GIANFRANCO PURPURA
IL NAUFRAGIO NEL DIRITTO ROMANO: PROBLEMI GIURIDICI E TESTIMONIANZE
ARCHEOLOGICHE
Il presente
articolo riproduce il testo di una comunicazione, effettuata a Giardini Naxos il
22 ottobre 1994 nel corso della IX Rassegna di archeologia subacquea, avente
per tema il naufragio. E stato pubblicato in Annali Università di Palermo (
Aupa), XLIII, 1995, pp. 463-476.
In seguito al costante progresso della tecnica il moderno concetto di
naufragio appare destinato a subire una progressiva riduzione di contenuto. Il
c.d. "naufragio assoluto", che si ritiene si verifichi quando in
pieno mare o in vicinanza della costa non resta dell'imbarcazione alcun segno
permanente sulle acque, non costituisce più il caso tipico di scafo ridotto
alla condizione di relitto perché oggi sovente è possibile ripristinare le
condizioni di galleggiamento e dunque non è affatto agevole distinguere il
naufragio da altri sinistri, che implicano conseguenze giuridiche diverse, come
la semplice sommersione e 1'incendio.[1] Né
può indicare un criterio discretivo, e determinare l'applicazione delle diverse
disposizioni moderne relative al recupero dei relitti o dell'assistenza in
mare, l'esistenza o meno nei marinai dell'animus dereliquendi,
dell'intenzione cioè di abbandonare lo scafo senza speranza di recupero ed
intento di ritorno, poiché a ben vedere nel naufragio non v'è derelictio,
intenzione cioè di abbandonare la nave o le merci, e dunque possibilità di
usucapire ciò che viene rilasciato per salvarsi, come già notava al tempo di
Nerone il giurista Giavoleno.[2]
Neppure la fractio navis, la rottura della nave che sulla scia
dell'etimologia del termine naufragio e degli interpreti medievali delle fonti
romane potrebbe proporsi (dicitur naufragium quasi navis fractura, a nave et
frango),[3] appare idonea alla
definizione del concetto in questione, poiché si ritiene non esservi naufragio
nel caso di nave spezzatasi in due tronconi, che recuperati possono essere
ricomposti con ragionevole spesa ed al contrario appare esservi indubbiamente
naufragio senza l'esistenza di alcuna frattura, come evidentemente avvenne, per
citare un celebre caso archeologico, per la Wasa, nave reale svedese, che si
inabissò per uno sbandamento nel viaggio inaugurale nei pressi di Stoccolma ed
è stata recuperata integra. Seguendo uno dei più autorevoli studiosi
settecenteschi di diritto commerciale, il Casaregis (Si vero sint abscissa
vela et malus deiectus, tunc potest dici naufragium, donec navis navigare non
possit),[4] si preferisce oggi porre
l'accento sulle condizioni di navigabilità ed il grado di riparabilità del
relitto e dunque sulla convenienza economica e l'esistenza di danni ovviabili
in un periodo di tempo almeno superiore a sessanta giorni,[5]
requisiti questi soggetti a mutare, come si è detto, in seguito al progresso
tecnico.
Nel mondo antico pare che il concetto di naufragio sia stato originariamente completamente diverso: si sia, cioè, esteso, in certi luoghi ed in epoche remote, a comprendere addirittura qualsiasi nave, anche integra, approdata in terra straniera in luogo non autorizzato.[6] Essa sarebbe stata esposta ad un possibile sequestro, alla pari dei beni che la violenza dei marosi sospingeva sulle rive e che in base all'esistenza o meno di una forte autorità statale rivierasca venivano sequestrati dallo Stato o acquisiti da coloro che li rinvenivano. L'antico diritto di naufragio (ius naufragii) combattuto dall'impero romano e ancora nel medioevo da Federico II nella costituzione Navigia, nella quale tuttavia si escludeva ogni protezione per le navi (navigia) che piraticam exerceant pravitatem aut sint nobis sive Christiano nomine inimica, riesumando così tempi poco sicuri per i naviganti stranieri ‑ si esercitava tanto sulla nave integra approdata in luoghi non consentiti, come sull'imbarcazione abbandonata dal suo equipaggio e dai passeggeri e lasciata in balia delle acque e dei venti; e pure sullo scafo gettato dalla tempesta sulla costa o sommerso in pieno mare, e sui resti nautici raccolti in acqua o dal mare rigettati sulla riva.
