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...Sezione: Archeologia Subacquea

  Il naufragio nel diritto romano:
Problemi giuridici e testimonianze archeologiche



di Gianfranco Purpura



Il presente articolo riproduce il testo di una comunicazione, effettuata a Giardini Naxos il 22 ottobre 1994 nel corso della IX Rassegna di archeologia subacquea, avente per tema il naufragio. E’ stato pubblicato in Annali Università di Palermo ( Aupa), XLIII, 19995, pp. 463-476.


Sommario

L’articolo si sofferma sul concetto giuridico di naufragio e sul ius naufragii, indicando diverse testimonianze archeologiche e subacquee che contribuiscono a chiarire aspetti giuridici dei commerci e degli affondamenti, come tesserae hospitales, vasetti - campione, sistemi di stivaggio e di trasporto di merci alla rinfusa, rinvenimenti monetali collegati a depositi e prestiti marittimi. In particolare, vengono esaminati D. 47, 9, 3, 8 (Ulpiano) e D. 48, 8, 3, 4 (Marciano), restituendo ai testi - che erano stati arbitrariamente emendati - l’originario riferimento ad una poco nota pratica criminosa, volta non tanto a supprimere naufragos, bensì naufragia. In seguito al controllo sulle vie marittime e nei porti in età imperiale, predoni e pirati provvedevano all’occultamento del naufragio ed al deliberato affondamento di navi con un carico quasi integro ma incommerciabile, trovando più conveniente impadronirsi di pochi beni preziosi e far sparire ogni traccia del resto. Ulpiano attesta che sarebbe stato punito, non solo l’ispiratore (fraude aut consilio), ma anche l’esecutore materiale che con la forza (per vim) avesse fatto sparire una nave in difficoltà con tutto l’equipaggio che chiedeva aiuto. Anche Marciano affermava che chi avesse occultato un naufragio sarebbe stato punito in seguito ad un SC, secondo una pena indicata dalla legge Cornelia (81 a.C.), relativa alla repressione degli attentati alla vita umana. Il crimine di supprimere naufragia, così individuato, potrebbe contribuire a giustificare l’elevato numero di relitti della fine dell’età repubblicana e la quasi totale integrità dei carichi, nonostante siano state riscontrate tracce archeologiche d’intervento di pirati, come nel noto caso di Spargi in Sardegna.

