, op. cit., pp. 354 e 457.

[56] L’Anonimo di Einsiedeln trascrisse l’iscrizione del frontone quando essa era ancora completa ed il tempio verosimilmente quasi intatto: Divo Vespasiano Augusto SPQR IMPP. CAESS. SEVERUS ET ANTONINUS PII FELICES AUGG. RESTITUER. Cfr. Coarelli, Roma, Bari - Roma, 1985, p. 62. Nei Mirabilia di Benedetto canonico di S. Pietro si riscontra l’indicazione dell’esistenza del tempio di Vespasiano (Valentini, Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, III, Roma, 1946: In clivo Argentarii templum Concordiae et Saturni...In fine huius insulae Argentariae templum Vespasiani).   Moatti, op. cit., p. 103 e s. ricorda che agli inizi dell’Ottocento il tempio in questione, del quale emergevano ormai dalla scarpata tre sole colonne, essendo quasi del tutto distrutta l’iscrizione e obliterata l’antica denominazione, veniva detto di Giove Tonante. Fu il Nibby tra il 1827 e il 1828, a scavarlo (fig. 3 a-b) e, sulla base di un superstite frammento della trabeazione con l’iscrizione residua (ESTITUER), ad identificarlo con il tempio di Vespasiano e Tito, completato da Domiziano e restaurato da Settimio Severo e Antonino Caracalla ([R]ESTITUER[UNT]), del quale parlava l’Itinerario di Einsiedeln.   

[57] MGH XIII (= SS XI, p.598): Quod fecit Vespasianus...Nam si litterae celassent res evi praeteritas:/ Quem, rogo, deberet sequi succedens posteritas ?... Bene habeant scriptores qui faciunt vivere/ Mortales post mille annos, carne facta cinere;/ Nam dum transit vita regum, in cartis non moritur,/ Dum putatur defecisse, in melius oritur... notare tam multa certamina/ Neque stilo neque penna neque plumbi lammina. Forse rendendosi conto di essersi spinto troppo in là, conclude questi versi introduttivi del suo memoriale con una battuta suggerita da Matteo 15, 27 e Marco 7, 28: Benzo vice catulorum computat delicias,/ Si sub mensa senioris (cioè Domini) colligit reliquias,/ Cuius rei grandem morsum non praesummit facere,/ Quia dentes sunt infirmi et gingivae lacerae.

[58] Gellio XIII, 14, 2: Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Sordi, Il “pomerium”  romano e l’Italia “giardin de lo ’mperio di Dante, Atti Accad. Peloritana, 48, (n.s. 9), 1951 - 1967, pp. 103 - 107; Id., op. cit., p. 306.

[59] Dante, Purg. VI, 105: “Che ‘l giardin dell’imperio sia diserto”.

[60] Cantarelli, op. cit., p. 109. CIL  VI, 930, ll. 14 - 15: ...Utique ei fines pomerii proferre promovere cum ex re publica censebit esse liceat, ita uti licuit Ti. Claudio Caesari Aug(usto) Germanico.

[61] L’augure Messalla (Messalla, apud  Gell., Noctes Atticae XIII, 14, 2), dopo aver ricordato che aveva lo ius proferendi pomerium qui populum Romanum agro de hostibus capto auxerat, menziona sulla qui proferundi pomerii titulum quaesivit. Tacito (Ann. XII, 23, 2), riferendosi a Claudio afferma: Caesar, prisco more, quo iis, qui protulere imperium, etiam terminos urbis propagare datur. Nec tamen duces Romani, quamquam magnis nationibus subactis, usurpaverant nisi L. Sulla et divus Augustus. Per Silla cfr. anche Seneca, De brev. vitae XIII, 8

[62] Rykwert, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, Torino, 1981, p. 199 nt 135; Sordi, Silla e lo ‘ius pomerii proferendi’, Il confine nel mondo classico, Contributi dell’Ist. di St. Ant. dell’Univ. di Milano, XIII, Milano, 1987, p. 204. Per Giulio Cesare cfr. Cassio Dione 43, 50,1 e Gellio XIII, 14, 4; per Ottaviano Augusto, ciò sarebbe avvenuto per alcuni intorno al 27 a. C., per altri nell’8 a.C. (Tacito, Ann. XII, 23). Lucrezi, op. cit., p. 162 dichiara: “Non sappiamo se sbagli Tacito, nel nominare Augusto, o se sia imprecisa la Lex de imperio Vespasiani, che non lo cita; in ogni caso non risulta, né appare verosimile, che il diritto di estendere il pomerium sia mai stato conferito ad un princeps in modo formale.” In effetti non solo Tacito menziona Augusto come realizzatore di un ampliamento del pomerio, ma anche Cassio Dione (55, 6, 6) e Flavio Vopisco (in  SHA, Aurel. 21, 10: Nec tamen pomerio addidit (Aureliano) eo tempore, sed postea. Pomerio autem neminem principum licet addere nisi eum, qui agri barbarici aliqua parte Romanam rem publicam locupletaverit. Addidit autem Augustus, addidit Traianus, addidit Neros), ed il diritto di estendere il pomerium fu sicuramente conferito in modo formale a Vespasiano. Si potrebbe pur pensare che Augusto, a differenza di Claudio, non godette di un conferimento formale, ma già Cantarelli (op. cit., p. 107, seguendo Mommsen, Röm. Staatrecht, II, 2, Leipzig, 1887, p. 1035 nt. 2; 1072) ha proposto una confusione tra l’allargamento del pomerio e la limitazione della città, resa necessaria dalla ripartizione regionale effettuata appunto da Augusto e ciò ben giustificherebbe il silenzio di CIL VI, 930, l. 15. Per Vespasiano v. anche Plinio, Nat. Hist. III,  66.  Lugli, Fontes ad topographiam veteris urbis Romae pertinentes, I, Roma, 1952, pp. 129 ss. presenta cippi del pomerium del 75 d.C. con l’iscrizione: auctis r(ei) p(ublicae) finibus pomerium ampliaverunt terminaveruntque. Cfr. Castagnoli, Politica urbanistica di Vespasiano a Roma, Atti congr. intern. st. vespasianei, Rieti, 1981, pp. 264 ss.