Due opposte concezioni pare che si siano scontrate nel mondo antico: una che considerava il naufrago un reietto da immolare agli dei marini o da assoggettare a schiavitù, come nell'Ifigenia in Tauride o nell'episodio omerico dei Lestrigoni; l'altra, riflessa dall'atteggiamento di Alcinoo, in base alla quale colui che era riuscito a sfuggire ai marosi andava aiutato e coperto di doni.[7]
Una pratica antichissima che ancora sopravviveva nel mondo greco romano era
quella che si collegava al sequestro ed al symbolon. La diffusione del
diritto di rappresaglia (sylai) nella pratica del commercio più antico,
il soddisfacimento cioè sui beni di un concittadino di un "debitore"
straniero insolvente,[8]
imponeva che i traffici si effettuassero solo in località protette, come
santuari, approdi autorizzati (asili) o facendo ricorso allasylia ed al
symbolon. L'ospitalità (xenia) offerta invece ad uno straniero
dava occasione alla scissione di un oggetto (symbolon) che materializzava
così la prestazione ricevuta. Ma il symbolon, le cui metà con la
partenza erano destinate ad essere separate e dunque portate lontano, non
racchiudeva ancora un diritto, tutt'al più un dovere. Il dovere, non sanzionato
da alcun obbligo ‑ anzi sorto ancor prima della nascita di un obbligo
civile ‑ di ricambiare la prestazione ricevuta, che aveva stabilito una
salda unità tra gli interessati, interrotta con la partenza di chi era stato
ospitato, e che poi doveva ricostituire l'unità dell'ospitalità ricevuta al
momento dell'esibizione della metà dell'oggetto (semeión) da parte di
chi l'aveva ospitato, o d'un familiare o di qualsiasi portatore. La fractio
non denotava dunque la fine del rapporto, ma il suo inizio, e non era volta a
precostituire una prova, ma un segno sacrale della prestazione e dunque della
necessità di ricostituirla rendendola.[9]
Poteva così esser ricambiata l'ospitalità, come poteva essere recuperato un
bene depositato presso uno straniero o restituito un mutuo; ed il symbolon,
piuttosto che costituire una prova decifrabile, come la successiva singrafe,[10]
documento scritto, presentava il vantaggio, indiscutibile nelle condizioni di
insicurezza del commercio arcaico, di essere un documento non scritto che non
aveva alcun significato o valore, se non per chi fosse in grado di intendere il
messaggio. Il rapporto, non ancora basato su una prestazione e una
controprestazione, era posto sotto la protezione della divinità, dipendeva
dall'esibizione del symbolon e dal riconoscimento da parte dello stesso
"debitore"; ed al "creditore", oltre al deferimento di un
eventuale giuramento, non restava possibilità alcuna di avere ricambiata la sua
ospitalità. Similmente in diritto greco sembra che il concetto di obbligazione
non fosse ancora svincolato dalla sfera religiosa e che dalla violazione di una
promessa giurata non scaturisse dunque un'azione diretta, ma che l'azione
contrattuale, la dike blábes (azione di danneggiamento) costituisse solo
un rimedio a tutela del danno subito o minacciato per la violazione di una
promessa posta sotto protezione divina.[11]
Tra individui, gruppi gentilizi e familiari, comunità straniere, persino
città, potevano essere scambiati symbola la cui esibizione accordava
allo straniero asilo, ospitalità e soprattutto di riflesso protezione
giudiziaria.[12] Nonostante la diffusione
della scrittura, l'impiego di questi oggetti (fig. 1 2 3 4) , che
pian piano cominciarono a recare brevi iscrizioni,[13]
persistette a lungo, e si sviluppò nel sistema di tesserae hospitales (fig. 5) e tabulae patronatus.[14]
Relitti di età arcaica, come la nave rinvenuta a Gela, al Giglio, di Magan Michael, a Pointe Lequin o a Panarea, potrebbero restituire reperti di tal genere, che facilmente potrebbero sfuggire all'attenzione degli scavatori. Il più antico di tutti i relitti finora ritrovati, il relitto di Ulu Burun risalente agli inizi del XIV sec. a.C., ha fornito un anello prezioso (fig. 6), sicuramente scisso deliberatamente a metà, che non trova spiegazione plausibile, se non collegandosi alla pratica suddetta, che dunque appare attestata nell'area del vicino Oriente già dal XIV sec. a.C.
Per il mondo arcaico romano si è parlato al riguardo di una fractio
stipulae ‑ per alcuni "contratto‑intaglio" realizzato
per il computo di quantità in occasione di una promessa (stipulatio),
marcando con delle tacche numerali un ramo separato in due parti combacianti[15] ‑
ma non si è saputo dar conto di due testi, uno di Isidoro, l'altro di Festo che
collegavano lo stipes (= ramo) al senso di saldo, fermo.