In seguito al costante progresso della tecnica il moderno concetto di naufragio appare destinato a subire una progressiva riduzione di contenuto. Il c.d. "naufragio assoluto", che si ritiene si verifichi quando in pieno mare o in vicinanza della costa non resta dell'imbarcazione alcun segno permanente sulle acque, non costituisce più il caso tipico di scafo ridotto alla condizione di relitto perché oggi sovente è possibile ripristinare le condizioni di galleggiamento e dunque non è affatto agevole distinguere il naufragio da altri sinistri, che implicano conseguenze giuridiche diverse, come la semplice sommersione e l'incendio. Né può indicare un criterio discretivo, e determinare l'applicazione delle diverse disposizioni moderne relative al recupero dei relitti o dell'assistenza in mare, l'esistenza o meno nei marinai dell'animus dereliquendi, dell'intenzione cioè di abbandonare lo scafo senza speranza di recupero ed intento di ritorno, poiché a ben vedere nel naufragio non v'è derelictio, intenzione cioè di abbandonare la nave o le merci, e dunque possibilità di usucapire ciò che viene rilasciato per salvarsi, come già notava al tempo di Nerone il giurista Giavoleno.
Neppure la fractio navis, la rottura della nave che sulla scia dell'etimologia del termine naufragio e degli interpreti medievali delle fonti romane potrebbe proporsi (dicitur naufragium quasi navis fractura, a nave et frango), appare idonea alla definizione del concetto in questione, poiché si ritiene non esservi naufragio nel caso di nave spezzatasi in due tronconi, che recuperati possono essere ricomposti con ragionevole spesa ed al contrario appare esservi indubbiamente naufragio senza l'esistenza di alcuna frattura, come evidentemente avvenne, per citare un celebre caso archeologico, per la Wasa, nave reale svedese, che si inabissò per uno sbandamento nel viaggio inaugurale nei pressi di Stoccolma ed è stata recuperata integra. Seguendo uno dei più autorevoli studiosi settecenteschi di diritto commerciale, il Casaregis (Si vero sint abscissa vela et malus deiectus, tunc potest dici naufragium, donec navis navigare non possit), si preferisce oggi porre l'accento sulle condizioni di navigabilità ed il grado di riparabilità del relitto e dunque sulla convenienza economica e l'esistenza di danni ovviabili in un periodo di tempo almeno superiore a sessanta giorni, requisiti questi soggetti a mutare, come si è detto, in seguito al progresso tecnico.
Nel mondo antico pare che il concetto di naufragio sia stato originariamente completamente diverso: si sia, cioè, esteso, in certi luoghi ed in epoche remote, a comprendere addirittura qualsiasi nave, anche integra, approdata in terra straniera in luogo non autorizzato. Essa sarebbe stata esposta ad un possibile sequestro, alla pari dei beni che la violenza dei marosi sospingeva sulle rive e che in base all'esistenza o meno di una forte autorità statale rivierasca venivano sequestrati dallo Stato o acquisiti da coloro che li rinvenivano. L'antico diritto di naufragio (ius naufragii) combattuto dall'impero romano e ancora nel medioevo da Federico II nella costituzione Navigia, nella quale tuttavia si escludeva ogni protezione per le navi (navigia) che piraticam exerceant pravitatem aut sint nobis sive Christiano nomine inimica, riesumando così tempi poco sicuri per i naviganti stranieri - si esercitava tanto sulla nave integra approdata in luoghi non consentiti, come sull'imbarcazione abbandonata dal suo equipaggio e dai passeggeri e lasciata in balia delle acque e dei venti; e pure sullo scafo gettato dalla tempesta sulla costa o sommerso in pieno mare, e sui resti nautici raccolti in acqua o dal mare rigettati sulla riva.
Due opposte concezioni pare che si siano scontrate nel mondo antico: una che considerava il naufrago un reietto da immolare agli dei marini o da assoggettare a schiavitù, come nell'Ifigenia in Tauride o nell'episodio omerico dei Lestrigoni; l'altra, riflessa dall'atteggiamento di Alcinoo, in base alla quale colui che era riuscito a sfuggire ai marosi andava aiutato e coperto di doni.