[63] Krautheimer, op. cit., pp. 244; 258 e 354 e s.

[64] Bartoloni, Codice diplomatico del Senato Romano, Roma, 1948.

[65] Krautheimer, op. cit., pp. 259 e 288.

[66] Coarelli, op. cit., p. 62.

[67] Appare più idoneo questo sito, piuttosto che la base di una colonna dedicata a Vespasiano, forse nei pressi, ma non più esistente, né la porticus Divorum con due tempietti eretti da Domiziano  in onore del padre e del fratello Tito nel luogo ove i due imperatori avevano dormito la notte prima del loro trionfo sui Giudei nel 71 d.C. Cfr. Coarelli, op. cit., pp. 297 e s.

[68] Crawford, op. cit., p. 549:...for, on the one hand, epigraphically it is unproblematic, being one of the most elegantly inscribed of a Latin inscriptions and its text virtually faultless, on the other hand, the main interpretative problem raised by its content is a major historical crux related to the formal constitution of the Principate.

[69] Sordi, op. cit., p. 307 ss.

[70] Significativo è l’equivoco di Cola in merito all’espressione terminare, che viene intesa non come connessa ad una delimitazione, bensì collegata ad una distruzione. 

[71] Res Gestae 20; ILS 5926 ss. La Sordi (op. cit., p. 308) nota che, tanto l’Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano (FIRA I, 67), che ILS 5927, riguardante proprio Vespasiano, dimostrano che l’imperatore godeva di tale facoltà.

[72] Una ricostruzione delle clausole della lex Valeria de Sulla dictatore è stata tentata da Mommsen, Droit publ. rom., IV, Paris, 1894, pp. 453 e seguita da Carcopino, Sylla ou la monarchie manquée, Paris, 1931, pp. 40 ss. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 494 - 502, ha invece tentato di rintracciare le facoltà che avrebbero dovuto essere concesse al principe con la c.d. lex de imperio. 

[73] Mancuso, op. cit., pp. 269 - 277. Milazzo, op. cit., p. 201 nt. 167 rileva il precedente della lex Valeria per la ratifica retroattiva concernente l’operato di Silla. 

[74] Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 496 ss.; Sordi, op. cit., p. 308, che ricorda le colonie fondate da Augusto in base ad auctoritas (Res Gestae 28).

[75] Sordi, op. cit., p. 307, rileva la sintonia con la precedente clausola delle Res Gestae (27: malui...regnum id Tigrani...tradere...regi Ariobarzani...tradidi), ove Augusto dichiara la sua volontà di non procedere per l’Armenia ad una reductio in formam provinciae, bensì nella costituzione di autonomi regni.

[76] Solutus cioè da quelle leggi e plebisciti da cui Augusto, Tiberio e Claudio erano stati già esentati (Lucrezi, op. cit., p. 158). Sulle difficoltà interpretative, poste dalle clausole sesta e settima cfr. per ultimo Crawford, op. cit., p. 552, che ricorda l’opinione di Brunt (op. cit., pp. 103 ss.), frequentemente ripetuta, sull’ampiezza della clausola sesta che avrebbe reso ridondanti tutte le altre attribuzioni, naturalmente in primo luogo lo scioglimento dall’osservanza delle leggi. L’opinione di Last (Il Principato e l’Amministrazione, CAH, 11, 1, Milano, 1967, pp. 441 ss.), che per  limitare gli amplissimi poteri derivanti dalla clausola sesta, tende a restringerli solo a casi di eccezionale emergenza, non è fondata su alcun dato testuale, anzi  la traduzione proposta dell’espressione ex usu rei publicae maiestate divinarum huma<na>rum publicarum privatarumque rerum come “to serve the interests of the state and the dignity of all things divine and human, public and private” nota giustamente Crawford (p.550) esser priva di riscontro nel testo. Sull’interpretazione di Crawford cfr. infra, p. 251.

[77] Asconio 59 c; Cassio Dione 36, 40, 1-2; 53, 18,1. Brunt, op.cit., p. 108 e s.