Isidoro, Orig. V, 24,30: Stipulatio
est promissio vel sponsio, unde et promissores stipulatores vocantur. Dicta
autem stipulatio ab stipula. Veteres enim, quando sibi aliquid promittebant,
stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes, sponsiones suas
agnoscebant sive quod stipulam iuxta Paulum iuridicum firmum appellaverunt.
Festo, De verb. sign. (Lindsay, p. 440): Stipatores
ait dictos a stipe quam mercedis nomine custodes cuiusque corporis. Unde et
stipam qua amphorae cum exstruuntur firmari solent.
Inaspettatamente i rinvenimenti subacquei offrono la possibilità di una
nuova interpretazione dei testi suddetti ‑ rilevanti per la genesi della
promessa romana ‑ chiarendone il significato: quasi tutti i relitti
rinvenuti dal II millennio a.C. sino all'età bizantina recano nella stiva
ramaglia frapposta tra fasciame e carico (fig. 7)
per rinsaldare il tutto[16] e
consentono quindi di stabilire un legame tra firmus e stipula. Le
implicazioni dell'interpretazione dei brani di Festo ed Isidoro da me suggerita
esulano dal tema di questo Convegno archeologico, ma credo che il caso dimostri
con evidenza la fondamentale unitarietà di discipline come il diritto,
(archeologia, la storia e la necessità di costanti collegamenti. Senza
lapporto dell'archeologia subacquea non sarebbe stato possibile spiegare il
rapporto, che pare ricondurci alla pratica del commercio marittimo, tra la
solidità (firmus) di una promessa ed il simbolo del ramo (stipula),
come dimostra il fatto che tra gli storici del diritto si era addirittura
pensato ad etichette di legno fissate alle anfore.
Il riconoscimento del diritto di naufragio poteva incentivare la pratica dei naufragatori che intenzionalmente accendevano falsi fuochi lungo la costa per attrarre in secco le navi e saccheggiarle, come indica un celebre testo di Ulpiano conservato nel Digesto,[17] o imporre una disciplina dell'approdo indotto da necessità (vis tempestatis cui resisti non potest), che in tal caso avrebbe potuto determinare l'esclusione del sequestro o del pagamento di eventuali dazi doganali e la fissazione di un termine di tre o cinque giorni per riparare i danni e ripartire, come previsto nel primo trattato tra Roma e Cartagine, anteriore addirittura al 509 a.C.[18] La prima pratica indicata giustifica forse la densità anomala di relitti in tratti particolari della costa, come la cuspide sud occidentale della Sicilia, ove laccensione di falsi fuochi di segnalazione all'interno di vaste spiagge sabbiose desertiche, avrebbe potuto determinare errate valutazioni da parte dei naviganti con conseguenti arenamenti e saccheggi, reiterati nei secoli.[19] La seconda prassi segnalata fu forse alla base della famosa lex Rhodia, fondamentale legge marittima degli antichi, che, oltre a regolare la ripartizione dei danni tra i diversi mercanti (vectores) in caso di getto delle merci in mare, prevedeva l'esenzione doganale delle merci sospinte dalla tempesta, come nella disposizione incisa nel I sec. d.C. nella parete dell'ufficio della dogana del porto di Cauno (fig. 8), un tempo controllato dai Rodii.[20]
Se i numerosi tesoretti di monete (fig. 9
- 10) o oggetti preziosi, rinvenuti di recente in relitti
dal IV a.C. al III d.C.,[21] sono
per lo più da collegare alla pratica della pecunia traiecticia e del receptum,
anche l'anomala struttura della stiva, che attraverso i rinvenimenti
archeologici subacquei è talvolta apparsa ripartita in settori o costituita da dolia
(fig. 11),[22] si
connette alla prassi giuridica della locazione di uno spazio a bordo, pratica
testimoniata nelle fonti accanto alla conclusione della locazione dell'intera
nave o di un vero e proprio contratto di trasporto (locatio operis),
che comportava la consegna delle merci sane e salve nel porto di destinazione (salvas
merces in portum perducere).[23] Il
trasporto alla rinfusa, sovente di liquidi o di aridi, implicava la riconsegna
di merci del medesimo genere e qualità (tantundem eiusdem generis),
garantita da vasetti campione sigillati che viaggiavano con il carico e che, se
pur non ancora sono stati ritrovati in relitti, sono già apparsi in località
portuali.[24] La quasi secolare durata
delle navi, dimostrata adesso in base a rinvenimenti archeologici,[25] non
solo si collega alla celebre questione giuridica posta nel I sec. a.C. da
Servio Sulpicio Rufo e Alfeno Varo se una nave interamente rifatta con legname