Una pratica antichissima che ancora sopravviveva nel mondo greco romano era quella che si collegava al sequestro ed al symbolon. La diffusione del diritto di rappresaglia (sylai) nella pratica del commercio più antico, il soddisfacimento cioè sui beni di un concittadino di un "debitore" straniero insolvente, imponeva che i traffici si effettuassero solo in località protette, come santuari, approdi autorizzati (asili) o facendo ricorso all’asylia ed al symbolon. L'ospitalità (xenia) offerta invece ad uno straniero dava occasione alla scissione di un oggetto (symbolon) che materializzava così la prestazione ricevuta. Ma il symbolon, le cui metà con la partenza erano destinate ad essere separate e dunque portate lontano, non racchiudeva ancora un diritto, tutt'al più un dovere. Il dovere, non sanzionato da alcun obbligo - anzi sorto ancor prima della nascita di un obbligo civile - di ricambiare la prestazione ricevuta, che aveva stabilito una salda unità tra gli interessati, interrotta con la partenza di chi era stato ospitato, e che poi doveva ricostituire l'unità dell'ospitalità ricevuta al momento dell'esibizione della metà dell'oggetto (semeión) da parte di chi l'aveva ospitato, o d'un familiare o di qualsiasi portatore. La fractio non denotava dunque la fine del rapporto, ma il suo inizio, e non era volta a precostituire una prova, ma un segno sacrale della prestazione e dunque della necessità di ricostituirla rendendola. Poteva così esser ricambiata l'ospitalità, come poteva essere recuperato un bene depositato presso uno straniero o restituito un mutuo; ed il symbolon, piuttosto che costituire una prova decifrabile, come la successiva singrafe, documento scritto, presentava il vantaggio, indiscutibile nelle condizioni di insicurezza del commercio arcaico, di essere un documento non scritto che non aveva alcun significato o valore, se non per chi fosse in grado di intendere il messaggio. Il rapporto, non ancora basato su una prestazione e una controprestazione, era posto sotto la protezione della divinità, dipendeva dall'esibizione del symbolon e dal riconoscimento da parte dello stesso "debitore"; ed al "creditore", oltre al deferimento di un eventuale giuramento, non restava possibilità alcuna di avere ricambiata la sua ospitalità. Similmente in diritto greco sembra che il concettodi obbligazione non fosse ancora svincolato dalla sfera religiosa e che dalla violazione di una promessa giurata non scaturisse dunque un'azione diretta, ma che l'azione contrattuale, la dike blábes (azione di danneggiamento) costituisse solo un rimedio a tutela del danno subito o minacciato per la violazione di una promessa posta sotto protezione divina.
Tra individui, gruppi gentilizi e familiari, comunità straniere, persino città, potevano essere scambiati symbola la cui esibizione accordava allo straniero asilo, ospitalità e soprattutto di riflesso protezione giudiziaria. Nonostante la diffusione della scrittura, l'impiego di questi oggetti, che pian piano cominciarono a recare brevi iscrizioni, persistette a lungo, e si sviluppò nel sistema di tesserae hospitales e tabulae patronatus.
Relitti di età arcaica, come la nave rinvenuta a Gela, al Giglio, di Magan Michael, a Pointe Lequin o a Panarea, potrebbero restituire reperti di tal genere, che facilmente potrebbero sfuggire all'attenzione degli scavatori. Il più antico di tutti i relitti finora ritrovati, il relitto di Ulu Burun risalente agli inizi del XIV sec. a.C., ha fornito un anello prezioso, sicuramente scisso deliberatamente a metà, che non trova spiegazione plausibile, se non collegandosi alla pratica suddetta, che dunque appare attestata nell'area del vicino Oriente già dal XIV sec. a.C.
Per il mondo arcaico romano si è parlato al riguardo di una fractio stipulae - per alcuni "contratto-intaglio" realizzato per il computo di quantità in occasione di una promessa (stipulatio), marcando con delle tacche numerali un ramo separato in due parti combacianti - ma non si è saputo dar conto di due testi, uno di Isidoro, l'altro di Festo che collegavano lo stipes (= ramo) al senso di saldo, fermo.
 
