Sullorigine
della metafora delle fonti del diritto

di Gianfranco Purpura
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All'ingresso della scuola di diritto di Bisanzio, al tempo di
Giustiniano, era iscritta sulla lunetta sovrastante la porta la seguente
frase:
«Io sono un luogo consacrato alle leggi. Da qui scaturisce una fonte
ricca di diritto romano, che scorre eternamente, per tutti ed offre i
suoi flussi alla gioventù qui raccolta».
L'iscrizione probabilmente faceva da didascalia ad una scena
raffigurante allegoricamente la fonte suddetta unitamente all'imperatore
e assimilabile per i simboli rappresentati alle opere musive tardo
romane, riscontrabili a Ravenna e altrove, come quella dei fiumi del
Paradiso che dissetano le pecorelle ai piedi del Cristo, Buon Pastore.
Con tale immagine si voleva indicare che, come i precetti divini
vivificavano la Chiesa, così il diritto che promanava ormai da un
imperatore Christomimétes (imitatore del Cristo) finiva per
costituire fonte di vita dell'Impero e della sua organizzazione
burocratica, che nella scuola trovava la formazione di base.
La metafora delle fonti del diritto, che ancor oggi viene utilizzata, ha
in realtà origini molto antiche, come lo stesso tema del Buon Pastore,
ed affonda certamente le proprie radici in concezioni greche ed
ellenistiche della sovranità, che tendono a considerare il Re, pastore
del suo popolo e dispensatore di linfa vivificatrice per la comunità.
Anche se Livio agli inizi delletà imperiale indicava le XII tavole
come fons omnis publici privatique iuris(1) cioè
come opera da cui sarebbe disceso l'intero diritto romano e
Cicerone(2) nel I
sec. a.C. aveva già utilizzato la medesima metafora in senso
filosofico, indubbiamente la moderna distinzione in fonti di produzione
e fonti di cognizione si basa su una concezione statualistica ed
autoritaria del diritto, che già si manifesta in un testo degli inizi
del III sec. d.C. di Papiniano(3)
nel quale si coglie la distinzione tra l'organo idoneo a produrre una
norma (fonti di produzione in senso materiale, come il popolo, la plebe,
il senato, il pretore, il principe) ed il risultato di tale attività
(fonti di produzione in senso formale, come la legge, il plebiscito, il
senatoconsulto, l'editto, la costituzione imperiale).
In Gaio(4) si
accennava, nel II sec. d.C., ad una partizione del diritto in una
prospettiva storico-enumerativa ed in Pomponio(5)
nella pars de origine et processu iuris del Liber
singularis Enchiridii si indicavano le viae iuris
constituendi in funzione specifica delle partes iuris, cioè
del processo storico del divenire del diritto.
E
possibile che il collegamento tra produzione del diritto e linfa
vivificatrice, diffuso nel mondo arabo e moderno, risalga a molto tempo
prima delle esperienze indicate.
Una delle statue di Gudea, sovrano di Lagash (c.a. 2150-2100 a.C.) ed
uno dei più antichi legislatori, è stata sospettata di contraffazione
in quanto, a differenza di altre, scoperte durante scavi, non appare di
diorite, ma di tenera calcite. E stata poi acquistata sul mercato
antiquario e mostra il sovrano con un vaso zampillante, oggetto che nel
resto dellarte mesopotamica compare solo nelle mani degli dei.
Ma è stato osservato che, nonostante le notevoli differenze stilistiche
rispetto alle statue degli scavi, liscrizione sumerica sembra
assolutamente genuina e sarebbe stata molto difficile da contraffare.
Gudea rimise a nuovo i templi di Girsu, ove sono state ritrovate
mediante scavi ben undici statue che lo raffigurano. In una delle
immagini di Gudea il sovrano tiene in grembo una pianta delledificio
templare che sta costruendo. E dunque possibile che nel tempio di
Geshtinanna, la dea dellacqua vivificante, il sovrano
legislatore venisse precocemente raffigurato come dispensatore di linfa
vitale, oltre che di precetti per il suo popolo, mediatore tra luomo
e la divinità: tutte idee sottese nella lontana teoria bizantina e
medievale del nÒmoj myucoj, del sovrano lex animata,
governante il mondo per autorità divina, immagine vivente di Cristo in
terra.
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© Gianfranco Purpura
Dipartimento Storia del Diritto
Università di Palermo |
Note:
1 Livio 3, 34,
6.
2 Cic. De Leg.
1, 5, 16:
fons legum et iuris inveniri potest; 1, 6, 20:
ipsius
iuris ortum a fonte repetamus
3 D.1,1, 7, pr.: Ius
autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis,
decretis principum, auctoritate prudentium venit.
4 Gaio, Inst.I,
2: Constant iura populi Romani ex legibus
5 D. 1, 2, 2, 6:
ex
his (le Dodici Tavole) fluere coepit ius civile. |
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