nuovo costituisca la medesima entità originaria (D.5,1,76), ma dimostra la
genuinità di contratti secolari di misthoprasia, attestati nei papiri
per diminuire i rischi marittimi e realizzare una forma di utilizzazione
protratta delle navi, assai simile al moderno contratto di leasing.[26]
Deleteria pratica antica, dalla quale però può oggi trarre giovamento la moderna archeologia subacquea, era la prassi dei falsi naufragi, testimoniata nel mondo romano a partire dalla prima guerra punica, ma sicuramente da tempo conosciuta nel mondo greco. Si trattava di far sopportare il rischio del naufragio di vecchie imbarcazioni fraudolentemente affondate o allo Stato, nel caso di trasporti militari, o a privati prestatori di denaro e finanziatori d'imprese marittime, ma talvolta lo stridore della sega impiegata per 1'autoaffondamento dallo stesso capitano determinava la reazione violenta dei passeggeri con esito fatale per il naufragatore, come nel caso dell'orazione contro Zénothémís.[27] Non è stato ancora possibile riscontrare archeologicamente un evento del genere, anche perché appare alquanto improbabile poter distinguere fra travi segate prima del naufragio ed assi asportate successivamente da scafi già naufragati, come sembra essersi verificato nel relitto del I sec. d.C. a Villasimius in Sardegna, che presenta tagliato il legname emergente dal bassofondo. Tutto ciò testimonia comunque una diffusa pratica di recuperi subacquei effettuata da compagnie di urinatores, che nel relitto romano della Madrague de Giens sembrano aver asportato la parte centrale del carico a quattordici metri di profondità lasciando sul fondo i ciottoli di zavorra utilizzati per la discesa.[28] Tale prassi fu infine disciplinata nella compilazione marittima bizantina del VII sec., denominata Nomos Rhodion Nautikós, in base alla differente profondità dei recuperi, prevedendo compensi fino ad un solido d'oro per oltre venticinque metri di fondo.
Un editto del tempo di Claudio si spinse a prevedere il divieto di asportare chiodi della nave con intento fraudolento per reprimere la prassi dei falsi naufragi. Non evidentemente chiodi qualsiasi, ma soprattutto i lunghi perni di rame ricurvi che consolidavano la chiglia e che ora son ben noti attraverso i rinvenimenti archeologici.[29] Nel caso di naufragio di trasporti annonarii si impose ben presto un'inchiesta (quaestio de naufragiis) che giunse nel tardo impero a prevedere la tortura obbligatoria dei marinai, dei magistri navium o addirittura dei figli, se costoro fossero venuti meno.[30]
In età repubblicana avanzata e forse in collegamento con la repressione
della pirateria ed i tumulti dell'ultima repubblica, il pretore del noto editto
de incendio ruina naufragio rate nave expugnata, aveva preso in
considerazione il rapere, il damnum facere, dolo malo recipere
una res ex naufragio, concedendo un'azione in quadruplum o in
simplum rispettivamente nell'anno o dopo.[31] Ben
presto fu necessario chiarire, come si è visto, la portata della locuzione ex
naufragio ed i giuristi iniziarono a proporre un cauto allargamento della
fattispecie edittale,[32] ma
agli inizi dell'età imperiale, secondo la prevalente dottrina, la direptio
ex naufragio, sottoposta in precedenza solo a tutela pretoria su richiesta
di azione da parte di un privato, fu soggetta a repressione criminale (executio
criminis) con un SC che "di colpo" avrebbe addirittura prescritto
la pena capitale per la semplice sottrazione di cose naufragate.[33]
L'anomalia di una repressione tanto grave per la semplice sottrazione di una
cosa naufragata è apparsa ancora più strana se si tien conto che tale pena non
sarebbe stata in realtà applicata almeno fino ad una costituzione di Caracalla,
che distingueva tra res periturae e non, e prevedeva, non nel primo, ma
solo nel secondo caso, pene relativamente miti, come la relegazione biennale o
la fustigazione.[34] Soltanto in casi speciali
furono fissati provvedimenti più severi, come per coloro che accendevano fuochi
sulla spiaggia per provocare naufragi o al tempo di Antonino Pio per vis
ai nautae o di Adriano per i possessori di terre riverasche che
nascondessero le navi infictae o fractae all'inchiesta del
governatore provinciale.[35] Ma
in tutti questi casi la gravità della pena era giustificata da un comportamento
quasi piratesco, connesso alla perdita dell'intero naviglio.