Isidoro, Orig. V, 24,30: Stipulatio est promissio vel sponsio, unde et promissores stipulatores vocantur. Dicta autem stipulatio ab stipula. Veteres enim, quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes, sponsiones suas agnoscebant sive quod stipulam iuxta Paulum iuridicum firmum appellaverunt.

Festo, De verb. sign. (Lindsay, p. 440): Stipatores ait dictos a stipe quam mercedis nomine custodes cuiusque corporis. Unde et stipam qua amphorae cum exstruuntur firmari solent.
 

Inaspettatamente i rinvenimenti subacquei offrono la possibilità di una nuova interpretazione dei testi suddetti - rilevanti per la genesi della promessa romana - chiarendone il significato: quasi tutti i relitti rinvenuti dal II millennio a.C. sino all'età bizantina recano nella stiva ramaglia frapposta tra fasciame e carico per rinsaldare il tutto e consentono quindi di stabilire un legame tra firmus e stipula. Le implicazioni dell'interpretazione dei brani di Festo ed Isidoro da me suggerita esulano dal tema di questo Convegno archeologico, ma credo che il caso dimostri con evidenza la fondamentale unitarietà di discipline come il diritto, (archeologia, la storia e la necessità di costanti collegamenti. Senza l’apporto dell'archeologia subacquea non sarebbe stato possibile spiegare il rapporto, che pare ricondurci alla pratica del commercio marittimo, tra la solidità (firmus) di una promessa ed il simbolo del ramo (stipula), come dimostra il fatto che tra gli storici del diritto si era addirittura pensato ad etichette di legno fissate alle anfore.
Il riconoscimento del diritto di naufragio poteva incentivare la pratica dei naufragatori che intenzionalmente accendevano falsi fuochi lungo la costa per attrarre in secco le navi e saccheggiarle, come indica un celebre testo di Ulpiano conservato nel Digesto, o imporre una disciplina dell'approdo indotto da necessità (vis tempestatis cui resisti non potest), che in tal caso avrebbe potuto determinare l'esclusione del sequestro o del pagamento di eventuali dazi doganali e la fissazione di un termine di tre o cinque giorni per riparare i danni e ripartire, come previsto nel primo trattato tra Roma e Cartagine, anteriore addirittura al 509 a.C. La prima pratica indicata giustifica forse la densità anomala di relitti in tratti particolari della costa, come la cuspide sud occidentale della Sicilia, ove l’accensione di falsi fuochi di segnalazione all'interno di vaste spiagge sabbiose desertiche, avrebbe potuto determinare errate valutazioni da parte dei naviganti con conseguenti arenamenti e saccheggi, reiterati nei secoli. La seconda prassi segnalata fu forse alla base della famosa lex Rhodia, fondamentale legge marittima degli antichi, che, oltre a regolare la ripartizione dei danni tra i diversi mercanti (vectores) in caso di getto delle merci in mare, prevedeva l'esenzione doganale delle merci sospinte dalla tempesta, come nella disposizione incisa nel I sec. d.C. nella parete dell'ufficio della dogana del porto di Cauno, un tempo controllato dai Rodii.
Se i numerosi tesoretti di monete o oggetti preziosi, rinvenuti di recente in relitti dal IV a.C. al III d.C., sono per lo più da collegare alla pratica della pecunia traiecticia e del receptum, anche l'anomala struttura della stiva, che attraverso i rinvenimenti archeologici subacquei è talvolta apparsa ripartita in settori o costituita da dolia, si connette alla prassi giuridica della locazione di uno spazio a bordo, pratica testimoniata nelle fonti accanto alla conclusione della locazione dell'intera nave o di un vero e proprio contratto di trasporto (locatio operis), che comportava la consegna delle merci sane e salve nel porto di destinazione (salvas merces in portum perducere). Il trasporto alla rinfusa, sovente di liquidi o di aridi, implicava la riconsegna di merci del medesimo genere e qualità (tantundem eiusdem generis), garantita da vasetti campione sigillati che viaggiavano con il carico e che, se pur non ancora sono stati ritrovati in relitti, sono già apparsi in località portuali. La quasi secolare durata delle navi, dimostrata adesso in base a rinvenimenti archeologici, non solo si collega alla celebre questione giuridica posta nel I sec. a.C. da Servio Sulpicio Rufo e Alfeno Varo se una nave interamente rifatta con legname nuovo costituisca la medesima entità originaria (D.5,1,76), ma dimostra la genuinità di contratti secolari di misthoprasia, attestati nei papiri per diminuire i rischi marittimi e realizzare una forma di utilizzazione protratta delle navi, assai simile al moderno contratto di leasing.