[78] FIRA I, 14; Crawford, op. cit., p. 793. Una praescriptio di questo tipo avrebbe potuto facilmente confondere Cola inducendolo a dichiarare che era il senato che “concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore”.

[79] Sordi, op. cit., p. 310  nt. 14. Crawford, op. cit., p. 552 crede invece di poter desumere dal silenzio del tribuno l’inesistenza in questo atto d’investitura del conferimento della tribunicia potestas, poichè avrebbe avuto uno specifico interesse alla menzione “in the context of his claim to be the chief magistrate of Rome under the title of Tribune”, ricavandone un argomento in favore dell’ipotesi che “separate ‘comitia’ conferred ‘imperium’ and ‘tribunicia potestas’.”  Si trascura così l’interpretazione ‘politica’ di una subordinazione all’imperatore, che avrebbe potuto evidentemente proporsi per tale menzione.

[80] Sordi, l.c.  La clausola sulla determinazione del percorso degli acquedotti, se esistente realmente  nella legge, potrebbe essere stata inclusa nella menzione del diritto di “guastare lietti de fiumi e trasmutarli aitrove” o essere stata trascurata da Cola per la sua scarsa rilevanza.

[81] Nella guida della città, redatta tra il 1140 ed il 1143 da Benedetto canonico e riveduta nel 1144, il Campidoglio è “la sede dalla quale i senatori ed i consoli governavano il mondo”. Ivi aveva sede il senato romano appena ricostituito (ma secondo Duchesne, L’auteur des Mirabilia, MEFR, 24, 1904, pp. 479 ss., il Campidoglio sarebbe stato sede delle assemblee popolari e del prefetto di Roma già dal 1118) e gradualmente soppiantato da un unico senatore come massima autorità cittadina. Cola, con la costruzione (1347 - 48) del unico monumento notevole eretto a Roma nel Trecento (Krautheimer, op. cit., p. 288; pp. 355 - 6; 457),  la scalinata d’accesso cioè all’Aracoeli, evidenziava anche il Palazzo senatorio. Secondo Krautheimer (l.c.) tale attività edilizia rifletteva “il sogno...di fondare una repubblica romana superiore per autorità all’imperatore e al papa e avente sede sul Campidoglio, dal quale un tempo era governato il mondo intero”.

[82] Lucrezi, op. cit., pp. 121 e 166 ss.

[83] Per una lex de imperio tralatizia si dichiarano, dopo Mommsen, Staatsrecht, II, 2, cit., p. 876 ss., tra gli altri, Parsi, Désignation et investiture de l’empereur romain (I - II siècles après J. C.), Paris, 1963, pp. 78 ss. e Brunt, op. cit., p. 109, differentemente da Lucrezi, op. cit., pp. 170 ss. che, seguendo Hirschfeld, Last e Levi,  sostiene l’unicità della lex d’investitura, accentuando la svolta costituita dall’adventus di Vespasiano, nel trapasso dalla dinastia giulio-claudia a quella dei Flavi.

[84] Tac., Hist. IV, 3, 3.

[85] Lucrezi, op. cit., p. 151 e pp.171 ss.

[86] Milazzo, op. cit., pp. 208 ss.

[87] Santoro, Potere e azione nell’antico diritto romano, AUPA, 30, 1967, pp.120 ss.; 213 ss.

[88] Cerami, Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, AUPA, 31, 1969, p. 271; Id., Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, Torino, 1996, p. 195.

[89] Cerami, u.l.c.

[90] Lucrezi, op. cit., p. 162. Pertanto il carattere di “assoluta novità che presentano sicuramente la sesta e l’ottava clausola” (p. 185) è nel primo caso in contrasto con il dato testuale, nel secondo almeno con il precedente sillano.

[91] Crawford, op. cit., p. 550.

[92] Valerio Massimo IV, 1, 10.

[93] Lucrezi, op. cit., p. 161.

[94] Così Lucrezi, l.c.

[95] Così invece Lucrezi, op. cit., p. 183.

[96] Degno di nota è apparso un passo di Cassio Dione (59, 3, 1 -2), secondo cui il conferimento in blocco delle potestà imperiali per legem  avrebbe avuto inizio con Caligola intorno al 37 d.C.

[97] Forte influsso sulla natura del princeps potè essere esercitata dalla dottrina stoica, inculcata già ad Augusto dal suo precettore il filosofo Atenodoro [cfr. Grimal, Auguste et Athénodore, REA, 48, 1946, pp. 62 ss.(= Rome. La littérature et l’histoire, II, Roma, 1986, pp. 1147 -1176)], del re giusto (nÒmimoj), legislatore, servo del suo popolo e, con l’affermarsi di una concezione astratta, anche delle leggi. Un tema stoico, quello del regno delle api, fu ripreso dall’ideologia augustea. Cfr. Levi, II regno delle api e la domus Augusta, PP, 212, 1983, pp. 327 - 346. Per una sintesi delle opinioni antiche sulla regalità ed il principato v. Giliberti, Studi sulla massima “Caesar Omnia habet”. Seneca, De beneficiis 7, 6, 3, Torino, 1996.