I testi sui quali si basa la notizia della punizione con la pena capitale
per la semplice sottrazione di cosa naufragata sono un commento di Ulpiano
dell'editto de incendio ruina naufragio ed un brano di Marciano (fig. 12 - 13).[36] Nel
primo testo Ulpiano affermava che un SC aveva esteso la pena capitale prevista
dalla legge Cornelia de sicariis et veneficis dell'81 a.C. "a
coloro per frode o consiglio dei quali i naufraghi fossero stati con violenza suppressi
perché non portassero aiuto alla nave e a quanti ivi avessero bisogno di
soccorso".[37] Ma se, come è stato
notato, è difficile immaginare che dei naufraghi vengano soppressi ‑ o
trattenuti, come parrebbe preferibile ‑ solo perché si astengano dal
portare aiuto ad una nave in difficoltà o a persone in pericolo di naufragare,
ancor più difficile è comprendere per quale ragione debba essere prevista una
pena particolare diversa da quella che reprimeva il comune omicidio, punito già
dalla lex Cornelia de sicariis, senza il bisogno di alcuna estensione
tramite un successivo SC.[38]
Il testo di Marciano, che si riferiva certamente al medesimo SC, piuttosto che indicare come oggetto della soppressione i naufraghi, menzionava il naufragio medesimo: et qui naufragium suppresserit... ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur, ma la fattispecie è apparsa in dottrina poco plausibile, in quanto "non si vede perché dei ladroni debbano voler affondare nave e carico (o parti dell'una o dell'altro) quando è proprio di tutto questo che si vogliono impossessare".[39] Si è dunque pensato, confutando un'ipotesi di Mommsen, che i due testi, pur riferendosi come si è detto al medesimo SC, si colleghino a fattispecie diverse, l'ultima delle quali (ipotizzando naufragos supprimere, piuttosto che naufragium) sarebbe stata ascrivibile, se non al vero e proprio occultamento di cadavere o alla vendita del cittadino romano come schiavo, repressa già dalla lex Cornelia, alla prassi assai diffusa di nascondere naufraghi e viandanti liberi o schiavi in ergastula (prigioni private).[40] Il SC allora avrebbe protetto soprattutto i naufraghi stranieri e combattuto l'antico diritto di presa sui naufraghi, talvolta riemergente durante la stessa età imperiale, malgrado la forte presenza di un'autorità centrale.
Ma appare inammissibile e non comprovato da alcun testo che il diritto di
naufragio venisse ufficialmente riconosciuto sotto l'Impero, come altrove ho
già sostenuto,[41] ed in realtà
l'occultamento del naufragio ed il deliberato affondamento di navi con un
carico quasi integro ma non commerciabile, rientrava normalmente nella pratica
della pirateria o della guerra di corsa.[42]
Allorquando vi fu un forte governo centrale ed un diffuso controllo nei porti
dell'Impero divenne conveniente impadronirsi di pochi beni, i più preziosi di
un'imbarcazione, ed affondare il resto per far sparire ogni traccia. Il caso di
Spargi (fine del II sec. a.C.), preso in considerazione da Gianfrotta, potrebbe
essere emblematico della pratica di supprimere naufragia, con un carico
quasi integro dopo un combattimento (fig. 14- 15).[43]
Alcuni rinvenimenti archeologici subacquei infatti sembrano poter dimostrare
l'affondamento di carichi commerciali in seguito ad azioni piratesche, dopo il
frettoloso prelievo di oggetti preziosi e smerciabili senza ingenerare
sospetti.[44]
Dunque con Mommsen ‑ e in dissenso con Manfredini[45] ‑
è possibile ricostruire il caso che diede luogo alla previsione di diverse
fattispecie represse dall'ignoto SC, commentato da Ulpiano e Marciano. Secondo
Ulpiano sarebbe stato punito, non solo l'ispiratore (fraude aut consilio),
ma anche l'esecutore materiale che con la forza (per vim) avesse fatto
scomparire una nave in difficoltà con tutto l'equipaggio che chiedeva aiuto e
cercava con ogni mezzo di scongiurare l'evento drammatico (...item alio
senatus consulto cavetur eos, quorum fraude aut consilio naufragium suppressum
esset quive per vim fecisset ne navi vel sibi periclitantibus opitulentur).