Deleteria pratica antica, dalla quale però può oggi trarre giovamento la moderna archeologia subacquea, era la prassi dei falsi naufragi, testimoniata nel mondo romano a partire dalla prima guerra punica, ma sicuramente da tempo conosciuta nel mondo greco. Si trattava di far sopportare il rischio del naufragio di vecchie imbarcazioni fraudolentemente affondate o allo Stato, nel caso di trasporti militari, o a privati prestatori di denaro e finanziatori d'imprese marittime, ma talvolta lo stridore della sega impiegata per 1'autoaffondamento dallo stesso capitano determinava la reazione violenta dei passeggeri con esito fatale per il naufragatore, come nel caso dell'orazione contro Zénothémís. Non è stato ancora possibile riscontrare archeologicamente un evento del genere, anche perché appare alquanto improbabile poter distinguere fra travi segate prima del naufragio ed assi asportate successivamente da scafi già naufragati, come sembra essersi verificato nel relitto del I sec. d.C. a Villasimius in Sardegna, che presenta tagliato il legname emergente dal bassofondo. Tutto ciò testimonia comunque una diffusa pratica di recuperi subacquei effettuata da compagnie di urinatores, che nel relitto romano della Madrague de Giens sembrano aver asportato la parte centrale del carico a quattordici metri di profondità lasciando sul fondo i ciottoli di zavorra utilizzati per la discesa. Tale prassi fu infine disciplinata nella compilazione marittima bizantina del VII sec., denominata Nomos Rhodion Nautikós, in base alla differente profondità dei recuperi, prevedendo compensi fino ad un solido d'oro per oltre venticinque metri di fondo.
Un editto del tempo di Claudio si spinse a prevedere il divieto di asportare chiodi della nave con intento fraudolento per reprimere la prassi dei falsi naufragi. Non evidentemente chiodi qualsiasi, ma soprattutto i lunghi perni di rame ricurvi che consolidavano la chiglia e che ora son ben noti attraverso i rinvenimenti archeologici. Nel caso di naufragio di trasporti annonarii si impose ben presto un'inchiesta (quaestio de naufragiis) che giunse nel tardo impero a prevedere la tortura obbligatoria dei marinai, dei magistri navium o addirittura dei figli, se costoro fossero venuti meno.
In età repubblicana avanzata e forse in collegamento con la repressione della pirateria ed i tumulti dell'ultima repubblica, il pretore del noto editto de incendio ruina naufragio rate nave expugnata, aveva preso in considerazione il rapere, il damnum facere, dolo malo recipere una res ex naufragio, concedendo un'azione in quadruplum o in simplum rispettivamente nell'anno o dopo. Ben presto fu necessario chiarire, come si è visto, la portata della locuzione ex naufragio ed i giuristi iniziarono a proporre un cauto allargamento della fattispecie edittale, ma agli inizi dell'età imperiale, secondo la prevalente dottrina, la direptio ex naufragio, sottoposta in precedenza solo a tutela pretoria su richiesta di azione da parte di un privato, fu soggetta a repressione criminale (executio criminis) con un SC che "di colpo" avrebbe addirittura prescritto la pena capitale per la semplice sottrazione di cose naufragate. L'anomalia di una repressione tanto grave per la semplice sottrazione di una cosa naufragata è apparsa ancora più strana se si tien conto che tale pena non sarebbe stata in realtà applicata almeno fino ad una costituzione di Caracalla, che distingueva tra res periturae e non, e prevedeva, non nel primo, ma solo nel secondo caso, pene relativamente miti, come la relegazione biennale o la fustigazione. Soltanto in casi speciali furono fissati provvedimenti più severi, come per coloro che accendevano fuochi sulla spiaggia per provocare naufragi o al tempo di Antonino Pio per vis ai nautae o di Adriano per i possessori di terre riverasche che nascondessero le navi infictae o fractae all'inchiesta del governatore provinciale. Ma in tutti questi casi la gravità della pena era giustificata da un comportamento quasi piratesco, connesso alla perdita dell'intero naviglio.
I testi sui quali si basa la notizia della punizione con la pena capitale per la semplice sottrazione di cosa naufragata sono un commento di Ulpiano dell'editto de incendio ruina naufragio ed un brano di Marciano. Nel primo testo Ulpiano affermava che un SC aveva esteso la pena capitale prevista dalla legge Cornelia de sicariis et veneficis dell'81 a.C. "a coloro per frode o consiglio dei quali i naufraghi fossero stati con violenza suppressi perché non portassero aiuto alla nave e a quanti ivi avessero bisogno di soccorso". Ma se, come è stato notato, è difficile immaginare che dei naufraghi vengano soppressi - o trattenuti, come parrebbe preferibile - solo perché si astengano dal portare aiuto ad una nave in difficoltà o a persone in pericolo di naufragare, ancor più difficile è comprendere per quale ragione debba essere prevista una pena particolare diversa da quella che reprimeva il comune omicidio, punito già dalla lex Cornelia de sicariis, senza il bisogno di alcuna estensione tramite un successivo SC.
Il testo di Marciano, che si riferiva certamente al medesimo SC, piuttosto che indicare come oggetto della soppressione i naufraghi, menzionava il naufragio medesimo: et qui naufragium suppresserit... ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur, ma la fattispecie è apparsa in dottrina poco plausibile, in quanto "non si vede perché dei ladroni debbano voler affondare nave e carico (o parti dell'una o dell'altro) quando è proprio di tutto questo che si vogliono impossessare". Si è dunque pensato, confutando un'ipotesi di Mommsen, che i due testi, pur riferendosi come si è detto al medesimo SC, si colleghino a fattispecie diverse, l'ultima delle quali (ipotizzando naufragos supprimere, piuttosto che naufragium) sarebbe stata ascrivibile, se non al vero e proprio occultamento di cadavere o alla vendita del cittadino romano come schiavo, repressa già dalla lex Cornelia, alla prassi assai diffusa di nascondere naufraghi e viandanti liberi o schiavi in ergastula (prigioni private). Il SC allora avrebbe protetto soprattutto i naufraghi stranieri e combattuto l'antico diritto di presa sui naufraghi, talvolta riemergente durante la stessa età imperiale, malgrado la forte presenza di un'autorità centrale.
Ma appare inammissibile e non comprovato da alcun testo che il diritto di naufragio venisse ufficialmente riconosciuto sotto l'Impero, come altrove ho già sostenuto, ed in realtà l'occultamento del naufragio ed il deliberato affondamento di navi con un carico quasi integro ma non commerciabile, rientrava normalmente nella pratica della pirateria o della guerra di corsa. Allorquando vi fu un forte governo centrale ed un diffuso controllo nei porti dell'Impero divenne conveniente impadronirsi di pochi beni, i più preziosi di un'imbarcazione, ed affondare il resto per far sparire ogni traccia. Il caso di Spargi (fine del II sec. a.C.), preso in considerazione da Gianfrotta, potrebbe essere emblematico della pratica di supprimere naufragia, con un carico quasi integro dopo un combattimento.Alcuni rinvenimenti archeologici subacquei infatti sembrano poter dimostrare l'affondamento di carichi commerciali in seguito ad azioni piratesche, dopo il frettoloso prelievo di oggetti preziosi e smerciabili senza ingenerare sospetti.
Dunque con Mommsen - e in dissenso con Manfredini - è possibile ricostruire il caso che diede luogo alla previsione di diverse fattispecie represse dall'ignoto SC, commentato da Ulpiano e Marciano. Secondo Ulpiano sarebbe stato punito, non solo l'ispiratore (fraude aut consilio), ma anche l'esecutore materiale che con la forza (per vim) avesse fatto scomparire una nave in difficoltà con tutto l'equipaggio che chiedeva aiuto e cercava con ogni mezzo di scongiurare l'evento drammatico (...item alio senatus consulto cavetur eos, quorum fraude aut consilio naufragium suppressum esset quive per vim fecisset ne navi vel sibi periclitantibus opitulentur). Ed in perfetta sintonia Marciano affermava: ...et qui naufragium suppresserit. . . ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur. Non si trattava come pur sosteneva Mommsen - de furto facto ex naufragio, ma di far scomparire la nave con quasi tutte le merci e l'intero equipaggio. È stato infatti rilevato che i casi previsti dalla legge Cornelia erano collegati dal comune denominatore di costituire attentati alla vita umana, piuttosto che a beni, come sarebbe stato per la direptio ex naufragio. Non solo la repressione tanto severa sarebbe stata giustificata - in sintonia con altri casi speciali che abbiamo già indicato ed in dissidio con la disciplina per altro verso nota della sottrazione di cose naufragate - ma l'interpretazione proposta appare perfettamente accordarsi al termine supprimere nel senso di "affondare" ben "documentato nelle fonti letterarie, prevalentemente con oggetto naves e con riferimento a battaglie navali".
Nel commento bizantino attribuito in via congetturale al lib. 53, tit. 3,25 dei Basilici, si affermava sbrigativamente riferendo il passo di Ulpiano che chi prendeva qualcosa da un naufragio era tenuto alla legge de sicariis. Pare questo essere ormai il regime affermatosi per il diripere una res ex naufragio in tarda età, quando è noto che la debolezza del potere centrale e la frequenza delle trasgressioni si accompagnarono ad un inasprimento delle sanzioni, ma è vano tentare di desumere alcunché dalla mancata menzione del SC in questo sommario commento. Correttamente nella Nov. 64 di Leone il Saggio l'imperatore si chiede quali beni materiali possano autorizzare una condanna alla perdita della vita per la loro sottrazione, per concludere che non ne esisteva nessuno, ed abrogare così la pena capitale in caso di direptio ex naufragio di singole cose. Ma diversa sembra essere stata l'originaria fattispecie classica e postclassica di quello che adesso può, a buon diritto, essere ritenuto il crimine, di gran lunga più grave, di supprimere naves et naufragia.

© Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del Diritto
Università di Palermo

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