Ed in perfetta sintonia Marciano affermava: ...et qui naufragium
suppresserit. . . ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur. Non si
trattava come pur sosteneva Mommsen ‑ de furto facto ex naufragio,[46] ma
di far scomparire la nave con quasi tutte le merci e l'intero equipaggio. È
stato infatti rilevato che i casi previsti dalla legge Cornelia erano collegati
dal comune denominatore di costituire attentati alla vita umana, piuttosto che
a beni, come sarebbe stato per la direptio ex naufragio.[47] Non
solo la repressione tanto severa sarebbe stata giustificata ‑ in sintonia
con altri casi speciali che abbiamo già indicato ed in dissidio con la
disciplina per altro verso nota della sottrazione di cose naufragate ‑ ma
l'interpretazione proposta appare perfettamente accordarsi al termine supprimere
nel senso di "affondare" ben "documentato nelle fonti
letterarie, prevalentemente con oggetto naves e con riferimento a
battaglie navali".[48]
Nel commento bizantino attribuito in via congetturale al lib. 53, tit. 3,25
dei Basilici, si affermava sbrigativamente riferendo il passo di Ulpiano che
chi prendeva qualcosa da un naufragio era tenuto alla legge de sicariis.
Pare questo essere ormai il regime affermatosi per il diripere una res
ex naufragio in tarda età, quando è noto che la debolezza del potere
centrale e la frequenza delle trasgressioni si accompagnarono ad un
inasprimento delle sanzioni, ma è vano tentare di desumere alcunché dalla
mancata menzione del SC in questo sommario commento.[49]
Correttamente nella Nov. 64 di Leone il Saggio l'imperatore si chiede quali
beni materiali possano autorizzare una condanna alla perdita della vita per la
loro sottrazione, per concludere che non ne esisteva nessuno, ed abrogare così
la pena capitale in caso di direptio ex naufragio di singole cose. Ma
diversa sembra essere stata l'originaria fattispecie classica e postclassica di
quello che adesso può, a buon diritto, essere ritenuto il crimine, di gran
lunga più grave, di supprimere naves et naufragia.
GIANFRANCO PURPURA
Dipartimento di Storia del Diritto
Università
di Palermo
[1] Così Ferrarini, NNDI, XI, 1965, v. naufragio, p.
73 ed Erra, Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 3, v. "Disastro ferroviario,
marittimo, aviatorio", che propendono per la sostanziale identità delle
espressioni in questione. Per Ardizzone, Digesto, VIII, Penale, Torino, 1994,
p. 5, v. "Naufragi, disastro aviatorio, disastro ferroviario", ed
altri ivi cit. il naufragio sembra consistere nella perdita della nave in
navigazione, con o senza affondamento. La sommersione si ritiene invece che si
verifichi in caso di affondamento totale o parziale della nave, che non sia in
navigazione.
[2]
D.41,2,21,1 e 2: Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest
quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. Idem inris esse existimo in bis
rebus, quae iactae sunti quoniam non potest videri id pro derelacto babitum,
quod salutis causa interim dimissum est.
[3] Accursio, Magna Glossa ad legem C.11,5,1.
[4] DE CASAREGIS, Discursus legales de commercio, I, Florentiae, 1719,
disc. 1, n. 142, 14; Moschetti, Enc. dir., XXXV11 (1977), p. 557, v.
"naufragio".
[6] ROUGÉ, Le droit de naufrage et ses
limitations en Méditerranée avant l'établessement de la domination de Rome,
Mél. Piganiol., III, Paris, 1966, pp.
1467‑1479.
[7] ROUGÉ, Op. cit., p. 1468; MANFREDINI, Una
questione in materia di naufragio, Sodalitas, 5, 1984, Napoli, p. 2224.
[8] Nel noto papiro di Wennamone, sacerdote egiziano
partito per acquistare legname siriano per il suo tempio e che viene
immediatamente spogliato da uno straniero che vantava crediti nei confronti di
egiziani, la pratica in questione è riferibile già al XII sec. a.C.
[9] Riferendosi invece alla fractio stipulae,
alla quale subito accenneremo, v'è chi ha sostenuto "che in un contesto
simbolico, difficilmente potrebbe indicare la concordia tra le parti e la
complementarietà delle reciproche obbligazioni (non avendo del resto la stipulatio
carattere sinallagmatico)", poiché l'atto "in una dimensione
animistico‑religiosa" avrebbe assunto "una valenza decisamente
negativa". ZuCcoTTI,
Symbolon e stipulatio, Testimonium amicitiae, Milano, 1992, p. 412.
[10] VELISSAROPOULOS, Les symbola d'affaires.
Remarques sur les tablettes archaiques de file de Corfou, Symposion 1977, Köln‑Wien,
1982, p. 83 e p. 81, nt. 51, che constata le "coincidenze" giuridiche
tra le tavolette mesopotamiche ed i symbola. Cfr. anche HERRMANN, Symbolon und Antisymbolon
in den Papyri, Actes de XV Congr. Intern. de Papyrologie 1977, IV, Bruxelles,
1979, pp, 222‑230.
[11] H.J. WoLFF,
La strutture de l'obligation contractuelle en droit grec, RHDEF, 44, 1966, pp.
572 ss.
[12] GAUTHIER, Symbola. Les étrangers et
la justice dans les cités grecques, Nancy, 1972.
[13] Celebre ad es. il leoncino in avorio proveniente
da Roma dal deposito votivo del tempio arcaico della prima fase della metà del
VI set. a.C. con l'iscrizione sul lato liscio forse con un nome e due gentilizi
Aras Silketenas Spurianas. Cfr. AMPOLO, La città riformata e
l'organizzazione centuriata, St. di Roma, I, Roma in Italia, Torino, 1988, p.
237.
[14] MESSINEO, Tesserae Hospitales?,
[15] ZUCCOTTI, Congettura sulle origini della stipulatio,
Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano,
1987), II, Milano, 1990, pp. 51‑127. ID., Symbolon e stipulatio,
cit., Milano, 1992, p. 412.
[16] Così a Ulu Burun (XIV sec. a.C.); Gelydonia (XIII
set. a.C.); Kyrenia (IV sec. a.C.); Marsala (III sec. a.C.); Titan, Giens (I
sec. a.C.‑I d.C.); Cefalù (VI set. d.C.); etc. Cfr. anche GiANFROTTA, POMEY, Archeologia
subacquea, Verona, 1981, p. 279.
[17] D.47,9,10: Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delatori, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent, praesidis provinciae religiosa constantia efficiat.
[18] PURPURA, Relitti di navi e diritti del fisco. Una congettura sulla lex Rhodia, AUPA, 36, 1976, pp. 73 ss. Per la datazione del primo trattato tra Roma e Cartagine al periodo etrusco v. le fondate considerazioni di SORDI, Il mito troiano e l'eredità etrusca di Roma, Milano, 1989, pp. 34 e s.
[19] PURPURA, Rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale, Archeol. sub. 3, Bollettino d'arte, suppl. al n. 3 î‑38, 1986, p. 156.
[20] PURPURA, Relitti di navi e diritti del fisco. Una
congettura sulla lex Rhodia, cit., pp. 73 ss.
[21] Reiteratamente a Camarina (Di Stefano, Camarina
1990. Nuove ricerche e recenti scoperte nella baia e nell'avamporto, Atti V
Rassegna archeol. sub., Giardini Naxos, 1990, Soveria Mannelli, 1992, p. 192 e
p. 196); in Sardegna, ove è stata recuperata un'anfora piena di monete nel 1975
dal Centro Sperimentale di Archeol. sottom.; a Marsala (Giglio, Catalogo della
mostra "Fenici e vichinghi: le navi", Appendice, Marsala, 1993, pp.
29‑31).
[22] PALLARES, Alcune considerazioni sui resti lignei
dello scafo della nave romana del golfo di Diano Marina, Atti IV Rassegna
Archeol. sub., Giardini Naxos, 1989, Messina 1991, p. 175. GIANFROTTA, HESNARD,
Due relitti augustei carichi di dolia: quelli di Ladispoli e del Grand
Ribaud D, Atti Colloquio "El vi a 1'antiguidat", Badalona, 1985
(1987), pp. 285‑297; GIANFROTTA, Testimonianze sottomarine al Circeo,
Atti Conv. "Incontro con 1'Archeol., Sabaudia, 1984 (1989), p. 46 e s.
[23] PURPURA, Misthoprasiai ed exercitores,
AUPA, 40, 1988, pp. 37 ss.
[24] Per il porto di Marsiglia e Pompei v. Liou, MOREL, L'orge des Cavares: une
amhorette à inscription peinte trouvée dans le port antique de Marseille, Rev. Arch.
de Narbonnaise, 10, 1977, pp. 189 ss.; per Alessandria GUÉRAUD, Un vase ayant
contenu un échantillon de blé (deigma), JJP, IV, 1950, pp. 107 ss.
[25] L'imbarcazione naufragata nel IV sec. a.C. a
Kyrenia (Cipro) era assai vecchia e malandata. Aveva sicuramente subito una
vasta riparazione di una fiancata. Lo stesso sembra essersi verificato per
scafi romani rinvenuti a Fiumicino o greci a Marsiglia. Anche la grande
imbarcazione adibita al trasporto del pietrame (navis lapidaria)
affondata a Torre Sgarrata nel III sec. d.C. era assai vecchia e logorata. Cfr.
THROCHMORTON, Atlante di archeol. sub., Novara, 1988, pp. 56 e 77.
[26] DE MARTINO, Navis, eadem navis‑specificatio,
Dir. priv. e società romana, Scritti De Martino, II, Roma, 1982, pp. 45 ss.;
PURPURA, Misthoprasiai, cit., pp. 37 ss.
[27] Demostene, Contro Zénothémis 5‑6.
[28] TCHERNIA, L'epave rom. de la Madrague de Giens
(Var), Gallia, Suppl. XXXIV, Paris, 1978.
[29] Cfr. POMEY, GIanfrotta,
Arch. sub., Verona, 1981, p. 236 ss.
[30] CI. 11,6,3 (380); cfr. anche C. Th. 13,9. MANFREDINI, Les navicularies et le naufrage, SDHI,
33, 1986, pp. 135‑148.
[31] MANFREDINI, Una questione in tema di naufragio,
cit., pp. 2209 ss.
[32] MANFREDINI, l.c.
[33] MANFREDINI, op. cit., p. 2218.
[34] D.47,9,4,1.
[35] D.47,9,10; 48,7,1,1‑2; 47,9,7. MANFREDINI, l.c.
[36] D.47,9,3,8 e D.48,8,3,4.
[37] MANFREDINI, op. cit., p. 2211. D.47,9,3,8:
...item alio senatus consulto cavetur eos, quorum fraude aut consilio
naufragi suppressi per vim fuissent, ne navi vel ibi periclitantibus
opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata est, poenis adficiendos...
[38] MANFREDINI, op. cit., pp. 2211 e 2220.
Occorre tener conto che supprimere significa anche "impedire,
trattenere", ma in tal caso la fattispecie si configurerebbe in maniera
assai singolare.
[39] MANFREDINI, op. cit., p. 2220.
[40] MANFREDINI, op. cit., pp. 2220 ss.
[41] PURPURA, Relitti di navi e diritti del fisco, cit.,
pp. 73 ss.
[42] Sulla differenza tra pirateria e corsa cfr.
Moschetti, Enc. dir., XXXIII, Varese, 1983, v. "Pirateria (storia)",
pp. 873 ss.; GIANNINI, Enc. del dir., X, Varese, 1962, v. "corsa
marittima", pp. 770 ss. Sulla pirateria e la condizione del pirata nel
diritto romano v. la lett. cit. da MOSCHETTI e ZIEGLER, Pirata communis
hostis omnium, De Iustitia et iure, Festgabe von Liibtow, Berlin, 1980, pp.
93‑103.
[43] GIANFROTTA, Commerci e pirateria: prime
testimonianze archeologiche sottomarine, MEFRA, 93, 1981, 1, pp. 229 ss. Altri
episodi simili (tra i quali il caso già citato di Kyrenia, ove lo scafo mercantile
fu affondato con il carico quasi intatto, ma con punte di freccia infisse nella
fiancata) indicati nelle pp. 233 e s. Le obiezioni sollevate da Guarino in
Labeo, 28, 1982, p. 225 sulle funzioni dei nauphýlakes appaiono
facilmente superabili sulla base di un testo di Ulpiano (D.4,9,1,2‑3, al
quale si appoggia anche Guarino), che assimila i dietarii a costoro,
distinguendoli dalla massa dei mesonautae, personale subalterno. In tal
modo Ulpiano li assimila, come fiduciarii dell'exercitor, al magister
navis, dal quale dipendeva la diaeta, la cabina di bordo, e la cura
dei carico.
[44] Oggetti oggi di un certo pregio, ma forse allora
non facilmente commerciabili, restarono a bordo per finire preda di moderni
saccheggiatori dopo quasi duemila anni. Cfr. Archeologia Viva, 45, 1994, p. 40
e s.
[45] MOMMSEN, editio maior ad D.47,9,3,8;
MANFREDINI, op. cit., pp. 2212 e s.
[46] MOMMSEN, l.c.; MANFREDINI, op. cit.,
p. 2213.
[47] MANFREDINI, op. cit, p. 2219.
[48] MANFREDINI, op. cit., p. 2220.
[49] Come tenta di fare MANFREDINI, op. cit., p. 2214.